Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 cod. pen., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma altresì tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa alla contestazione del reato di calunnia relativa alla falsa accusa di apposizione di firma apocrifa in calce ad una mozione di sfiducia del segretario coordinatore di un movimento politico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2009, n. 42578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42578 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1481
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15676/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT AR, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 5 dicembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - AR FO ricorre avverso la sentenza del 5 dicembre 2008 con cui la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Lucca in data 2 luglio 2007, che aveva riconosciuto la sua responsabilità in ordine ai reati di calunnia e di diffamazione, peraltro rideterminando la pena in mesi undici di reclusione, in accoglimento dell'appello presentato anche dal pubblico ministero.
L'imputazione aveva ad oggetto la denuncia presentata il 29 luglio 2002 alla stazione dei Carabinieri di Lucca, con cui il FO accusava alcuni appartenenti al movimento politico La AN di avere presentato una mozione di sfiducia nei confronti del segretario coordinatore, tale ND OL, apponendovi la sua firma apocrifa, nonché il contenuto di un'intervista rilasciata il 30 luglio 2002 al quotidiano locale "Il Corriere di Lucca", nel corso della quale l'imputato aveva ribadito che la firma apposta alla mozione non era autentica. In tal modo, secondo le sentenze di merito, l'imputato avrebbe, da un lato, accusato gli autori della mozione del reato di falsità in scrittura privata, dall'altro, offeso l'onore dei sottoscrittori della mozione.
2. - Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce l'inosservanza dell'art. 368 c.p., assumendo l'insussistenza del reato contestatogli perché il fatto denunciato non sarebbe riconducibile ad alcuna previsione criminosa. L'accusa di avere falsificato la "mozione di sfiducia" non avrebbe mai potuto comportare l'incriminazione per il reato di falsità in scrittura privata, in quanto il documento in questione, secondo il ricorrente, sarebbe sprovvisto di ogni efficacia e comunque privo di giuridica rilevanza, non potendosi neppure qualificare come scrittura privata penalmente protetta contro le falsità, dovendosi intendere per scrittura privata rilevante agli effetti penali solo l'atto proveniente da un privato che abbia un contenuto giuridicamente rilevante.
Con l'altro motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 595 c.p.. In particolare, la sentenza impugnata viene censurata per avere ritenuto integrato il reato di diffamazione sebbene dalla parole usate dall'imputato fosse impossibile risalire alla individuazione del soggetto falsamente incolpato di avere apposto la sottoscrizione apocrifa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è infondato.
3.1. - Si deve premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha riconosciuto di avere sottoscritto la mozione, ammettendo di essersene successivamente pentito, tanto da richiedere di cancellare la sua adesione, sicché sul fatto della materiale sottoscrizione e della falsa denuncia non vi è contestazione. E, coerentemente, con il primo motivo il ricorrente deduce l'inidoneità del fatto denunciato ad essere riconducibile ad una previsione criminosa, sostenendo che la "mozione" sarebbe un documento privo di giuridica rilevanza, non parificabile ad una scrittura privata, con la conseguenza che non si sarebbe potuta verificare l'incriminazione per il reato di falsità in scrittura privata.
Si osserva al riguardo che nel diritto penale la nozione di scrittura privata - che non viene definita ne' dalla legge civile, ne' da quella penale - ha un ambito applicativo più vasto rispetto a quanto accade nell'ordinamento civile, in quanto non viene ristretta agli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero a modificare diritti e posizioni soggettive, ma ricomprende tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti, vantaggiosi o dannosi per un determinato soggetto (Sez. 5^, 8 ottobre 1986, n. 12877, Pennica;
Sez. 6^, 22 gennaio 2003, n. 22522, Da Sacco) e di queste scritture la legge penale tutela comunque l'autenticità. Su queste basi la giurisprudenza ha riconosciuto che anche una lettera può acquistare rilevanza giuridica ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 485 c.p., specificando che tale rilevanza ha carattere relativo e deve essere accertata con riferimento allo scopo della documentazione e all'uso che ne viene fatto.
Di conseguenza, non si vede come possa essere messa in dubbio la natura di scrittura privata della "mozione", che nel caso in esame l'imputato ha negato, falsamente, di avere mai sottoscritto. Con tale documento il segretario coordinatore dell'associazione politica La AN, ND OL, veniva invitato alle dimissioni e accusato di violazione agli obblighi statutari e di avere ostacolato l'azione del movimento politico che si preparava alle elezioni amministrative, sicché la mozione di sfiducia era un atto avente sicuramente una valenza politica, ma comunque destinato a realizzare le condizioni per la sostituzione dell'organo di vertice dell'associazione, cioè a determinare una modifica negli assetti direttivi dell'ente, peraltro idoneo anche a "danneggiare" lo stesso OL. Si tratta, infatti, di un documento che ha forma di scrittura, di cui sono conosciuti gli autori, che è fornito di attitudine probatoria e a cui va riconosciuta la capacità di produrre effetti giuridici nell'ambito dell'associazione politica La AN, sicché correttamente la Corte d'appello ha riconosciuto ad esso la qualità di scrittura privata, rispetto a cui è configurabile il reato di cui all'art. 485 c.p.. 3.2. - Infondato è anche il secondo motivo.
Perché sussista il reato di diffamazione il soggetto passivo non deve essere indicato nominativamente, ma l'indicazione deve essere tale da consentire una agevole e certa individuazione. Infatti, la diffamazione presuppone la diffusione di notizie lesive della reputazione di un soggetto determinato o almeno sicuramente e inequivocabilmente determinabile (Sez. 5^, 18 gennaio 1993, n. 3900, Pendinelli;
Sez. 5^, 7 maggio 1992, n. 8120, Castellarin). Nel caso in esame, nel corso dell'intervista al Corriere di Lucca l'imputato, ribadendo che la firma apposta nella mozione non era la sua, ma era apocrifa, ha indirettamente attribuito una condotta di contraffazione a coloro che tale mozione avevano organizzato curando la raccolta delle sottoscrizioni, soggetti individuabili facilmente attraverso la lettura dello stesso documento e di cui è stato offeso l'onore e la reputazione.
4. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009