Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9335 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
1 Aula 'A' IN NOME DEL 9335 /01 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 14126/99 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Cron.2148:0 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Ud. 09/04/01 MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: BI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1722 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2749/98 del Tribunale di BARI, depositata il 04/07/98 R.G.N. 1341/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 8 febbraio 1996 il Pretore di Bari dichiarava il diritto di RO AR alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità dalla data di liquidazione della stessa fino al 30/9/1983, nonché alla conservazione, con decorrenza dal 1°/10/1983, del trattamento minimo in godimento nell'importo "cristallizzato" alla data del 30/9/1983 e condannava, per l'effetto, l'INPS al pagamento delle differenze dovute per i titoli suindicati (precisamente, dal 10/11/1977 al 30/4/1982, quanto alla integrazione al minimo e dal 1°/10/1983 in poi, quanto alla "cristallizzazione"), oltre interessi e rivalutazione con il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.412 del 1991. 邓 L'INPS proponeva appello deducendo la decadenza sostanziale dall'azione, ai sensi dell'art. 6 della legge n.166 del 1991. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 4 luglio 1998, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996 relativamente alla domanda attinente alla cristallizzazione della integrazione al trattamento minimo per il periodo successivo al 30 settembre 1983, mentre ha rigettato per il resto l'appello dell'INPS. Ricorre per la cassazione della sentenza Bitetto Vito, in qualità di erede di RO AR, con due motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, comma 2, lett.a, della legge 12 agosto 1962 n.1338 e 23 della legge 30 aprile 1969 n.153, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.314 del 1985, nonché degli artt. 112 e 113 c.p.c, oltre a difetto di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che il Tribunale, per evidente errore, ha dichiarato la estinzione del giudizio senza considerare che la norma dell'art. 1, commi 181 e seguenti, della legge n.662/96 ha 3 riguardo alla sola disciplina della "cristallizzazione", mentre la propria dante causa aveva proposto, oltre alla domanda di conservazione dell'importo dell'integrazione spettante alla data del 30/9/1983, anche domanda di pagamento delle differenze dovute a titolo di integrazione, domanda sulla quale il giudice a quo non si sarebbe pronunciato o si sarebbe pronunciato senza adeguata motivazione. Il motivo non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata ha statuito su entrambe le domande, come ben si ricava dal dispositivo, nel quale il giudizio è dichiarato estinto espressamente (e solamente) in relazione alla" domanda attinente alla integrazione al trattamento minimo nella 의 misura cristallizzata per il periodo successivo al 30/9/1983", mentre l'appello dell'INPS è rigettato "per il resto" e dunque è rigettato per la parte in cui censura le statuizioni rese dal Pretore sull'altra domanda, avente ad oggetto le differenze di integrazione al trattamento minimo dalla data di originaria liquidazione della pensione al 30/9/83. Non è perciò configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia. allaRO è che la motivazione adottata per dare ragione logico-giuridica decisione, modulata sui due profili della "integrazione" fino al 30/9/83 e della "cristallizzazione” dopo il 30/9/83, non risulta adeguata alla complessa statuizione contenuta nel dispositivo. Infatti, col richiamo di un argomento idoneo nella sua esiguità a giustificare la stabilita estinzione del giudizio in punto di controversia sulla "cristallizzazione", non fornisce ragionata dimostrazione del perché sia stata rigettata la impugnazione dell'INPS relativamente alle attribuite differenze di "integrazione" per il periodo precedente il 1°/10/1983. Tanto, tuttavia, non integra un caso di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, tale da produrre nullità della sentenza del Tribunale, perché conforme a legge è la statuizione modulata in dispositivo, adeguata al modulo "cristallizzazione" la parte di 4 motivazione riportata in sentenza, solo mancante la motivazione che dà conto del rigetto;
ma tale mancanza, nella coerenza e nella parziale adeguatezza delle altre parti ( motivazione e dispositivo) della sentenza impugnata, non produce contrasto o contraddizioni che confondano il dictum complessivo, che diano significati tra loro inconciliabili delle varie parti esistenti della decisione, che tolgano alle statuizioni adottate un senso certamente e senza equivoci individuabile. Ma neppure sussiste interesse del ricorrente a censurare la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che la stessa ha determinato una limitata estinzione del giudizio ( sulla sola domanda di conservazione dell'importo cristallizzato dell'integrazione), così consolidando in capo all'odierno ricorrente ( che di tale per lui vantaggiosa determinazione non ha ragione di dolersi, né titolo giuridico a impugnare) le statuizioni favorevoli già rese dal Pretore in punto di differenze di integrazione al trattamento minimo spettanti alla sua dante causa fino al 30/9/1983. Il motivo di impugnazione, costruito sull'errato presupposto ( ricorso per cassazione pg. 2) che il Tribunale abbia esteso la pronunzia di estinzione all'intero giudizio e che abbia ritenuto operante l'art. 1, comma 181 e ss., della legge n. 662/96 oltre la sua sfera di applicabilità, è dunque, sotto ogni profilo, privo di fondamento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n.662, nonché dell'art.36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n.448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. (art.360 n. 3 c.p.c.), osservando che le norme che dispongono l'estinzione dei giudizi incidono sul sistema di tutela apprestato dalle indicate norme costituzionali. Anche questo motivo è da rigettare. Va premesso, con riguardo alla vicenda della cosiddetta "cristallizzazione”, originata dall'art.6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638, che la sentenza della Corte Costituzionale 5 n.240 del 1994, nel dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.437, ha posto un principio modificativo della regola stabilita dalla disposizione legislativa anzidetta, collegando la "cristallizzazione" al requisito del reddito, nel senso che risulta caducato il divieto di integrazione a decorrere dal 1° ottobre 1983 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori, restando tale divieto operante per i soggetti che siano in possesso di redditi complessivamente superiori al limite legale e per i quali, a causa di ciò, venga a cessare il diritto alla integrazione della pensione principale (che resta essa solo conservata nell'importo "cristallizzato" in precedenza erogato). Successivamente, sono stati emanati una serie di provvedimenti normativi -- e tra essi la legge 23 dicembre 1996 n.662 applicata dal Tribunale - intesi a dare attuazione alle statuizioni di detta sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni nonché le conseguenze sui giudizi proposti e ancora in atto per il conseguimento delle medesime. Da ultimo, è intervenuta la legge 23 dicembre 1998 n.448, il cui art.36, da un lato, nel comma 1, sostituisce il comma 182 della legge n.662/1996 e successive modificazioni, nel senso che la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto alla integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;
dall'altro, nel comma 2, considera espressamente gli eredi nella espressione "aventi diritto” di cui al comma 181 dell'art. 1 della legge n.662/1996; infine, con il comma 5, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, "aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662, sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese fra le parti” e che restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. 6 Nella interpretazione di tale norma- applicabile quale ius superveniens alla -questa Corte ( crfr. tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, controversia in esame 28 agosto 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 11 giugno 1999 n.5789, 11 maggio 1999 n.4665) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne le controversie aventi ad oggetto la esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti all'accertamento della sussistenza del requisito reddituale (nei sensi considerati dal comma 182 dell'art. 1 legge n.662/96 cit.), nonché quelle relative agli accessori dei crediti attribuiti a titolo di cristallizzazione. Ne consegue che, stante la imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie), la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art.384, comma 2, c.p.c.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma 5, della citata legge n.448 del 1998. La disposizione legislativa che prescrive l'estinzione dei giudizi pendenti nei limiti precisati non suscita dubbi di legittimità costituzionale. In particolare (vedi Cass. 19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n.13979, 11 gennaio 2000 n.229), deve escludersi che la definizione dei processi in corso operata ex lege, ancorchè non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni 7 legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto cfr. Corte cost. sent. n.243 del 1993, n.320 del 1994, n.103 e 99 del 1995). In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi le già citate Corte Cost. n.103/1995 e Cass. n.13979/1999). La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte 의 costituzionale 26 luglio 2000 n.310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art.3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n.140/1997, dell'art. 36, commi 1, 3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione, osservando la Corte, in motivazione, che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro generale delle compatibilità del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive - disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei 8 rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998 (ribadita dalla Corte Costituzionale con ordinanza 23 novembre 2000 n. 534) impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. ord. n.76 del 1999, sent. n.310 del 2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate fra le parti ai sensi dell'art.36. comma 5, della legge n.448/1998. 0 1 I A 3 S . D 3 S
PQM
T , 5 A R O T A L . , ' L A L N La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. O S L B E E 3 P I D 7 S - D I I 6 S N - Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 A N T G E 1 S O S O A P Il Presidente D Il Cons. estensore G M I E Tincture Cresseواتف مدرا , fal. مهمة A O D C I E G T I S N E E S R D E IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi, 1.0 LUG 2001 E R も P U IL CANCELLIERE S T R O O N E C 9