Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
Non costituisce vulnerazione dei diritti di difesa la mancata ostensione del fascicolo del pubblico ministero fino a pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale, atteso, che la visione e l'estrazione di copia dagli atti sono comunque possibili fino dalla richiesta di rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2012, n. 20891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20891 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/04/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1210
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 46152/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI NZ, n. a Castellamrnare del Golfo il 22/08/1949;
NE SI, n. a Milano il 28/07/1971;
avverso la sentenza del 17/01/2011 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi i Difensori Avv. Pugnaghi per NE e Avv. Famiani per GI, che hanno insistito nei motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 07/01/2011 la Corte d'Appello di Milano, confermando nel merito la sentenza del Tribunale di Milano del 23/04/2009, che aveva condannato, tra gli altri, GI NZ e NE SI per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per avere indicato, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nelle dichiarazioni Iva relative agli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 elementi passivi fittizi, rideterminava la pena loro inflitta in anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione ciascuno. La Corte, condividendo il percorso motivazionale e argomentativo svolto dai giudici di primo grado, rilevava che nella specie era stato posto in essere un meccanismo fraudolento consistente nella interposizione delle società riconducigli di fatto a tale ZZ GO in acquisti dall'estero, in sospensione di Iva, di beni in realtà destinati ad altre società (tra cui, segnatamente la UE EM di NE SI e la CN Srl di GI NZ) al fine di consentire a queste l'indebita detrazione dell'Iva generata dalla rivendita, rimanendo inadempiuto il debito Iva a carico delle società del ZZ, essendo queste fittizie.
2. Hanno proposto ricorso avverso la predetta sentenza entrambi gli imputati. Con un primo motivo GI NZ, invocando l'inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs., art. 2, rileva essenzialmente non essere emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della sussistenza dei reati. In particolare la Corte avrebbe fondato la propria valutazione sul punto sulle dichiarazioni del teste VI che però non avrebbe svolto indagini circa i rapporti tra l'GI ed il fornitore straniero;
precisa che, invece, le transazioni intervenute non erano certo simulate e che non vi era alcun rapporto diretto tra l'GI ed il venditore estero, mentre non sarebbe stato valutato il fatto che il preteso fittizio intermediario, ovvero ZZ GO, esisteva e decideva i prezzi;
ne' potrebbe considerarsi sufficiente, come argomentato dalla Corte territoriale, la consapevolezza dell'attività altrui, essendo necessaria la dimostrazione di un accordo trilaterale tra reale fornitore dei beni, interponente ed interposto;
nella specie, poi, il ZZ praticava prezzi allineati a quelli di mercato.
Con un secondo motivo censura la carenza ed illogicità nella motivazione della sentenza impugnata impiegata per ritenere sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
in particolare, poi, la sentenza sarebbe contraddittoria laddove, affermando che l'GI avrebbe presentato tale Mazzariello a ZZ (essendo dunque consapevole dell'attività di questi), contrasterebbe col fatto che, avendo egli, sempre secondo i giudici, potuto disporre direttamente delle aziende del ZZ, non aveva alcun bisogno di utilizzare un intermediario.
3. Con un primo motivo a sua volta NE SI eccepisce la violazione degli artt. 493 e 433 c.p.p., non avendo i difensori, nel passaggio del fascicolo dall'ufficio Gip alla Procura, dopo l'udienza preliminare, potuto prendere visione dello stesso, letteralmente scomparso;
per tale ragione avevano chiesto un rinvio della prima udienza onde poter fruire di una rimessione in termini al fine delle proprie richieste di prova, richiesta tuttavia rigettata dal Tribunale senza che successivamente la Corte d'appello, chiamata ad esprimersi con l'atto di appello, abbia motivato alcunché sul punto. Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), riproponendo l'eccezione, già rigettata dal
Tribunale, di indeterminatezza e dunque di nullità dell'imputazione di cui al decreto che dispone il giudizio per la mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato specificamente in relazione alla mancata indicazione delle fatture contestate. Censura la motivazione della Corte d'appello di rigetto del relativo motivo fondata sulla comprensibilità comunque dell'imputazione e sull'espresso rinvio all'elenco in atti.
Con un terzo motivo, poi, incentrato sulla violazione del D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2, censura il fatto che nella valutazione del quadro probatorio a carico dell'imputato il giudice dell'appello abbia trascurato completamente di valutare alcune importanti risultanze probatorie emerse nel dibattimento, così operando un travisamento dei fatti;
ciò in particolare con riguardo al ritenuto basso margine di ricarico operato nella vendita della merce da parte del ZZ nonostante non fossero mai state fatte indagini sui prezzi di mercato e con riguardo alla ritenuta anticipazione dei pagamenti allo stesso ZZ nonostante vi fossero elementi documentali Indicativi del contrario. Nè si dovrebbe trascurare la necessaria tutela dell'affidamento degli operatori commerciali circa la veridicità delle fatture da altri emesse, occorrendo dunque provare la consapevolezza, da parte dell'acquirente, di condotte fraudolente poste in essere dal proprio fornitore. Aggiunge che la testimonianza di AT IA, che secondo i giudici avrebbe precisato di avere visto frequentare sovente i locali di ZZ da parte del NE, è in realtà stata tutt'altro che precisa ed univoca sul punto mentre d'altra parte, quand'anche una tale presenza vi fosse stata, la stessa non proverebbe nulla avendo lo stesso imputato spiegato essere capitato che egli stesso, per velocizzare i tempi, andasse a ritirare la merce presso i vettori dal ZZ indicati o presso il deposito DH.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I motivi di ricorso di GI NZ, entrambi volti a sostenere una pretesa mancanza di motivazione in ordine alla acquisizione di una prova certa circa i fatti attribuitigli, sono manifestamente infondati. Le censure in essi contenute, inerenti non ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito, tendono infatti inammissibilmente ad invocare una lettura dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza;
al contrario, è principio di costante affermazione di questa Corte quello per cui alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ove invece la disamina sia mantenuta nei limiti fisiologici demandati a questa Corte dalla legge, va detto che, quanto al ruolo mantenuto nella specie dal ZZ, anche in relazione alla natura "cartiera" della PI OM, della EI e della LL BE, quali società fittiziamente cedenti la merce, la Corte ha motivato richiamando il fatto che lo stesso ZZ si era presentato al maresciallo VI come gestore di fatto delle società e che, senza che venissero esibite le scritture contabili di dette società, la EI risultava avere un oggetto incompatibile con il contenuto delle fatture, poiché avrebbe dovuto operare nel campo delle ristrutturazioni edili, mentre la LL BE risultava sconosciuta presso la sede dichiarata agli uffici finanziari;
inoltre gli accertamenti effettuati sui conti correnti intestati alle società riferibili al ZZ avevano consentito di accertare l'esistenza di versamenti in contanti o a mezzo di assegni circolari e bonifici provenienti dai conti della UE EM e della CN per importi corrispondenti ai bonifici che lo stesso ZZ aveva poi effettuato a favore delle società estere. Quanto alla consapevolezza da parte in particolare dell'GI dell'attività del ZZ, la Corte ha posto in rilievo la ricostruzione operata in dibattimento dal teste Mazzariello, da cui si poteva evincere come ben sapesse l'GI che solo il ZZ era in grado di fornire il materiale richiestogli ad un prezzo tale che non poteva dipendere se non dalla sostanziale evasione dell'Iva praticata, considerando che nelle fatture non erano nemmeno specificati i tempi di pagamento. La Corte ha altresì considerato, sempre nel segno della consapevolezza del ricorrente circa il meccanismo fraudolento posto in essere, il significativo dato documentale, evidenziato dal teste VI, dato da due bonifici effettuati dall'GI e ricevuti dal ZZ indicanti proprio le ditte estere effettive venditrici della merce.
5. Anche i motivi di ricorso di NE SI sono infondati. Quanto al primo, inteso a lamentare la violazione degli artt. 493 e 433 c.p.p., non avendo i difensori, nel passaggio del fascicolo dall'ufficio Gip alla Procura, dopo l'udienza preliminare, potuto prendere visione dello stesso, rimasto non reperibile sino a pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale (come risultante da carteggio interno agli uffici giudiziari), lo stesso è manifestamente infondato. Va premesso che il fascicolo del Pubblico Ministero formato all'esito dell'udienza preliminare è composto, come previsto dall'art. 433, necessariamente, dagli "atti diversi da quelli previsti dall'art. 431" nonché, eventualmente, dalla "documentazione dell'attività prevista dall'art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte". Pertanto, escluso che nella specie si sia avuto a che fare con tale seconda eventuale categoria di atti, atteso che neppure il ricorrente vi accenna, e precisato che, peraltro, il diritto dei difensori di accesso al fascicolo risulta circoscritto alla sola prima categoria di atti per quanto discendente dalla previsione dell'art. 433, comma 2 (che richiama il solo comma 1), gli atti per i quali la norma prevede il diritto di prendere visione e di estrarre copia sono quegli stessi già trasmessi dal P.M. al g.u.p. a norma dell'art. 416 c.p.p., comma 2, all'atto della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio e per i quali è parimenti prevista la facoltà difensiva di prendere visione ex art. 419 c.p.p., comma 2. A ciò consegue, evidentemente, che nessuna questione di lesione dei diritti difensivi, a prescindere dalle conseguenze della stessa, possa essere fatta posto che gli atti in questione erano già stati resi conoscibili ai difensori in un precedente momento processuale;
ne' i difensori deducono di non avere a suo tempo potuto, per cause ad essi estranee, visionare ed estrarre copia di tali atti. Quanto poi alla doglianza in ordine alla pretesa impossibilità di estrazione di copia di atti acquisiti alla udienza preliminare, svoltasi nel contraddittorio delle parti, il ricorrente non specifica che una tale produzione sia effettivamente avvenuta, così restando il motivo del tutto generico.
Il secondo motivo, con cui NE SI deduce la violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), è infondato: la nullità dedotta dal ricorrente interviene, per espressa previsione dell'art. 429, comma 1, lett. c) e comma 3 allorquando manchi o sia insufficiente l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge. Nella specie, attraverso la specifica indicazione, all'interno del capo d'imputazione riguardante il ricorrente (capo H dell'imputazione), delle società LL BE ed EI emittenti le fatture utilizzate in dichiarazione, del periodo temporale di emissione delle stesse nonché del loro importo, l'addebito in questione risulta enunciato in maniera sufficientemente specifica;
tra l'altro, li capo A, riguardante l'emissione, ad opera della coimputata AN AB, delle stesse fatture, risulta rimandare espressamente, sul punto, ad allegati contrassegnati dai nn. 1, 2 e 3; nessuna nullità, dunque, può essere lamentata.
Quanto infine al terzo motivo, rimandandosi a quanto già esposto sopra con riferimento al primo motivo proposto da GI NZ, va anche in tal caso osservato che le censure svolte non lamentano errori di diritto o vizi logici bensì coinvolgono valutazioni in fatto della sentenza impugnata pretendendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, inammissibili nella presente sede di legittimità, a fronte di adeguata motivazione, nella specie resa dalla Corte territoriale. In particolare, nella sentenza impugnata si sono poste in rilievo le dichiarazioni della teste AT che, confermando le precedenti dichiarazioni rese, aveva dichiarato che il NE era sovente presente nei locali del ZZ passandovi giornate intere e ricevendo dalle società interessate il 30 - 40% del proprio fatturato;
venivano poi richiamate le dichiarazioni del teste VI secondo cui in più occasioni la merce in deposito presso la DH per conto del ZZ era stata prelevata direttamente dal NE e dai suoi emissari mentre nei locali della PI era stata rinvenuta una cartella con la dicitura "top secret" contenente documentazione riferibile al NE.
6. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili stante la manifesta infondatezza. La declaratoria di inammissibilità per motivi originari preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo i ricorsi inidonei ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese dei grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012