Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2007, n. 22723
CASS
Sentenza 29 marzo 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, la mancata comparizione dell'imputato non comporta il rinvio del dibattimento per l'esperimento del tentativo di conciliazione, posto che il dovere di promuovere la conciliazione presuppone la materiale possibilità del suo esperimento, e quindi implica la presenza dell'imputato e del querelante.

L'annullamento con rinvio del provvedimento, che ha erroneamente dichiarato la decadenza dell'imputato dal diritto di far assumere la prova a discarico, non implica automaticamente l'ammissione di detta prova e dunque l'obbligo del giudice del rinvio di assumerla, spettando in ogni caso alla parte l'onere, rinnovato il dibattimento, di farne richiesta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2007, n. 22723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22723
    Data del deposito : 29 marzo 2007

    Testo completo