Sentenza 28 aprile 2005
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice di pace, alla prima udienza di comparizione, dichiari l'imputato, che non ha citato i testi indicati nella lista ritualmente depositata, decaduto dalla prova testimoniale, in quanto, alla luce della generale previsione di cui all'art. 468, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., applicabili anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il giudice può autorizzare, con apposito decreto in calce alla lista depositata, la citazione dei testi, ma detto provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova che segue alla cognizione dei fatti in sede di udienza dibattimentale nonché alla valutazione di pertinenza e rilevanza della prova richiesta. Ne deriva che, a seguito di tale preventiva autorizzazione,la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi e non un onere processuale dal cui inadempimento deve conseguire la sanzione processuale della decadenza, con l'ulteriore conseguenza che, se la parte non ha provveduto alla citazione dei testi, il giudice di pace autorizza nuovamente la citazione per un'udienza successiva e solo in tale udienza, in caso di colpevole omissione, può dichiarare la parte decaduta dalla prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2005, n. 38669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38669 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SICA Giuseppe - Presidente - del 28/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1007
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 19468/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9.4.2004 da:
Avv. GIANNATTASIO Carmine, difensore di SS AR MA, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rodi Garganico del 26.2.2004;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Antonio GIALANELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Sentito, altresì, l'avv. PESCA Donato Antonio Angelo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con condanna del querelante alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Rodi Garganico, dichiarava CA RO MA colpevole del reato continuato di ingiurie e minacce nei confronti di LL FA NN, vigile ausiliario della polizia municipale di Rodi Garganico e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 516,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni. Nell'occasione, il vigile aveva vietato al SS di entrare, con la sua autovettura, in area pedonale per soccorrere un congiunto che aveva avuto un malore, pur dopo che il LL FA lo aveva rassicurato sulle sue condizioni di salute, dicendogli anche che stava per arrivare un'autombulanza da lui stesso chiamata.
Avverso l'anzidetta decisione, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 599, comma 2, ed in ogni caso all'artt. 51 ss c.p.. Si duole, in proposito, che il giudicante, pur a fronte di un comportamento arbitrario ed illegittimo del pubblico ufficiale, non aveva riconosciuto all'imputato l'esimente della provocazione ovvero altra scriminante di legge, segnatamente lo stato di necessità, stante l'urgenza di soccorrere o, comunque, assistere il congiunto. Il secondo motivo denuncia inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 29, comma 6, d.lgs 28.8.2000, n. 274, sul rilievo che illegittimamente il giudice di pace, alla prima udienza di comparizione, aveva dichiarato l'imputato decaduto dalla prova per testi non avendo citato i testi indicati nella lista ritualmente depositata.
Il terzo motivo lamenta la mancata assunzione di prove decisive richieste dalla parte ai sensi dello stesso art. 606, comma 1, lett. d) in relazione all'art. 495, comma 2, c.p.p., sul riflesso della mancata acquisizione della documentazione prodotta e della mancata assunzione del testimoniale richiesto.
2. - Nella griglia delle proposte doglianze, rilievo sicuramente pregiudiziale assume la seconda, che introduce una questione di rito che si riverbera anche sul contenuto della terza doglianza, sotto il profilo della mancata assunzione di prova asseritamente decisiva. Si duole l'istante che, depositata regolarmente la lista testimoniale nei termini di legge, e precisamente il 17.2.2003, rispetto all'udienza del 26 febbraio successivo, il giudice di pace, alla stessa prima udienza, aveva dichiarato la decadenza della prova per la mancata citazione dei testi regolarmente ammessi con proprio provvedimento del 18.2.2003. Reputa, in particolare, che una tale statuizione sia lesiva della legge processuale, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. n. 274/2000, a tenore della quale "se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti fenici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.
3. - La censura è sicuramente fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, il sistema procedurale, introdotto dalla menzionata normativa sul giudice di pace, che ricalca il meccanismo dell'art. 468 c.p., prevede che in congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'udienza di comparizione, ai fini della realizzazione della discovery anche nello speciale procedimento in esame, la parte che intende chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p., devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Così come avvenuto nel caso di specie, il giudice può autorizzare, con apposito decreto in calce alla lista depositata, la citazione dei testi, facultando la parte richiedente alla relativa citazione, salvo che non intenda presentarli direttamente all'udienza. Tale facoltà deve essere riconosciuta alla luce della generale previsione dell'art. 468 comma terzo, che, pur in mancanza di espressa previsione, non può che valere anche per il procedimento in questione, notoriamente ispirato ad esigenze di concentrazione e semplificazione di forme, tenuto anche conto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 274/2000 secondo cui nel procedimento davanti al giudice di pace,
per tutto quanto non previsto espressamente nello stesso decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale. Il provvedimento autorizzatorio, del resto, è
proprio ispirato alle anzidette finalità semplificatorie, al fine di consentire una sollecita trattazione del procedimento, evitando defatiganti rinvii per la relativa istruttoria. Come espressamente previsto dall'art. 468, comma 2, c.p.p., pur esso applicabile nella fattispecie, il provvedimento autorizzatorio non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova, non impegnando la relativa delibazione cui è chiamato il giudice del dibattimento. La preventiva autorizzazione è funzionale, come si è detto, solo alle esigenze di una più sollecita trattazione e vale a conferire alla parte una mera opzione processuale, abilitandola alla immediata citazione dei testi ove lo voglia. L'avvenuta citazione o la diretta presentazione dei testi in udienza non può, peraltro, impegnare la valutazione di ammissibilità che, deve essere effettuata, con compiuta cognizione dei fatti, all'udienza dibattimentale, in funzione del rituale esame di ammissibilità nonché pertinenza e rilevanza della prova offerta. La valenza di tali rilievi risulta incontrovertibile alla stregua della considerazione che, nei casi di reato perseguibile a querela, il giudice di pace è tenuto, preliminarmente, a promuovere la conciliazione tra le parti, ai sensi dell'art. 29 comma quarto, i cui effetti, in caso di bonario componimento, con acquisizione di remissione di querela o di rinuncia al ricorso con relativa accettazione, comportano, ovviamente, l'estinzione del procedimento. Siffatta eventualità convince ulteriormente dell'attribuzione alla parte di una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi, il cui esercizio presuppone una compiuta valutazione di opportunità e di mera strategia difensiva. D'altronde, che si tratti di mera facoltà e non già di onere processuale, dal cui inadempimento possa, poi, conseguire la sanzione processuale della decadenza, lo dimostra la stessa cadenza procedurale scolpita dal menzionato art. 29. Ed infatti, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la legge prevede che, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice, se può procedersi immediatamente al giudizio, ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti provvedendo agli ulteriori incombenti previsti ai fini della formazione del fascicolo per il dibattimento. Se occorre, invece, fissare altra udienza per il giudizio, dopo l'ammissione della prova, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei testi o consulenti tecnici, come previsto dal menzionato art. 29, comma 8, con l'espressa comminatoria, in tale ipotesi, della decadenza ove la parte richiedente non abbia provveduto alla citazione. Dunque, ove la parte, avvalendosi della preventiva autorizzazione, abbia già provveduto alla citazione, il giudice di pace, dopo la preliminare delibazione di ammissibilità, può procedere immediatamente all'attività istruttoria. Diversamente, autorizza nuovamente la citazione per un'udienza successiva e solo in questa, in caso di colpevole omissione della parte, potrà dichiararla decaduta dalla prova.
3. - L'anzidetta sequenza procedimentale non è stata rispettata nella fattispecie, posto che il giudice di pace, sin dalla prima udienza di comparizione, ha emesso il provvedimento di decadenza, nonostante che, per quanto si è detto, quello della citazione dei stessi fosse, allo stato, mera facoltà e non già onere processuale. La violarne annetta, sostanziandosi in apprezzabile pregiudizio per i diritti della difesa, si risolve in causa di nullità della procedura che non può che travolgere anche la sentenza emessa in esito alla stessa.
4. - Non resta che prenderne atto e far luogo alla consequenziale declaratoria, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Rodi Garganico.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005