Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14799 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 74P6P REPUBBLICA ITALIAN IN NOME EL PA LO ITALIAN14 799 /02 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Девиз. Ног composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente e Relatore t. Giovanni PAOLINI R.G.N. 4130/01 Consigliere Cron.34575 Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 22/02/02 Consigliere C.C.Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente SENT ENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO E VARIE DCV 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1007
- ricorrente -
1-
contro
GO CO;
intimato la sentenza n. 268/99 della Commissione avversO tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 14/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore ་ Gool. Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ན چ ه چ ه ه ا ر -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione dal reddito dichiarato per l'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era stato sospeso dal d.l. 26.5.1984 n. 159, convertito nella L. 24.7.1984 n. 363: prospetta, per suffragare il چ و gravame, essere la pronuncia impugnata inficiata da ں "violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3, comma 2/bis; legge 449, art. 13, primo comma;
legge 2827.12.1997 n. febbraio 1986 n. 46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.)", sostenendo, in definitiva, non competere la discussa detrazione alla controparte, contribuente, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è 3 stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent. n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco dei precedenti arresti nn. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.12.1985 come convertito nella L. 28.2.1986 n. 46 -n. 791, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centro meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della irpef e dell'ilor -, in virtù dell'interpre- tazione autentica recata dall'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28, deve essere considerato nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata si rivela resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è 4 ragione di discostarsi, e, perciò, resiste alle critiche mosselle con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. Non va provveduto sulle spese della parte intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di DALietani Palin cassazione, il 22 febbraio 2002 Presidente ZION мвалой Прилов саши А мосов смеш CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Arnaldo Casano Oggi 18 OTT 2002 IL CANCELLERECT Amaro Cazano 5