Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
DE POPO O IT!0 2 156 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA COR I SUPREMALI CASSAZIONE Oggetto Д е Пассибасить SEZIONE SECONDA CIVILE Siservati fondialea Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 16677/99Dott. IO SPADONE B Presidente- Consigliere->> Cron. 5197 Dott. Ugo RIGGIO m Rel. Consigliere- Rep. 600 Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LO, AN MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G B VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che li difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato ALBERTO PREVIDI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ->> ricorrenti dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 155
contro
----- 15 FEB 2002. elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE GATTI LANTERNA LUIGIA, ROMA VIA A GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che la difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato BASSANO BARONI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1594 avverso la sentenza n. 441/98 del Tribunale di -1- MANTOVA, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato MERLINO Eugenio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14 luglio 1994 UI TI RN, proprietaria di un fondo rustico, assumendo che LO e IO AN, ai quali apparteneva un terre- no attiguo al suo, le avevano impedito il transito pedonale e carraio che su di esso esercitava da tempo immemorabile, li convenne, davanti al Pretore di Castiglione del- le Stiviere, per l'accertamento del diritto di servitù di passaggio acquistato per usuca= pione. I convenuti, costituitisi in giudizio, si opposero all'accoglimento della domanda che f l fu respinta dal Pretore con sentenza del 20 novembre 1996. i H Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 7 luglio 1998, riformò la decisione di pri== • mo grado,in accoglimento dell'appello della soccombente, dichiarando che, a vantag== gio del suo fondo, gravava su quello dei convenuti il preteso diritto di servitù di pas'= saggio pedonale e carraio. Secondo il Tribunale esistevano opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e tali da rivelare ai convenuti l'esistenza del peso gravante sul loro fondo, in quanto d dalle testimonianze acquisite al processo era risultato che l'appellante aveva esercitato per oltre un ventennio il diritto di passaggio su un terrapieno -di copertura di un fosso di scolo situato sul fondo vicino al suo- che costituiva un'opera visibile, idonea a de= terminare negli AN la percezione esatta dello stato di asservimento. Questi ultimi ricorrono per cassazione con due motivi. La TI RN resiste con controricorso illustrato con una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due connessi motivi del ricorso si censura la sentenza impugnata sostenendosi che il Tribunale ha ritenuto erroneamente sussistente il diritto di servitù di passaggio, acquistato per usucapione, a vantaggio del fondo della TI RN e a carico di quello degli Zaini, con una motivazione carente e contraddittoria, soprattutto per quel che riguarda l'animus possidendi (necessario per la prescrizione acquisitiva del dirit' to), perché con essa non ha valutato elementi probatori (documenti e testimonianze), il cui esame avrebbe determinato una sua diversa decisione, e ha dato, invece, rilievo a un fatto inesistente ("la copertura con un'opera permanente del fosso nel quale de Tale mesi verfe fluivano le acque") e, quindi, a un travisamento della realtà, sebbene questo risultasse evidente da una deposizione testimoniale, incomprensibilmente trascurata ("la perso- na interrogata aveva dichiarato che il fosso era scoperto e otturato"). Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, perché si risolve in una critica della va= lutazione delle prove, anche per quel che riguarda la ritenuta credibilità di alcuni te= stimoni invece di altri, valutazione che, involgendo apprezzamenti di fatto, è riservata al giudice del merito, il quale può porre a fondamento della sua decisione, una fonte di prova con esclusione di altre, dovendo soltanto indicare le ragioni del proprio con- vincimento, come nella specie ha fatto il Tribunale, senza essere obbligato a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (sent.nn.3498 del 1994, 2008 del 1996, 3904 e 6023 del 2000). Consegue la condanna dei ricorrenti a rimborsare le spese del giudizio di cassazione • alla controricorrente, ai sensi dell'art.385 del codice di procedura civile. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, a favore della controri= CE 1201,28, corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 2.32600 di (€ 1032,91) cui due milioni di onorari d'avvocato. Roma 28 novembre 2001. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott.A. Vella) (dott.M.Spadone) Армени 109T 123,11 456T 20,66 IL CANCELLIERE C1 TOT. 149,77 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLI 14 FEB. 2002 Frome AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 30 APR. 2002 Serie 4 Registrato in data O 149,77 al versate €. (euro CENTOQUARANTANOVELT p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grezia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Sindiziari Dr. M. RACCICH