Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, pur se assoggettata alla speciale regola di cui all'art. 192, comma terzo, cod.proc.pen., può determinare - considerata unitamente alle prove poste a fondamento del giudicato di condanna - una decisiva incrinatura del quadro probatorio complessivo e portare alla assoluzione del condannato a seguito del giudizio di revisione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la richiesta di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2010, n. 13474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13474 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 58
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 34612/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR EN, n. a Gela il 3.7.1968;
avverso la ordinanza in data 20 luglio 2009 della Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 23 luglio 2004, la Corte di assise di appello di Caltanissetta dichiarava EN UR colpevole dei reati di cui all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 condannandolo alla pena di anni diciotto di reclusione. La sentenza diveniva irrevocabile in data 6 ottobre 2005.
Proponeva domanda di revisione il condannato, assumendo che dopo la condanna erano sopraggiunte nuove prove, consistenti in dichiarazioni resi in altri procedimenti da vari collaboratori di giustizia, che, valutate insieme a quelle assunte nel procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, avrebbero condotto al suo proscioglimento, a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile la richiesta di revisione, rilevando, in linea di principio, che non costituiva "prova nuova", ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), la dichiarazione liberatoria di un coimputato, posto che questa è valutabile insieme agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità, sicché non può da sola portare a un ribaltamento del giudicato di condanna. Esaminando in concreto il contenute delle "nuove prove" addotte, la Corte di appello osservava: che le dichiarazioni di NZ CA non avevano fornito alcun elemento a discarico;
e che quelle di IO UB, RM ER e EL TI erano o generiche o comunque riferentisi a un periodo temporale antecedente a quello in cui, secondo la sentenza di condanna, si sarebbe svolta l'attività del RG (traffico di stupefacenti ed estorsioni) in seno alle contestate associazioni criminose.
Ricorre per cassazione il RG, a mezzo dell'avv. Flavio Sinatra, che, premessa una dettagliata esposizione del contenuto della domanda di revisione, denuncia, con un unico motivo il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali, osservando che la Corte di appello aveva in sede di delibazione di inammissibilità, illegittimamente anticipato la valutazione della portata delle nuove prove dedotte e della loro attitudine a dimostrare la innocenza del condannato;
aspetti che avrebbero dovuto essere apprezzati nell'ambito del giudizio di revisione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità; secondo cui occorre tenere distinti il giudizio richiesto dall'art. 631 c.p.p., che si concreta nella prognosi astratta sulla idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a condurre al proscioglimento, da quello dell'art. 634 c.p.p., che, ai fini della valutazione di manifesta infondatezza della domanda, postula un esame condotto in concreto e non in astratto, correlato con il tema di indagine proposto, ai fini dell'accertamento della persuasività e della congruenza dei risultati probatori posti a base della domanda.
L'errore della Corte di appello, secondo il ricorrente, era reso esplicito dal contenuto delle dichiarazioni dei quattro collaboratori di giustizia cui faceva riferimento la domanda di revisione, dettagliatamente esposte nel ricorso, di cui nell'ordinanza impugnata si dava solo una sommaria e parziale illustrazione di sintesi, travisandosene la reale portata;
per di più adducendosi ex adverso le dichiarazioni del collaboratore MA IG, che aveva in realtà rappresentato il RG come un ragazzo estraneo ad attività delinquenziali quali lo spaccio di stupefacenti e le estorsioni, per le quali è stata invece affermata la sua responsabilità penale.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza, il preliminare esame della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudicato di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale fase, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite (così, ex plurimis, Cass., sez. 6^, 1 aprile 1999, Cavazza); e ciò, in altri termini, in quanto la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge, e che non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento;
tanto che detti caratteri dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, giustificano l'esclusione della instaurazione di un qualsivoglia contraddittorio, essendo funzionali esclusivamente alla realizzazione dell'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di domande pretestuose e palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale (Cass., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano;
Cass., sez. 1^, 6 ottobre 1998, Bompressi). Ciò posto, va in primo luogo rilevato l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di appello nel valutare la irrilevanza della prova nuova costituita dalle dichiarazioni di coimputati che, in tesi, non potrebbero portare da sole al ribaltamento del giudicato di condanna in quanto valutabili solo insieme ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità.
La valutazione della prova, invero, è un fatto unitario, che risente di ogni elemento oggettivamente pertinente al tema di accusa, sicché la dichiarazione di un coimputato, pur se assoggettata alla speciale regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ben può, considerata unitamente alle prove poste a fondamento del giudicato di condanna, determinare una decisiva incrinatura del quadro complessivo, e portare alla assoluzione dell'imputato a seguito del giudizio di revisione.
Scendendo all'esame del caso concreto, la Corte di appello ha comunque ritenuto manifestamente irrilevanti a tal fine le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA, UB, TI e ER.
Al riguardo nella ordinanza impugnata, si sottolinea che le dichiarazioni del CA erano generiche, e che quelle del UB, del TI e del ER, pur se favorevoli (dato che detti collaboratori avevano riferito circa la estraneità dell'odierno ricorrente alle attività del clan mafioso in cui erano inseriti i fratelli TO ed EL) si rapportavano a un periodo temporale antecedente all'arresto dei fratelli del RG, evento che avrebbe indotto quest'ultimo a impegnarsi "negli affari di famiglia".
Ora, posto che tutti detti collaboratori (e con maggiore sicurezza il UB, il TI e il ER) avrebbero affermato che il RG, a differenza dei fratelli, non era inserito nel clan mafioso, interessandosi semmai di droga a livello meramente personale, l'approfondimento di tali dichiarazioni, compreso anche l'elemento temporale di riferimento, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti, trattandosi di un tema di prova direttamente idoneo a incidere sul giudicato di condanna, quanto meno con riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
tanto più che, a dire della difesa, l'arresto del TI sarebbe avvenuto in coincidenza con quello di EN RG, sicché, per tale dichiarante almeno, non vi sarebbe stato lo scollamento tra fatti narrati e l'attività svolta dal RG cui si riferisce la Corte di appello. Alla luce di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010