CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2023, n. 34140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34140 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
C ,\RO SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli,, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34140 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/10/2022, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 13/10/2021 del Tribunale Pescara, che aveva condannato CE IU per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, rideterminava la pena inflitta in anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CE IU, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale si era basata sul mero accertamento operato dall'amministrazione finanziaria, privo di controllo in sede penale;
il superamento della soglia di punibilità e l'ammontare dell'evasione Iva erano, quindi, erano stati accertati senza alcuna valutazione autonoma e sulla base dell'incerta testimonianza del militare della Guardia di Finanza che aveva proceduto all'accertamento tributario. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, lamentando che nonostante specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale aveva omesso ogni argomentazione in ordine alla valutazione di tale elemento. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 135 cod.proc.pen., lamentando che nonostante specifico motivi di appello sul punto, .1a Corte territoriale non aveva motivato in ordine all'eccesivo rigore della pena in considerazione della sanzione amministrativa già applicata in via definitiva. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata ed in subordine l'intervenuta prescrizione della fattispecie delittuosa ascritta. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 31.12.2012, si è estinto per prescrizione in data 31.12.2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e ss. cod.pen. e 17 d.lgs 74/2000. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dic:hiarazione di prescrizione, anche 2 d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo di ricorso risulta fondato. La Corte territoriale, nonostante la questione avesse formato oggetto di specifico motivo di appello, nulla ha argomentato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Deve, quindi, richiamarsi, il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102). Tale omissione motivazionale vizia la sentenza impugnata e ne imporrebbe l'annullamento con rinvio. Nondimeno, secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. .35490 del 28/05/2009 NT Rv. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli,, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34140 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/10/2022, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 13/10/2021 del Tribunale Pescara, che aveva condannato CE IU per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, rideterminava la pena inflitta in anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CE IU, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale si era basata sul mero accertamento operato dall'amministrazione finanziaria, privo di controllo in sede penale;
il superamento della soglia di punibilità e l'ammontare dell'evasione Iva erano, quindi, erano stati accertati senza alcuna valutazione autonoma e sulla base dell'incerta testimonianza del militare della Guardia di Finanza che aveva proceduto all'accertamento tributario. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, lamentando che nonostante specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale aveva omesso ogni argomentazione in ordine alla valutazione di tale elemento. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 135 cod.proc.pen., lamentando che nonostante specifico motivi di appello sul punto, .1a Corte territoriale non aveva motivato in ordine all'eccesivo rigore della pena in considerazione della sanzione amministrativa già applicata in via definitiva. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata ed in subordine l'intervenuta prescrizione della fattispecie delittuosa ascritta. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 31.12.2012, si è estinto per prescrizione in data 31.12.2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e ss. cod.pen. e 17 d.lgs 74/2000. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dic:hiarazione di prescrizione, anche 2 d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo di ricorso risulta fondato. La Corte territoriale, nonostante la questione avesse formato oggetto di specifico motivo di appello, nulla ha argomentato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Deve, quindi, richiamarsi, il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102). Tale omissione motivazionale vizia la sentenza impugnata e ne imporrebbe l'annullamento con rinvio. Nondimeno, secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. .35490 del 28/05/2009 NT Rv. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/06/2023