Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 2
Nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, la mancata comparizione dell'imputato non comporta il rinvio del dibattimento per l'esperimento del tentativo di conciliazione, posto che il dovere di promuovere la conciliazione presuppone la materiale possibilità del suo esperimento, e quindi implica la presenza dell'imputato e del querelante.
L'annullamento con rinvio del provvedimento, che ha erroneamente dichiarato la decadenza dell'imputato dal diritto di far assumere la prova a discarico, non implica automaticamente l'ammissione di detta prova e dunque l'obbligo del giudice del rinvio di assumerla, spettando in ogni caso alla parte l'onere, rinnovato il dibattimento, di farne richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2007, n. 22723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22723 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 29/03/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 00484
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 030126/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS ZZ MA N. IL 11/09/1961;
avverso SENTENZA del 18/05/2006 GIUDICE DI PACE di RODI GARGANICO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Sentito, altresì, nella pubblica udienza il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Favalli MA, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 18 maggio 2006 e depositata il 29 maggio 2006, il Giudice di pace di Rodi Garganico, giudicando su rinvio di questa Corte suprema, giusta sentenza 28 aprile 2005 n. 38.669, ha condannato, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena della multa in Euro 258,00 RA LA MA, imputato dei delitti (in continuazione) di ingiuria e di minaccia, commessi in danno del vigile urbano DE FA Giovanni, in Rodi Garganico, il 14 agosto 2003.
Il giudice a quo, alla stregua delle testimonianze della parte lesa e dei testi D'EL IN e D'TA PP, ha accertato che l'imputato, nelle circostanze indicate nella imputazione, mosso dal risentimento, perché il vigile urbano DE FA Giovanni gli aveva impedito l'accesso veicolare alla zona pedonale ubicata all'incrocio di via Garibaldi in Rodi Garganico, ebbe a profferire, all'indirizzo e in presenza del pubblico ufficiale, minacce ed espressioni lesive del decoro di lui.
Il giudice di merito ha escluso che, nella specie, ricorresse (anche sotto il profilo putativo) la esimente dello stato di necessità, accampata dall'imputato, mediante memoria scritta, con la quale aveva prospettato che doveva accedere all'interno della zona pedonale per prestare soccorso al cognato colto da malore.
In proposito il Giudice di pace ha argomentato che, nella specie, il pericolo era inesistente, in quanto l'affine dell'imputato si era ripreso dal malore e "si sentiva già meglio", e che di tanto il DE FA aveva assicurato il giudicabile (peraltro, anche informandolo che aveva già chiesto l'intervento del servizio sanitario di emergenza e che era imminente l'arrivo della ambulanza). 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, mediante atto recante la data del 30 giugno 2006, con il quale sviluppa quattro motivi. 2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 628 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 627 c.p.p., comma 3, che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla sentenza di questa Corte che aveva annullato la precedente sentenza del giudice a quo 26 aprile 2004, in relazione alla pronuncia della decadenza dal diritto di far assumere la prova orale a discarico in dipendenza dell'omessa citazione alla prima udienza dibattimentale dei testimoni, dei quali era stata autorizzata la citazione nella fase degli atti preliminari. In proposito il ricorrente deduce che il Giudice di pace ha omesso di assumere la prova testimoniale a discarico, che nella precedente fase del giudizio (definita con la sentenza 26 febbraio 2004 annullata da questa Corte) sarebbe stata ammessa con provvedimento del 18 febbraio 2004. E, altresì, lamenta che il giudice a quo non ha adempiuto gli altri incombenti di rito indicatati nella sentenza di annullamento (tentativo di conciliazione tra le parti, apertura del dibattimento, autorizzazione, in esito alla ammissione della prova, alla citazione dei testimoni per una nuova udienza).
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia promiscuamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere c) ed e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 190 e 191 c.p.p., difetto di motivazione e, ancora, violazione dell'art. 3 Cost. e art. 111 Cost., commi 2 e 6, sotto il profilo che il giudice a quo ha assunto la prova a carico in difetto della richiesta del Pubblico Ministero e, peraltro, pure in carenza di alcun provvedimento di ammissione (neppure di ufficio), affatto immotivatamente, con disparità di trattamento nei confronti della difesa, così violando i principi di parità tra le parti, di terzietà del giudice e di eguaglianza.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia promiscuamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere d) ed e), la mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione alla omessa ammissione ed assunzione della prova a discarico, testimoniale (articolata con lista depositata il 18 febbraio 2004) e documentale, e deduce che tale prova è da considerasi decisiva, in quanto finalizzata "a dimostrare l'assenza di frasi realmente ingiuriose profferite dall'imputato nei confronti della persona offesa e (...) l'atteggiamento assolutamente arbitrario e provocatorio del vigile urbano.
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente denunzia promiscuamente, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51, 54, 55, 59 c.p. e art. 599 c.p., comma 2, nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente assume in punto di fatto che il DE FA gli avrebbe impedito di soccorrere il cognato "senza neppure rassicurare esso RA ne' delle condizioni in cui versava il ... congiunto, ne' di aver chiamato il servizio di pronto soccorso"; censura la condotta del pubblico ufficiale, assertivamente posta in essere in violazione dell'art. 16 Cost. e della "L. n. 675 del 1996"; contesta di aver ammesso, nella memoria difensiva del 15 marzo 2006, di aver proferito le espressioni riportate nel capo di imputazione;
argomenta che il testimoniale a carico, per discrasie rilevate tra le deposizioni dei testimoni escussi (DE FA, D'TA e D'EL) non avrebbe offerto la prova del reato;
invoca, in subordine, le esimenti:
(a) della provocazione, à sensi dell'art. 699 c.p., comma 2, in considerazione del rappresentato comportamento del DE FA;
(b) dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere, à sensi dell'art. 51 c.p., in relazione alla esigenza di prestare soccorso al cognato;
(c) dello stato di necessità, à sensi dell'art. 54 c.p., in relazione al dedotto "pericolo di vita" del congiunto;
sostiene, in ulteriore subordine, la carenza dell'elemento psicologico nel concorso della esimente putativa dello stato di necessità, à sensi dell'art. 59 c.p., e, comunque, in dipendenza dell'eccesso colposo, à sensi dell'art. 55 c.p.. 2.5 - In data 26 marzo 2007 il ricorrente ha intempestivamente depositato memoria recante la data del 24 marzo 2007, con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata e chiede condannarsi il DE FA al risarcimento dei danni. 3. - Alla odierna udienza il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha concluso nei termini enunciati in epigrafe. 4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 - Non ricorre palesemente il caso della cd. ribellione del giudice del rinvio.
Dall'annullamento della ordinanza, con la quale nel precedente giudizio il giudice di pace aveva dichiarato la decadenza dell'imputato dal diritto di far assumere la prova a discarico, non discende automaticamente l'effetto (erroneamente supposto dal ricorrente) della intervenuta ammissione della prova medesima. È, bensì, necessario che la parte, rinnovato il dibattimento, coltivi la richiesta di prova, formulando in limine la relativa istanza.
Nella specie risulta, invece, che alla udienza del 18 maggio 2006, il difensore (di ufficio) dell'imputato, dopo aver lucrato nella precedente udienza del 16 marzo 2006 la concessione di ampio e congruo termine per la difesa, non ritenne di formulare alcuna richiesta di ammissione della prova a discarico, con conseguente abbandono della istanza di ammissione dei testimoni indicati nella lista depositata il 18 febbraio 2004 (rispetto ai quali il giudice di pace, nella precedente fase del giudizio aveva deliberato non la ammissione - come assume il ricorrente - bensì l'autorizzazione alla citazione, giusta decreto del 18 febbraio 2004, v. sentenza di questa Corte 28 aprile 2005) e di ogni altra istanza di ammissione della prova.
Sicché la mancata assunzione della prova a discarico, di cui si duole il ricorrente, è derivata non dalla inottemperanza del giudice del rinvio alla decisione di questa Corte, bensì dalla inerzia della parte.
Il rilievo è risolutivo, quanto alla manifesta infondatezza non solo del primo ma anche del terzo motivo del ricorso, atteso che la mancata assunzione della prova decisiva assume rilievo, ai fini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), solamente "quando la parte ne abbia fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 2, sicché, in difetto della richiesta de qua, l'omessa assunzione della prova contraria è irrilevante.
È, infine, appena il caso di aggiungere che, in punto di osservanza della sentenza di rinvio, non è pertinente il riferimento agli ulteriori incombenti, dei quali il ricorrente lamenta l'omissione, in quanto l'adempimento dei medesimi è affatto estraneo al principio di diritto affermato (in materia di decadenza dal diritto alla assunzione della prova orale) e costituisce mero obiter dictum contenuto nella sentenza in relazione alla esposizione della sequela processuale del dibattimento davanti al giudice di pace. In proposito giova per incidens considerare (1) che la previsione normativa della promozione della conciliazione tra le parti, contemplata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 4, quando il reato è perseguibile a querela, è, pur sempre, condizionata alla materiale possibilità del suo esperimento, e, quindi, alla presenza dell'imputato e del querelante;
(2) che la mancata comparizione dell'imputato non comporta il rinvio del dibattimento per promuovere la conciliazione e (3) che l'omissione del tentativo di conciliazione tra le parti presenti non da luogo ad alcuna nullità.
La disposizione citata, se posta a raffronto con quella corrispondente che disciplina il giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 555 c.p.p., comma 3: "Il giudice .. verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione") connota più incisivamente il ruolo del giudice e ne accentua l'intervento, prescrivendo che promuova la conciliazione tra le parti.
Il coordinamento della norma con quella dell'art. 27, D.Lgs. cit., comma 3, lettera b), la quale contempla l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'imputato, si procederà in contumacia, consente di ritenere che la prescrizione della conciliazione ha come presupposto la comparizione delle parti, essendo la medesima evidentemente incompatibile con l'instaurazione del rito contumaciale (in difetto della introduzione di specifiche disposizioni per la convocazione della parte non comparsa). Nè a tanto contraddice la previsione del rinvio della udienza, contenuta nel secondo inciso del quarto comma dell'art. 29 cit., in quanto la disposizione concerne il caso che la promozione della conciliazione ("In tal caso" recita l'incipit della norma) sia stata incoata e che, se pur non conclusa con successo nella stessa udienza, il giudice apprezzi favorevoli prospettive.
Consegue che deve escludersi che la mancata comparizione dell'imputato comporti il rinvio del dibattimento per l'esperimento della conciliazione.
In ogni caso all'omissione dell'adempimento della promozione della conciliazione - tra le parti (querelato e querelante) presenti - la legge non connette alcuna sanzione di nullità (Cass., Sez. 4^, 12 novembre 2004, n. 48295, Pisello e 6 dicembre 2004, n. 4002/2005, Cardone).
4.2 - In linea di principio non è configurabile alcuna ipotesi di inutilizzabilità (in carenza della tassativa previsione di legge) nel caso che la prova a carico sia assunta in difetto di una formale ed espressa richiesta del Pubblico Ministero o di una formale deliberazione della relativa ordinanza, laddove l'assunzione, disposta dal giudice, avvenga nel pieno contraddittorio con l'attiva partecipazione del Pubblico Ministero.
L'art. 190 c.p.p. sancisce il diritto della parte alla assunzione della prova;
pone a carico della parte l'onere della relativa richiesta e, in relazione alla previsione della assunzione ex officio rinvia ai casi stabiliti dalla legge.
Nessun divieto di legge osta, peraltro, alla acquisizione della prova implicitamente dedotta dalla parte e implicitamente ammessa dal giudice, sicché non è configurabile alcuna ipotesi di inutilizzabilità à termini dell'art. 191 c.p.p.. Epperò la censura del ricorrente, già in astratto, è destituita di fondamento.
Nella specie, comunque, risulta che il Pubblico Ministero instò per l'ammissione della prova a carico (v. pag. 20-retro del processo verbale della udienza del 18 maggio 2006) e che il Giudice di pace provvide in conformità della richiesta giusta ordinanza dibattimentale di ammissione della prova (v. pag. 24, ibidem). Neppure è apprezzabile infine - a prescindere dalla carenza di specifiche previsioni di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza - la denunziata violazione dei principi costituzionali nello svolgimento della istruzione dibattimentale, avuto riguardo alla condotta processuale delle parti. 4.3 - Inammissibile è il ricorso sul punto dell'accertamento della condotta: il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge, in quanto, allegando la (ritenuta) illogicità della motivazione il ricorrente sviluppa in realtà censure di merito sul punto della valutazione della prova a carico e contrappone all'accertamento operato propri enunciati fattuali per nulla dimostrati, laddove il giudice a quo ha dato adeguatamente conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, mediante motivazione congrua, immune da contraddizioni e illogicità e, pertanto, insindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità. In proposito è appena il caso di aggiungere, anche in relazione ai vizi di motivazione genericamente e promiscuamente denunziati negli altri motivi del ricorso, che l'illustrazione della ratio decidendi della sentenza impugnata esclude all'evidenza la ricorrenza della ipotesi della mancanza di motivazione e che il ricorrente ha omesso di enunciare specificamente contraddizioni o vizi logici della medesima motivazione, risultanti dal testo del provvedimento ovvero anche in relazione ad atti del processo specificamente indicati e dotati del carattere della cd. decisività.
4.4 - Neppure ricorre palesemente la inosservanza o la erronea applicazione della legge penale, in relazione alle esimenti o alle ipotesi di esclusione dell'elemento psicologico dei delitti, indicate dal ricorrente.
4.4.1 - La condotta della parte lesa, ingiuriata e minacciata, dal RA per aver fatto rispettare il divieto di accesso veicolare nella "zona pedonale" appare doverosa, affatto legittima, manifestamente non suscettibile di integrare alcuna ipotesi di fatto ingiusto, ai sensi dell'art. 599 c.p.. E tanto a prescindere dalla ulteriore considerazione che le circostanze prospettate dal ricorrente per suffragare la provocazione (avergli il DE FA taciuto che il cognato si era ripreso;
che era già stato richiesto l'intervento del servizio di emergenza e soccorso sanitario) costituiscono materia di mera allegazione di fatto del RA, priva di dimostrazione e resistita dal contrario accertamento del giudice a quo.
4.4.2 - Circa le altre esimenti, del cui mancato riconoscimento il ricorrente si duole (gradatamente, poi, invocando la ipotesi putativa o quella dell'eccesso colposo, per escludere il dolo), evidente è l'infondatezza dei motivi.
Difetta, invero, in radice qualsiasi apprezzabile nesso (che non sia quello meramente occasionale e, pertanto, giuridicamente irrilevante) tra le condotte di ingiuria e di minaccia in danno del DE FA e le situazioni dedotte a fondamento delle esimenti (reali o, meramente, supposte che fossero).
Gli è che la determinazione del Carassi di prestare soccorso al congiunto - in qualsiasi modo l'imputato intendesse procedere - non implicava, per la attuazione dell'intervento, l'ingiuria e neppure (atteso che nella specie ricorre non già l'ipotesi finalizzata dell'art. 336 c.p.p., bensì quella dell'art. 612 c.p.) la minaccia in danno del DE FA.
4.5 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in Favore della cassa delle ammende della somma, infra indicata, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, di Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007