Sentenza 6 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di udienza di comparizione dinanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 29, comma quarto, D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale "il giudice ... promuove la conciliazione tra le parti" - non sfugge alla discrezionalità del giudice, il quale, intanto darà corso alla conciliazione, in quanto ritenga che essa sia possibile; ne consegue che, qualora il querelante non compaia e, comunque, non dia segni di disponibilità alla conciliazione ed in analoga situazione versi il querelato, il quale può avere autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può essere censurato, poichè, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una funzione dilatoria, inconciliabile con il principio di economia processuale che la ispira.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2004, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/12/2004
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1890
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 007165/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO ME, N. IL 01/08/1942;
avverso SENTENZA del 10/07/2003 GIUDICE DI PACE di VILLA SAN GIOVANNI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udito il S.P.G., Dott. GALASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO
1 - Il Giudice di Pace di Villa S. Giovanni ha condannato NE NI ad euro 400 di multa per ingiuria di TO NA, cui aveva spedito una missiva nella quale usava parole offensive bricca di grosse cialtronerie... strampalata... nevrotica... alienante... tragicomica farsa...") per definire una sua iniziativa legale. Con il ricorso si denuncia: 1^ - violazione art. 29/4 D.lgs. 274/00, perché il Giudice non ha espletato il tentativo di conciliazione, 2^ - violazione artt. 20 D.lgs. 274/00, per acquisizione in giudizio di prova non indicata nell'atto di citazione (la lettera di cui in imputazione); 3^ - travisamento dei fatti e motivazione insufficiente (art. 606/1 lett. e C.P.P.), perché non è provata la provenienza delle lettera e perché le frasi hanno ad oggetto non la signora TO, ma una sua precedente querela;
4 - mancata assunzione di prova decisiva (testimonianza dell'offesa, non comparsa in giudizio).
2 - Il 1^ motivo è infondato.
L'art. 29/4 D.lgs, con la locuzione "promuove la conciliazione tra le parti", apparentemente non lascia discrezione in merito al giudice di pace, che già prima dell'udienza, che può all'uopo rinviare per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, avvalersi all'uopo della mediazione di centri e strutture pubbliche, deve tentare di conciliare le parti, evitando il processo. In effetti, il tentativo, proprio perché tale, deve essere possibile.
La norma è, per questa ragione, sfornita di sanzione, perché ha la stessa ratio di quella di cui all'art. 555/3 CPP che prevede che il "giudice monocratico", nei casi di sua competenza, verifica se il querelante è disposto alla remissione di querela e se il querelato è disposto ad accettarla. E la sua valutazione di fatto è incensurabile.
Ne segue che, se l'offeso querelante non compare, e nessun segno di disponibilità alla conciliazione emerge altrimenti da parte sua e da parte del querelato, che può avere autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, tant'è che non formula alcuna richiesta o eccezione, non è possibile la censura a posteriori del mancato espletamento del tentativo. Diversamente si attribuisce alla norma una funzione dilatoria, del tutto inconciliabile con il principio di economia processuale che, all'evidenza, la ispira.
Ed è esattamente quanto si rileva nella specie.
I due motivi seguenti sono inammissibili per manifesta infondatezza. L'atto acquisito (motivo 2^) è il corpo di reato, da allegarsi al fascicolo per il dibattimento (art. 431 lett. h CPP). L'imputato (3^) non ha contestato il contenuto e la paternità della lettera, e chiede ora valutazione di fatto alternativa circa la direzione dell'offesa.
L'ultimo motivo è infondato. La richiesta della difesa tecnica di escussione dell'offesa ai sensi dell'art. 507 CPP non si rapporta, per definizione, all'art. 606/1 lett. d CPP che presume una richiesta formale in termini della stessa parte che si duole in sede di ricorso.
La richiesta non ha nulla a che fare con il tentativo di conciliazione (4^), teso ad escludere la decisione di assoluzione o condanna, ma con la prova da acquisire nel processo, ad essa funzionale.
La valutazione di non necessità è insindacabile in sede di diritto:
nella specie è stata ritenuta sufficiente la prova documentale. Che l'offesa abbia inteso il tenore della missiva offensivo è dimostrato dalla stessa proposizione di querela.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005