Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di provvedimenti del giudice in ordine alla prova, il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico, di cui all'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma quarto del medesimo articolo di revocare l'ammissione di prove che risultino "superflue". Tale potere, esercitato dal giudice sulla base delle risultanze della istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla normale "verginità conoscitiva" dell'organo giudicante rispetto alla regiudicanda e pertanto regolata dal più restrittivo canone di cui all'art. 190, comma primo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 495, comma primo, dello stesso codice, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti. Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.
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Infondata al questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 della CEDU di quelle norme del processo penale italiano che non prevedono la possibilità di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo la nullità di atti processuali concernenti il diritto di difesa dell'imputato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 20/10/2016) 26-04-2017, n. 19621 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere - Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1999, n. 13792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13792 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 6/10/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere N.1424
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.13926/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AL GI, n. a Somma Lombardo il 13.6.1953
avverso la sentenza in data 15 gennaio 1999 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il procuratore della parte civile, avv. Antonio Monaco, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla parte civile.
Fatto
Con sentenza in data 12 novembre 1997, il Tribunale di Busto Arsizio condannava AL GI, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione quale responsabile del delitto di cui all'art. 368 c.p., per avere accusato OL ES e OL CO, in presenza di agenti della Polizia di Stato di Gallarate e sapendoli innocenti, di averlo minacciato con una pistola (in Gallarate, il 15 marzo 1990).
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 gennaio 1999, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Morelli, il quale denuncia, con un primo motivo, l'omesso avviso ad esso difensore della data fissata per il giudizio di appello, con conseguente nullità di questo, precisando che l'avviso era stato dato al solo condifensore avv. Fausto Moscatelli.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancata assunzione di prove decisive e la relativa omessa motivazione, non essendo stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla richiesta assunzione dei testimoni oculari RA OR e BA GI, dei quali era stata ammessa la deposizione già in primo grado.
Con un terzo motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p., osservandosi che erroneamente il reato oggetto della calunnia è stato ravvisato in quello di minaccia aggravata dall'uso di arma, posto che nella specie si trattava di arma giocattolo, non idonea a incutere timore all'imputato che, essendone proprietario, conosceva la natura inoffensiva di tale oggetto. Pertanto, trattandosi al più di minaccia semplice, perseguibile a querela, la calunnia non era configurabile, in mancanza della proposizione di querela.
Sotto altro profilo, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in quanto, stando alla ricostruzione della sentenza impugnata, le frasi che l'imputato aveva pronunciato attribuivano ai OL una intenzione minacciosa e non una minaccia già perpetrata. Pertanto, tali frasi non erano idonee a dare inizio a un procedimento penale, posto che questo avrebbe riguardato una mera intenzione e non un fatto già compiuto.
Con un ultimo motivo, il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2, 5 e 6 c.p. Diritto
Il primo motivo è infondato. Costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato quello per cui, in caso di mancato avviso della data dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia, la relativa nullità, di ordine generale a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione a norma dell'art. 182 comma 2 c.p.p.; e tale sanatoria si è appunto verificata nel caso in esame, non avendo il difensore presente, che per di più rappresentava l'imputato contumace a norma dell'art. 487 comma 2 c.p.p., eccepito la mancata notifica dell'avviso dell'udienza all'altro difensore (cfr. Cass., sez. IV, u.p. 22 dicembre 1998, Cicatiello;
Cass., sez. VI, c.c. 6 maggio 1998, Crocianelli;
Cass., sez. III, u.p. 1 dicembre 1997, Laezza;
Cass., sez. III, 1 luglio 1997, Gangemi;
cfr. inoltre Cass., Sez. un., c.c. 25 giugno 1997, Gattellaro).
È invece fondato il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
Va precisato che il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico, di cui all'art. 495 comma 2 c.p.p., va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma 4 del medesimo articolo di revocare l'ammissione di prove che risultino "superflue". Tale potere, esercitato dal giudice sulla base delle risultanze della istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla normale "verginità conoscitiva" dell'organo giudicante rispetto alla regiudicanda e pertanto regolata dal più restrittivo canone di cui all'art. 190 comma 1 c.p.p., richiamato dall'art. 495 comma 1 dello stesso codice, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che manifestamente risultino superflue o irrilevanti. Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prove decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato. In altri termini, in sede di sindacato di legittimità, deve essere accertato se i fatti indicati dalla parte con la richiesta di ammissione della prova, siano tali da poter inficiare sostanzialmente le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice.
Ora, nella specie, la Corte di merito ha osservato che la RA, pur avendo rilasciato al difensore una dichiarazione scritta in cui si ricostruiva minuziosamente l'antefatto e il successivo sviluppo degli eventi, nulla ha riferito in merito alla presenza di una pistola e all'atteggiamento dell'imputato all'arrivo della polizia;
che la stessa, con ogni probabilità, dato il tempo trascorso (quasi nove anni dai fatti), non sarebbe stata in grado di riferire con sufficiente chiarezza i particolari non ricordati nell'immediatezza; e, infine, che, dato il rapporto di subordinazione della teste rispetto al AL, si sarebbe imposta una "estrema cautela nella valutazione di eventuali dichiarazioni a suo favore, impedendo di attribuire loro efficacia probatoria decisiva". Un simile ragionamento antepone logicamente il risultato probatorio (futuro e incerto) al thema probandum: da un lato si ammette implicitamente l'astratta rilevanza della testimonianza, dall'altro se ne pronostica l'inconsistenza ancor prima di averne concretamente apprezzato i risultati. Ma, in tal modo, la Corte di appello finisce per riconoscere che la testimonianza avrebbe potuto essere decisiva, sia pure a condizione di una verifica, ex post, della sua genuinità e consistenza;
il che avrebbe dovuto condurre, già davanti al Tribunale, alla assunzione della prova, la cui decisività, in sede di valutazione di ammissibilità, non dipende dalla improbabilità del suo risultato ma, come già accennato, dalla rilevanza del thema probandum.
La sentenza impugnata va pertanto annullata per mancata assunzione di una prova decisiva, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Quanto al BA, teste di accusa, avendovi il pubblico ministero rinunciato, senza che la difesa sollevasse alcuna obiezione, la doglianza appare infondata;
fermo restando che la Corte di merito, dovendo procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'assunzione della teste RA, illegittimamente pretermessa in primo grado, potrà valutare se tale testimonianza sia utile ai fini della compiuta ricostruzione dei fatti per cui è procedimento.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000