Sentenza 24 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2002, n. 15009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15009 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
ce 74987 REPUBBLICA ITALIANA VINYINGINE 9 N 8 TTV HVL IS 'N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9861/5/92 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION ES IV E QUINTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg 15009/02 G.N.2447/01 Dott. Bruno Oddo Consigliere Dott. Massimo Cron. 35126 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Ruggiero Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ud. 14-5-02 Ceccherini Dott. Aldo Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 74987 ; sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in LIRE 1500 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CANCELLERIA dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente 0405505
contro
TI OV, residente in [...], via Petrignano;
- intimato CANCELLERIA - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.320/05/99 del 11-12-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2095 udienza del 14/05/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Carlo Destro, che ha concluso chiedendo 1'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.320/05/99 del 11-12-99, emessa nella controversia instauratasi tra TI OV e l'Ufficio Imposte di Perugia, a seguito dell'appello. dell'Ufficio, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che dichiarato in parte illegittima la cartella aveva di pagamento per IRPEF-ILOR 1985, in quanto in sede di liquidazione non risultavano dedotte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984, a norma della L. n.363/84. Avverso tale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e falsa applicazione co.2°bis dell'art.28 L. 13-5-99, n.133,dell'art.3 co.1° I. 27-12- D.L. 30-12-85, n. 791, dell'art.13 97, n.449,dell'art.10 L. 28-2-86,n.46, dell'art.2 2 D.P.R. n.597/73 e del D.L. 29-5-89, n. 202, convertito dalla L. n.263/89. Non veniva proposto controricorso. Motivi della decisione L'attento riesame della disciplina normativa della fattispecie offre argomenti esegetici per prospettata disattendere la tesi dall'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, pienamente condividendolo, si deve confermare l'orientamento ormai costante di questa Corte in ordine al problema della corretta interpretazione della norma dell'art.3, comma 2° bis D.L. n.791/85, come disposizione introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (ex plurimis, cfr. Cass.Sez. Trib.5-4-2001, n.8659; Cass.Sez.Trib. 22-11-2001, n.1470; Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.14783). In conclusione, il ricorso va rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella dellaSezione Tributaria de Cassazione il 14-5-2002 Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero pronne Ups IL CANCELLIERE C Osvaldo AN F 4 camera consiglio di lla Suprema Corte di Il Presidente Dott. Bruno Saccucci бино (асчис DEPOSITATO IN CANCELLER 24 OTT. 2 Oggi IL CANCELLIERE Osvaldo SC