Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2004, n. 4002
CASS
Sentenza 6 dicembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di udienza di comparizione dinanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 29, comma quarto, D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale "il giudice ... promuove la conciliazione tra le parti" - non sfugge alla discrezionalità del giudice, il quale, intanto darà corso alla conciliazione, in quanto ritenga che essa sia possibile; ne consegue che, qualora il querelante non compaia e, comunque, non dia segni di disponibilità alla conciliazione ed in analoga situazione versi il querelato, il quale può avere autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può essere censurato, poichè, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una funzione dilatoria, inconciliabile con il principio di economia processuale che la ispira.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2004, n. 4002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4002
    Data del deposito : 6 dicembre 2004

    Testo completo