Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2005, n. 38669
CASS
Sentenza 28 aprile 2005

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È illegittimo il provvedimento con cui il giudice di pace, alla prima udienza di comparizione, dichiari l'imputato, che non ha citato i testi indicati nella lista ritualmente depositata, decaduto dalla prova testimoniale, in quanto, alla luce della generale previsione di cui all'art. 468, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., applicabili anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il giudice può autorizzare, con apposito decreto in calce alla lista depositata, la citazione dei testi, ma detto provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova che segue alla cognizione dei fatti in sede di udienza dibattimentale nonché alla valutazione di pertinenza e rilevanza della prova richiesta. Ne deriva che, a seguito di tale preventiva autorizzazione,la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi e non un onere processuale dal cui inadempimento deve conseguire la sanzione processuale della decadenza, con l'ulteriore conseguenza che, se la parte non ha provveduto alla citazione dei testi, il giudice di pace autorizza nuovamente la citazione per un'udienza successiva e solo in tale udienza, in caso di colpevole omissione, può dichiarare la parte decaduta dalla prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2005, n. 38669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38669
    Data del deposito : 28 aprile 2005

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