Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2001, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
REP0 14 8 2 /0 1 IN NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Мумкоріз ме Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10514/98 Dott. Ugo RIGGIO Cron. 3183 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. 490 Dott. OV SETTIMJ Consigliere Ud.18/05/00 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RE GIULIO, LENTI SANDRA, elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE domiciliati in ROMA P.ZZA NAVONA 49, presso lo studio per diritti L. 30 0... dell'avvocato PALANDRI C., difesi dall'avvocato NESCIS 2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE FERNANDO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 - ricorrenti CANCELLERIA
contro
RE IO, Ielettivamente domiciliato in ROMA R I D TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato CG408212 VIA B. BARTOLINI PAOLETTI NICOLO' che lo difende unitamente all'avvocato SASSI GIAN FRANCO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 978 nonchè
contro
-1- EREDITA' GIACENTE DI NANO SECONDO, RE ALFREDO;
intimati avverso la sentenza n. 1336/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 29/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito 1'Avvocato Nicolò PAOLETTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1993 LI TO e RA premesso: che erano rispettivamente figlio e nipote "ex filia" di LA LE www IA, deceduta nel 1989, la quale era stata unita in matrimonio con OV Pa- store ed al quale, deceduto nel 1956, erano succeduti, quali eredi, la moglie nonché i figli AL, LI, GI e EL, madre di essa RA LE e deceduta nel 1976; che i coniugi TO, IA avevano acquistato in comune, con atto di com- pravendita del 1948, parte della cascina CA di Valenza da AR LE, il quale ne aveva fatto acquisto nel 1923 da ON Nano;
che in entrambi i suc- cessivi atti di acquisto non era menzione alcuna di un piccolo fabbricato rurale di due piani "fuori terra" adibito a fienile con annesso piccolo terreno e che i coniugi TO IA avevano pacificamente posseduto dal 1948; che nel 1979 la IA, il figlio AL e gli eredi di EL, RA LE e TR LE, coniuge superstite deceduto il 16 giugno 1988, avevano venduto a LI e GI TO, i beni acquistati dal LE provvedendo anche alla loro divisione;
che nello stesso anno GI TO aveva anche provveduto a ristrutturare il “fienile"; che questo e l'annesso terreno, i quali non erano stati menzionati nei due rogiti del 1979, venne- ro successivamente accatastati nel 1982 al n°79 del foglio 18, per 4/8” in testa” alla IA e per 1/8 in testa a ciascuno dei suoi quattro figli, ed al catasto terreni "in te- sta” all'eredità giacente di ON Nano, deceduto senza figli;
che la IA all'esito di un possesso ultraventennale pacifico e continuo di quella costruzione con annesso "frustolo di terreno" ne era divenuta proprietaria ed occorreva scio- gliere la comunione ereditaria su questo immobile - convennero in giudizio, dinanzi 2 3 al tribunale di Alessandria, GI ed AL TO nonché l'eredità giacente di ON Nano, in persona del curatore "pro tempore" perchè si accertasse aver LA IA acquistato per usucapione la proprietà di quell'immobile e si proce- desse allo scioglimento della relativa comunione ereditaria. Nel giudizio si costituirono i convenuti. In particolare, GI TO, avendo eccepito di aver egli solamente usucapito la proprietà dell' immobile per averlo continuamente posseduto dalla morte del padre OV, deceduto nel 1956, chiese il rigetto delle domande degli attori che riconvenne perché si accertasse il suo diritto dominicale esclusivo;
Alfre- do TO, associatosi in via principale alla richiesta del fratello GI, chiese, in linea subordinata, il riconoscimento della proprietà di un quarto dell'immobile qua- le erede della madre LA IA;
il curatore dell'eredità giacente di ON Nano insistette nella sola "vittoria delle spese". All'esito dell'istruttoria, in particolare dell'espletamento del mezzo di pro- va testimoniale, il tribunale adito, con sentenza "non definitiva" del 6 marzo 1996 ritenne non acquisita la prova dell'usucapione della proprietà dell'immobile con- troverso da parte di LA IA e dal figlio GI per il che il bene era di pro- prietà comune, in parti eguali, fra gli eredi TO che condannò in solido al paga- mento delle spese processuali in favore dell'eredità giacente di ON Nano e con separata ordinanza impartì disposizioni per la divisione. Adita con i gravami, principale, di GI TO e, incidentale, di LI TO e di RA LE, resistiti dal curatore dell'eredità giacente di ON Nano, contumace RO TO, la corte d'appello di Torino con sentenza 4 4 del 29 ottobre 1997 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione incidentale ed a- vendo accolto il primo motivo di quella principale, in riforma della pronunzia del tribunale, ha dichiarato GI TO unico proprietario dell'immobile conteso, ha condannato in solido i soli LI e AL TO nonché LE LE al pagamento delle spese processuali in favore dell'eredità giacente nonché di quelle del primo e del secondo grado delle stesse in favore di GI TO. Per quel che in questa sede interessa la corte di merito ha ritenuto inam- missibile l'appello incidentale di GI TO e di RA LE per essersi co- storo, nella comparsa di costituzione e risposta, limitati a contestare la fondatezza del gravame principale senza esporre le ragioni della richiesta di riforma della sen- tenza del tribunale nel senso dell'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà da parte di LA IA. ہے Fondato era il primo motivo del gravame principale poiché non era contestato che, a suo tempo, GI TO avesse pacificamente posseduto il bene in questione, prima unitamente alla madre, e poi da solo, superando in questa posizione esclusiva ampiamente il termine ventennale richiesto”. Il tribunale non a- veva tenuto conto del disposto dell'art. 1146 c.c. a tenore del quale l'erede può utilmente "unire" al proprio il possesso del suo dante causa. Nella specie non poteva ritenersi che tutti gli eredi della IA avessero posseduto l'immobile in que- stione “posto che nell'atto di vendita delle ragioni ereditarie sulla cascina CA (1979) non è menzionato l'immobile per cui è causa, che del resto non le era nemmeno nei precedenti strumenti di vendita". 4 05 5 Doveva anche osservarsi che il tribunale aveva accertato che solamente LA IA ed il figlio GI avevano posseduto congiuntamente l'immobile controverso dal 1956, dalla morte di OV TO, ed è pacifico poi che al possesso non avevano partecipato gli altri fratelli di GI poichè anche in sede di appello costoro avevano riconosciuto il possesso della loro madre ma non af- fermato quello proprio essendosi limitati a chiedere con l'appello incidentale, i- nammissibile, il riconoscimento dell'avvenuta usucapione dell'immobile non a loro favore ma di colei. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorrono LI TO e RA LE;
resiste con controricorso GI ST لله re;
non espletano attività difensiva gli altri intimati, AL TO ed il curatore "pro tempore" della eredità giacente di ON Nano. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 4 dell'art. 360 c.p.c. i ricorrenti de- nunziano la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 343 c.p.c. La corte territoriale - sostengono LI TO e RA LE - ha di- chiarato invalidamente proposto il loro appello incidentale nel rilievo della mancata esposizione di censure senza considerare non solo che una siffatta evenienza non è sanzionata dal codice di rito con l'inammissibilità del gravame ma neppure che l'art. 343 c.p.c., disciplinando i termini temporali dell'appello incidentale, non ri- chiede la specifica esposizione di motivi a sostegno di questo mezzo di impugna- zione. Per questo infatti non occorrono formule sacramentali essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la ri- forma della decisione. Il che nella specie doveva ravvisarsi all'esito della doverosa disamina della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello. Il motivo di doglianza non trova consenso. Come è dato evincere dalla formula del I comma dell'art.343 c.p.c., nel te- sto originario ed in quello modificato dall'art.51 della legge 26 novembre 1990 n° 353, in vigore dal I maggio 1995, la proposizione dell'appello incidentale non è E sottoposta a particolari formalità ma deve essere fatta nella comparsa di costituzio- ne e risposta all'appello principale. La norma detta espressamente solo il termine ed il modo della proposizio- ne di quell'impugnazione, onde non sussistono ragioni ostative a che anche per l'appello incidentale trovino applicazione le disposizioni generali dell'art. 342 c.p.c. in materia di appello in base alle quali nella comparsa di risposta debbono, a pena di nullità, giusto il richiamo dell'art. 163 c.p.c. e con questo delle sanzioni appresta- te dall'art. 164 in caso di inosservanza, esporsi le ragioni, speculari agli "errores in procedendo” o “in iudicando” attribuiti al primo giudice, per le quali si chiede la ri- forma della sentenza già impugnata in via principale. Ne consegue che la sola manifestazione della volontà dell'appellato di ot- tenere la riforma della sentenza impugnata dalla controparte non è sufficiente a rea- lizzare l'ipotesi della proposizione dell'appello incidentale. 7 Con il secondo motivo, in relazione al n° 5 dell'art.360 c.p.c., i ricorrenti denunziano il vizio omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della con- troversia. La corte territoriale - sostengono LI TO e RA LE - in punto di accoglimento del gravame principale di GI TO ha espressamente af- fermato la fondatezza del primo ed assorbente motivo di doglianza "in quanto non è contestato che a suo tempo GI TO abbia pacificamente posseduto i be- ne in questione prima unitamente alla propria madre e poi da solo”. Dell'affermazione di questa mancata contestazione il giudice dell'appello non ha reso ragione alcuna senza rendere conto, pertanto, dell'iter logico seguito per escludere che la domanda giudiziale degli odierni ricorrenti e l'espletamento del mezzo di prova testimoniale dai medesimi richiesto fossero diretti all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile in capo alla sola LA IA, comune dante causa. Inoltre, la corte territoriale ha censurato l'errore del tribunale per aver di- satteso l'operatività in favore di GI TO del principio posto dall'art. 1146 c.c. in proposito affermando testualmente non si può ritenere che tutti gli eredi della IA siano stati nel possesso del bene posto che nell'atto di vendita.... non è menzionato l'immobile per cui è causa che del resto non lo era nemmeno nei pre- cedenti strumenti di vendita." Motivazione questa illogica nella misura in cui esclude che si possa affer- mare esistente in capo agli eredi una situazione oggetto di accertamento di fatto ( il possesso) per il solo motivo che nei rogiti l'immobile oggetto del possesso non 8 8 era menzionato. Senza considerare infine che non era stato chiesto l'accertamento di un possesso conclusosi con l'usucapione della proprietà del immobile in capo a- gli eredi della IA ma solo in capo alla medesima quale dante causa dei suoi eredi nè che se l'immobile fosse stato menzionato nei rogiti non vi sarebbe stata alcuna ragione di accertarne la proprietà in questo giudizio. Anche queste doglianze non possono essere accolte. E' palese nell'argomentazione addotta dal giudice dell'appello a sostegno della concreta operatività dell'art. 1146 c.c., disattesa dal tribunale, che non essen- do oggetto di specifiche contestazioni le risultanze del mezzo di prova testimonia- le, anche per l'invalidità del mezzo di gravame incidentale e per le ammissioni fatte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, che GI avesse posseduto pri- ma unitamente alla madre e, dopo la morte di costei, in modo esclusivo l'immobile conteso, ne conseguiva che quegli potesse utilmente cumulare al proprio il posses- so della sua dante causa così che dall'unione" dei due possessi fosse risultato quello ultraventennale utile all'acquisto per usucapione del diritto dominicale (e- sclusivo). L'osservanza della norma indicata non è oggetto di specifica censura. Le residue censure in parte concernono argomentazioni ulteriori che esor- bitano dall'economia della "ratio" che sorregge la pronunzia impugnata e si rivela- no pertanto inidonee alla sua cassazione e, nel resto, non considerano che GI TO, opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria a- vente ad oggetto l'immobile in questione, ne ha eccepito la sua proprietà esclusiva della quale ha chiesto l'accertamento. 9 Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente pronunzia di condanna solidale dei ricorrenti al pagamento in favore del re- sistente delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a pagare al resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in £. 231.000 oltre £.
1.500.000 per onorari. Roma, il 18 maggio 2000. Il Presidente (dr Ugo Riggio) Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) F. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in at 8 LUG. 2001 ² Q2 FEL 2001 Serie 4 m 934305 ... versare £ 310.000 trecentocieciralic (lire p. Il Dirigenic Area Sept (Dott.ssa Maria Grazia Di Fit PO) Il Responsabile Servizio Giddiziari (Dr. M. RACCICHINI) 60000 310000 10