Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 35027
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Sentenza 16 luglio 2009

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Si configura una responsabilità per omicidio colposo, a carico del soggetto che assiste al parto per la perdita della vita del feto, pur se la fase espulsiva non sia ancora terminata, quando la morte sia causata da imprudenza, negligenza o imperizia, perché l'autonoma vita biologica ha inizio con la rottura del sacco delle acque amniotiche.

In tema di responsabilità per colpa medica, l'ostetrica, qualora abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, è tenuta a sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Fattispecie relativa a condotte poste in essere nella vigenza del D.M. n. 740 del 1994, prima dell'emanazione della L. n. 42 del 1999).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 35027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35027
    Data del deposito : 16 luglio 2009

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