Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 2
Si configura una responsabilità per omicidio colposo, a carico del soggetto che assiste al parto per la perdita della vita del feto, pur se la fase espulsiva non sia ancora terminata, quando la morte sia causata da imprudenza, negligenza o imperizia, perché l'autonoma vita biologica ha inizio con la rottura del sacco delle acque amniotiche.
In tema di responsabilità per colpa medica, l'ostetrica, qualora abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, è tenuta a sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Fattispecie relativa a condotte poste in essere nella vigenza del D.M. n. 740 del 1994, prima dell'emanazione della L. n. 42 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 35027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35027 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
35 027 /09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/07/2009
SENTENZA
N. 2205/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
1. Dott. ZECCA GAETANINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. IZZO FAUSTO π N. 041224/2008
3. Dott. MASSAFRA UMBERTO "1
4. Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINAT
sul ricorso proposto da :
1) SS BA N. IL 27/04/1965
avverso SENTENZA del 21/07/2008
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MASSAFRA UMBERTO
Muy
che ha concluso perl'annullamento senza rinvio for prescrizione ваши cale statuizioni civili- Udito, per la parte civile, l'Avv.Bellacare Maurizio all Foro di Ronne deforita conclusioni
Udito il difensorl Avv. AFECTRA Roberto Jel Foro di Roma, du ha da ha chiesto l'inammiiniteilità del ricorre
я кота рек diesto l'accoplimen to all ricorso. Fatto
Con sentenza in data 21.7.2008 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa in data 18.5.2005 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica che aveva condannato TR AR, con attenuanti generiche, alla pena di giustizia (con sospensione condizionale della sua esecuzione e non menzione della condanna) e al risarcimento del danno oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva e rifusione delle spese in favore di ciascuna delle parti civili costituite, dichiarava non doversi procedere nei confronti della medesima in ordine al delitto di omicidio colposo ascrittole (non aveva dato corretto seguito alle anomalie della frequenza cardiaca fetale rilevata dallo strumento applicato sul corpo della gestante IA NO, cagionando la morte del neonato: fatto dell'1.1.1999) perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputata deducendo i seguenti motivi.
1. La violazione di legge con riferimento all'art. 589 c.p. e all'art. 521 c.p.p. (art. 606 co. 1 lett. "b" c.p.p.), ribadendo la censura già mossa in sede di appello, secondo cui il reato ascrivibile alla prevenuta non era quello di omicidio colposo (ma quello di lesioni colpose gravissime in danno della madre, di cui la corte territoriale aveva rilevato l'analoga estinzione per prescrizione e in ordine al quale la prevenuta aveva comunque avuto modo di difendersi), poiché la morte della bambina era avvenuta in utero, sicchè non era mai venuta alla luce. Tanto, infatti, era stato affermato dalla sentenza di I grado e riconosciuto dall'esame autoptico, mentre il giudice d'appello aveva ritenuto che "non era stata raggiunta la prova certa che il feto fosse deceduto prima della separazione dal corpo della madre, anche alla luce dell'esame autoptico da cui è emersa l'assenza di cause che autonomamente avrebbero potuto comportarne il decesso").
2. L'omessa motivazione sugli specifici motivi di gravame, rispetto a quanto risultante dai testi delle due sentenze di merito nonché da ulteriori atti processuali, e pertanto rifluente nella violazione di legge in relazione all'art. 125 comma 3 c.p.p. nonché art. 2 D.M.
740/1994 (art. 606, 1° co. lett. “b” ed “e” c.p.p.).
Rileva la palese contraddizione tra le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello in alcune parti (in particolare quanto alla consistenza dell'elemento psicologico ravvisabile)
e l'omessa valutazione di specifici punti dell'atto di gravame (illeggibilità del tracciato, deposizione del teste Fara, fattori interagenti sul decesso, riferibilità del tracciato al gemello di sesso femminile e non all'altro, incertezza dei tempi, illegittima selezione del materiale
My probatorio) in altre.
3 Diritto
Il ricorso è prevalentemente infondato e dev'essere, quindi, respinto.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve preliminarmente rilevarsi la carenza d'interesse della ricorrente in quanto con tale censura si persegue chiaramente un interesse non tutelabile in sede penale, palesandosi di natura squisitamente civilistica. Infatti, l'interesse all'impugnazione va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva dell'impugnante tutelata dalla legge e non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione (cfr. Cass. pen. Sez.
I, 6.6.1995, n. 3431 Rv. 202923).
Del resto, non sembra nemmeno che la contestazione di omicidio colposo sia errata. Invero, se da un canto è stata addotta dal giudice d'appello adeguata motivazione circa l'assenza di prova certa in ordine al decesso del feto prima della separazione dal corpo della gestante, non può nemmeno ritenersi che la detta separazione del feto dal corpo della madre coincida necessariamente con il momento effettivo dell'acquisizione della sua autonomia.
Infatti, l'autonoma vita biologica umana ha inizio con la rottura del sacco delle acque amniotiche, onde è ravvisabile l'ipotesi di omicidio colposo quando, dopo tale rottura, il feto perda la vita per imprudenza, negligenza o imperizia di chi assista al parto anche se la fase espulsiva non sia ancora terminata. (Cass. pen. Sez. IV, 13.2.1979, n. 4090 Rv. 141886,
Paladini); e, del resto, anche più di recente è stato ritenuto, con riferimento alla distinzione tra aborto colposo e omicidio colposo, che questa è rinvenibile nell'inizio del travaglio e, dunque, nell'autonomia del feto (Cass. pen. Sez. V, 21.10.2008 n. 44155, Rv. 241689,
Notaro).
Quindi, non la separazione del feto dal corpo della madre è determinante per ravvisare l'autonomia di esso e l'integrazione del contestato delitto di omicidio colposo, ma bisogna andare ad un momento ancora anteriore ovvero l'inizio del travaglio, sicchè il fatto che il feto si trovasse ancora nell'utero al momento del decesso non sarebbe determinante, nel caso di specie, ove non sia stato precisato che era anche subentrata la rottura delle acque e il travaglio.
Quanto alla seconda censura, non è ravvisabile alcuna contraddizione tra quanto affermato dalle due sentenze di merito in ordine all'elemento psicologico del reato. L'avere "omesso o non correttamente eseguito l'esame dell'andamento del tracciato cardiotocografico subito dopo il posizionamento della sonda sul secondo gemello (n. 408-409) ovvero quando era agevole rilevare una condizione di allarme...; già in tale momento... la TR aveva il dovere di verificare il tracciato e rilevarne la franca anomalia", "la TR ha omesso di svolgere tale verifica e se l'ha svolta non l'ha compiuta con quella perizia minima connessa al suo ruolo" di cui alla prima sentenza, e il richiamato inciso di cui alla sentenza impugnata la quale, dopo aver premesso che all'imputata non si contestava un'imperizia nella lettura ovvero che non sia stata pronta nell'intervenire o abbia trascurato la gestante, precisa che
"l'elemento soggettivo del reato è stato condivisibilmente individuato nella inconferenza della reazione professionale alla prima caduta di tono cardiaco che... prescinde dalla capacità di lettura del tracciato che esula dalle competenze dell'ostetrica", non si pongono in particolare e tanto meno insanabile contrasto.
Infatti, evidenziano -come si evince dalla parte successiva della motivazione della sentenza impugnata la quale riconosce che la situazione "prescinde dalla capacità di lettura del tracciato che esula dalle competenze dell'ostetrica che avrebbero dovuto consentirle di percepire l'allarme che tale caduta (di tono cardiaco) comportava, a fronte del quale il meccanismo reattivo del tecnico non doveva essere il mero rialloggiamento della sonda, sia pur con la constatazione che la registrazione aveva ripreso bene"- solo i prescritti limiti del ruolo dell'ostetrica (secondo la normativa professionale vigente all'epoca dei fatti di cui al
D.M. n.740 del 1994, essendo la L. 26.2.1999 n. 42 pubbl. su G.U. del 2.3.1999, intervenuta successivamente). La medesima, qualora abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, è tenuta a sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale (Cass. pen. Sez.
IV, 29.1.2004 n. 21709, Rv. 22895, che concerne un caso quasi identico relativo ad omicidio colposo del nascituro: la Corte ha affermato la responsabilità dell'ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto).
Né sono apprezzabili le dedotte omesse valutazioni delle circostanze dedotte con l'atto d'appello in quanto non appare specificamente evidenziata la rilevanza di tali omissioni in relazione alla rappresentata erroneità della decisione contestata.
Del resto, è stato osservato (Cass. pen. Sez. IV, 24 ottobre 2005, n. 1149) che "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto
5 decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata".
E deve riconoscersi come la motivazione della sentenza impugnata che s'integra, fondendosi in un unicum inscindibile (attesa la conforme individuazione della responsabilità della ricorrente ai fini civilistici), con quella di primo grado (che comunque vale a completare e precisare), sia corretta, esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici.
Infine, con particolare riferimento alla dedotta omissione di valutazione di alcune deposizioni testimoniali, la censura si appalesa inammissibile. Invero, giova rammentare che, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p. dalla Legge n. 46 del 2006, in forza del c.d. principio dell'"autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento (ovvero l'omessa valutazione) di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Cass. pen. Sez. IV, 26.6.2008 n. 37982, Rv. 241023): e a tale fondamentale onere la ricorrente non risulta aver adempiuto.
La prevalenza delle rilevate ragioni di infondatezza comporta il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese dalle medesime sostenute nel presente giudizio e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16.7.2009
estensoreIl Consigliere estensore Il Presidente
Massafra Dott. Piero Mocali
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 9 SET. 2009
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