Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Il principio generale stabilito dall'art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, in base al quale, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci lavoratori, trova una parziale deroga, limitatamente all'obbligo contributivo delle cooperative artigiane per i propri soci lavoratori, nella legge 29 dicembre 1956 n. 1533 (che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni per gli artigiani) e nella legge 4 luglio 1959 n. 463 (che ha esteso agli artigiani ed ai loro familiari la tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti), nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'Inps per il pagamento dei contributi previdenziali, la misura ed il regime giuridico di questi devono essere conformati a quelli previsti per gli artigiani, dal momento che la citata legislazione speciale comprende nella propria tutela i soci artigiani e che, d'altra parte, l'applicazione della disciplina contributiva del lavoro subordinato comporterebbe a carico degli artigiani associati in cooperativa, in violazione degli art. 3 e 45 Costituzione, un regime più oneroso rispetto agli artigiani titolari di impresa individuale ed a quelli associati in forma non cooperativa, ponendo le cooperative sullo stesso piano contributivo delle società capitalistiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7380 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA IL SORRISO SOC. COOP.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUFFIROLI CESARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 93/97 del Tribunale di FERRARA, depositata il 27/05/97 R.G.N. 2752/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ZUFFIROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Ferrara ha emesso, su richiesta dell'IN, due decreti ingiuntivi, con i quali ha intimato alla Società Cooperativa artigiana Il Sorriso a r.l. di pagare all'Istituto L. 435.771.614 per contributi per assicurazioni sociali obbligatorie, di malattia, assegni familiari, sanzioni amministrative e somme aggiuntive, e L. 11.292.772 per contributi al Servizio Sanitario Nazionale, sanzioni amministrative e somme aggiuntive.
La pretesa dell'IN traeva origine dal fatto che i contributi previdenziali erano stati pagati nella misura prevista per gli artigiani (ed i soci avevano goduto delle corrispondenti prestazioni), mentre l'Istituto previdenziale pretendeva che la cooperativa pagasse i contributi nella misura prevista per i lavoratori dipendenti, in forza dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422. L'opposizione della cooperativa è stata accolta con sentenza del Pretore di Ferrara 5/12 luglio 1996, confermata dal locale Tribunale, con sentenza 11 febbraio/27 maggio 1997 n. 93. Il Tribunale di Ferrara, premesso che è venuta meno la originaria contestazione dell'IN circa la natura artigiana della cooperativa resistente, ora pacifica in causa, stante la definitività del provvedimento di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nonché la qualifica artigiana dei singoli soci, e rilevato che "la stessa cooperativa, per quanto di sua competenza, e gli stessi soci, nella loro qualità di artigiani, avevano sempre provveduto alla corresponsione delle contribuzioni prescritte per il settore artigiano", ha fondato la propria decisione sulla specialità della disciplina assicurativa e contributiva degli artigiani. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'IN, con unico motivo.
L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Si deve delibare preliminarmente, respingendola, perché non provata in causa, l'eccezione proposta dalla resistente di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro la cooperativa Il Sorriso, in persona del suo Presidente, nonostante che la società fosse stata sciolta il 1^.1.1997, con nomina dei liquidatori, che ne hanno la legale rappresentanza, ai sensi dell'art. 2278 u.c. cod. civ. Con unico motivo il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano il rapporto assicurativo a carattere cooperativistico (artt. 2, comma 3 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422; 2 r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270; 3 r.d. 7 giugno 1928, n. 1343; 1 D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797), nonché vizio di motivazione
(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere sottratto alla perdurante vigenza di tali norme il rapporto cooperativistico artigiano.
Il motivo non è fondato, per i motivi e con le precisazioni che seguono.
L'art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (regolamento d'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 sull'assicurazione invalidità e vecchiaia), invocato dal ricorrente, dispone che, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci impiegati in lavori da esse assunti. Ed identica formula adottano gli altri articoli invocati dal ricorrente Istituto: art. 2, co. 2, r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270 (regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3158 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), art. 1 r.d. 7 giugno 1928, n. 1343 sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che rinvia alle norme del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, e l'art. 1 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sugli assegni familiari.
Questa Corte ha sottolineato il valore fondamentale del principio, di assimilazione della tutela nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, espresso dalle norme citate, in quanto estende eccezionalmente a favore dei soci-lavoratori di società cooperative, i quali dal punto di vista sostanziale non sono lavoratori dipendenti, il sistema assicurativo generale, che suppone invece un rapporto di lavoro subordinato, al fine di fornire loro una tutela assicurativa di cui sarebbero altrimenti privi (Cass.
3.3.1988 n. 2422; Cass. 8 febbraio 1992 n. 1409; Cass. 10 febbraio 1998 n. 1364;
Cass. 3 ottobre 1998 n. 9815; Cass. 23 novembre 1999 n. 13015; Cass. 8 febbraio 2000 n. 1400). L'art.
2. comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 trova perciò applicazione nei confronti di tutti i tipi di cooperative, anche non di lavoro (Cass. 25 gennaio 21300 n. 835), a prescindere dal fatto che i soci vengano impegnati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi (Cass.25 febbraio 2000 n. 2175; Cass. 20 maggio 2000 n. 7094; Cass. 10 febbraio 1998 n. 1364, che hanno assorbito, in tal senso, il contrasto con il precedente orientamento che escludeva dall'obbligo assicurativo i soci che svolgessero lavori sulla base del patto sociale - vedi Cass, 2 settembre 1997 n. 8370 e 22 gennaio 1998 n. 638). Ne consegue, corrispondentemente, che i soci sono equiparati, ai fini delle prestazioni previdenziali, ai prestatori di lavoro subordinato (Cass. 28 aprile 2000 n. 5450). In effetti la previdenza sociale è nata nel nostro Paese, sul finire del sec. 19^, come tutela del lavoro dipendente operaio, sulla scia di analoghi movimenti negli altri Paesi europei, dapprima in forma volontaria (con le leggi 17 luglio 1898 n. 350 per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, e 17 marzo 1898 n. 80 per gli infortuni sul lavoro), resa poi obbligatoria, attesa l'insufficienza di tali forme iniziali di tutela (con il r.d. 31 gennaio 1904, n. 51 per gli infortuni sul lavoro e il r.d.l. 21 aprile 1919 n. 603 per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti).
Il lavoro associato in cooperativa, che pure tanta parte aveva avuto nei movimenti che avevano portato alla nascita della previdenza sociale, non fu oggetto di disciplina diretta, bensì mediata, attraverso il criterio sopra cennato della assimilazione normativa alla tutela propria del lavoro dipendente, non in via generale, ma per specifici titoli.
Tale criterio è stato adottato anche per la disciplina di alcuni aspetti sostanziali del lavoro in cooperativa, quale limite alla facoltà di autosfruttamento del socio lavoratore (in materia di orario di lavoro: art. 2, r.d. 10 settembre 1923 n. 1955; di riposo domenicale e settimanale: art. 2, Legge 22 febbraio 1934 n. 370), ed è proseguito fino ai giorni nostri, in materia di assegni familiari (art. 1, d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797), di tutela della lavoratrici madri (art. 1, Legge 30 dicembre 1971 n. 1204); in relazione alla procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e a quella di mobilità (art. 8, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993 n. 236, che ha disposto l'equiparazione ai lavoratori dipendenti dei soci lavoratori, estendendo, quindi, ai soci delle cooperative di lavoro la disciplina degli artt 1, 4 e 24 dettata dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223 sui licenziamenti collettivi;
nonché con le plurime disposizioni contenute nell'art. 24 Legge 26 giugno 1997, n. 196, in tema di garanzia del pagamento del trattamento di fine rapporto, del trattamento di disoccupazione, collocamento, mobilità.
A completamento di tale processo, vi è stata infine l'estensione al lavoro in cooperativa della tutela processuale del rapporto di lavoro subordinato (Cass. Sez. Un. 30 ottobre 1998, n. 10906). L'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 ha, quindi, garantito per circa un quarantennio che le tipologie lavorative proprie del lavoro artigiano, ben note anche in quel tempo come fenomeno sociologico ed associativo (vedi ad es. r.d.l. 16.12.1926 n. 2334 sulla federazione degli artigiani), ma prive fino agli anni '50 di specifica tutela previdenziale, godessero, se associate in cooperativa, della protezione propria dei lavoratori dipendenti. Appunto negli anni cinquanta data l'inizio della stagione di estensione della tutela previdenziale, sorta il lavoro dipendente, anche al lavoro autonomo, tra cui quello artigiano.
Dapprima la Legge 25 luglio 1956, n. 860 detto' la disciplina sostanziale di tale tipologia lavorativa, singola ed associata, definendola, e prevedendo espressamente (art. 3) che l'impresa artigiana potesse essere costituita in forma cooperativa, principio ripreso dalla successiva Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), la quale pone sullo stesso piano l'imprenditore artigiano individuale ed i soci artigiani (art. 3, comma 2, e art. 4, comma 1).
Subito dopo, in un evidente disegno legislativo complessivo volto a tracciare un quadro coerente di tutela sostanziale e previdenziale del lavoro artigiano, la Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 rese obbligatoria per gli artigiani l'assicurazione contro le malattie, e la Legge 4 luglio 1959, n. 463 quella per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, per gli artigiani ed i loro familiari. La tutela infortunistica degli artigiani è stata introdotta dall'art. 3 l. 19 gennaio 1963, n. 15, che ha sostituito l'art. 18 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, arricchendo l'elencazione delle persone assicurate ivi contenuta con ulteriori ipotesi, tra cui, al n. 3: "gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti". Successivamente il D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in esecuzione della delega conferita con l'art. 55 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto una separata gestione tariffaria per l'artigianato (art. 1), con possibilità di ulteriori agevolazioni tariffarie, in espressa considerazione della peculiarità di tale attività (art. 3).
Poiché l'art. 3 Legge 25 luglio 1956, n. 860 consentiva che l'impresa artigiana potesse essere costituita in forma di cooperativa o di società, si pose il problema del rapporto tra la prescrizione dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e le nuove norme sugli obblighi contributivi degli artigiani, recentemente introdotti. La prima risposta della giurisprudenza di legittimità fu nel senso che la Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 la Legge 4 luglio 1959, n. 463 non hanno interferito sulla regola dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto hanno destinatari diversi, cui corrispondono diversi regimi contributivi e prestazionali: l'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 continua a regolare solamente i soci lavoratori delle società cooperative artigiane, considerati fittiziamente dipendenti, ed i contributi vengono prelevati, nella misura prevista appunto per i lavoratori dipendenti, sulle retribuzioni erogate ai soci lavoratori;
per i titolari di imprese artigiane valgono le nuove disposizioni, che commisurano i contributi sul reddito prodotto nell'attività autonoma dei singoli artigiani (Cass. 3 marzo 1988 n. 2242). Tale orientamento è stato seguito dalla successiva pronuncia 3 ottobre 1998 n. 9815. Nelle more si era aperto il dibattito sulla possibilità che fossero iscritte nell'albo delle imprese artigiane, oltre alle cooperative a responsabilità illimitata, sulle quali non c'era questione, anche quelle a responsabilità limitata.
Questa Corte, con la sentenza 11 giugno 1996 n. 5365, è giunta alla meditata conclusione che anche le società cooperative a responsabilità limitata possono acquisire la qualifica artigiana, ove ricorrano gli altri requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali previsti dalla legge;
a tale risultato la Corte è giunta, in estrema sintesi, esaltando la peculiarità del lavoro artigiano, che presenta elementi comuni nelle cooperative sia a responsabilità limitata sia a responsabilità illimitata, e contrappponendo, al contrario, le caratteristiche comuni a queste due forme cooperative rispetto alle imprese capitalistiche. Tale orientamento ha avuto la conferma di questa Corte, a Sezioni Unite, con la sent. 5 giugno 2000 n. 401, le quali hanno definitivamente statuito che "l'art. 3, comma 2, Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come modificato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato all'impresa artigiana. In tale quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione si colloca la recente pronuncia 23 novembre 1999 n. 13015, resa sul medesimo argomento, la quale, innovando rispetto all'iter motivazionale delle citate sentt. 2242/1988 e 9815/1998, centrato sulla permanente vigenza integrale dell'art. 2 comma 3 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, ha ritenuto soggetta alle prescrizioni dell'art. 2 comma 3 una società cooperativa a responsabilità limitata, in quanto non suscettibile di acquisire la qualifica artigiana;
potendosi dall'adozione di tale criterio decisionale argomentare a contrario che la qualifica artigiana l'avrebbe sottratta a quella prescrizione. Non sembra viceversa invocabile la sent. 8 novembre 2000 n. 14496, sia perché essa, focalizzata essenzialmente sulla soluzione della problematica dell'ammissibilità della qualifica artigiana per una cooperativa a responsabilità limitata, tratta solo in via marginale della questione dell'art. 2, comma 3, in rapporto ad una fattispecie di artigiani che prestavano attività sia in forma individuale sia in forma associata in cooperativa, distinta, perciò, dalla fattispecie odierna, che riguarda esclusivamente attività prestata all'interno della cooperativa artigiana;
sia perché essa si pone in contrasto, per l'aspetto che rileva nella presente causa, con la citata sent. 401/2000 delle Sezioni Unite. Infatti, la statuizione delle S.U. secondo cui anche le cooperative a responsabilità limitata possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato all'impresa artigiana, va intesa in primo luogo come volta alla identificazione delle persone fisiche alle quali è riservato il trattamento previdenziale artigiano. Poiché qualsiasi legge previdenziale è volta alla tutela di persone fisiche, e non di persone giuridiche, quando l'art. 1 della Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 dichiara che "agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 Legge 25 luglio 1956, n. 860", il rinvio così operato alle società e cooperative menzionate nell'art. 3 di tale ultima legge deve essere riferito, oltre che ai soci delle società personali, su cui non c'è questione, anche ai soci delle cooperative, la personale attività manuale dei quali costituisce nello stesso tempo la ragione della loro tutela previdenziale e dell'attribuzione della qualifica artigiana alla cooperativa di cui sono soci.
Sulla base dei dati normativi e giurisprudenziali cennati, esaminati alla luce dei criteri di interpretazione letterale, sistematico e costituzionale (che impone all'interprete di dare la preferenza ad un significato, fra quelli compatibili con il testo, che tenga conto delle norme costituzionali ed eviti di attribuire alla legge un significato incostituzionale (Corte Cost. ord. 26 maggio 1998 n. 188;
sentt. 169/1982, 146/1985, 473/1989 e ord. 63/1989), sembra potersi concludere che la legge del 1924, proprio per le ragioni poste in evidenza da questa Corte, costituisce una lex generalis che garantiva ai soci di tutte le cooperative, di qualsiasi tipo (vedi supra), una tutela assicurativa della quale altrimenti sarebbero stati privi, e tale obiettivo ha realizzato attraverso il meccanismo di assimilazione ad altra tutela, quella del lavoro subordinato. Quando il lavoro artigiano è emerso sul piano ordinamentale come una tipologia lavorativa autonoma, dotata di una specifica tutela sostanziale e previdenziale, l'art. 2 comma 3 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 ha perso, limitatamente al lavoro artigiano, la sua storica funzione ancillare. La disciplina diretta e specifica dell'assicurazione obbligatoria per gli artigiani, introdotta dalle Leggi 1533 del 1956 e 463 del 1959, si configura come lex generalis del lavoro artigiano, e nel contempo come lex specialis posteriore, limitatamente alle cooperative artigiane, che deroga, in parte qua, senza abrogarla, alla norma dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'IN (che ha così una ulteriore garanzia) per il pagamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, in esame, la loro misura e regime giuridico non possono che essere conformati a quelli previsti dalle leggi citate per gli artigiani, che non abbisognano più della tutela assimilata, avendone una specifica propria;
sicché, ove i singoli soci artigiani non abbiano pagato i contributi artigiani. rimane obbligata nei confronti dell'IN la cooperativa, ma senza superare tale misura e senza cadere in duplicazioni contributive (vedi infra). Una diversa interpretazione offrirebbe il fianco a diverse incongruenze e dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della lesione degli artt. 3 e 45 Cost., il quale ultimo riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione: perché porrebbe a carico degli artigiani associati in cooperativa un regime contributivo più oneroso rispetto sia agli artigiani titolari di impresa individuale sia a quelli associati in forma non cooperativa, rendendo così più difficile la vita economica e lo sviluppo della impresa cooperativa;
perché porrebbe tali cooperative sullo stesso piano contributivo delle società capitalistiche, contro il dettato dell'art. 45 Cost., dell'art. 3 Legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché dell'art. 3 Legge 8 agosto 1985, n. 443, volte a promuovere l'attività artigiana, anche associata in cooperativa;
per altro verso, l'obbligo di assicurare i soci artigiani con la fictio juris come se fossero dipendenti non tiene conto della peculiarità della assicurazione artigiani, che include nell'obbligo assicurativo, con regole proprie, anche i familiari coadiuvanti (art. 2 legge 463/1959); infine la permanenza di tale fictio juris porrebbe perplessità sul piano prestazionale tra artigiani titolari di ditta individuale e loro familiari coadiuvanti, tutelati come tali, e artigiani associati in cooperativa, tutelati come lavoratori dipendenti.
C'è da considerare infine l'inaccettabile effetto di duplicazione di prelievo contributivo che la tesi del ricorrente Istituto produrrebbe.
Il prelievo contributivo per gli artigiani avviene infatti nel seguente modo: la commissione provinciale per l'artigianato, istituita dall'art. 12 Legge 25 luglio 1956, n. 860, nell'atto in cui iscrive nell'apposito albo (art. 9) l'impresa artigiana, sia essa in forma individuale ovvero associata, nelle forme consentite dall'art. 3 (vedi supra Cass. S.U. 401/2000 cit.), iscrive altresì le singole persone fisiche, titolari, contitolari, soci e familiari coadiuvanti, nell'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico (art. 2 Legge 29 dicembre 1956, n. 1533, art. 4 Legge 4 luglio 1959, n. 463) tale elenco individua indefettibilmente
(nella presente causa l'IN non contesta la natura artigiana della s.r.l. resistente) le persone soggette all'assicurazione obbligatoria per le malattie, nonché per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti. Il pagamento dei contributi era assolto inizialmente con il versamento di una somma capitaria (al tempo di L. mille annue), ai fini dell'assicurazione malattie;
e ai fini della assicurazione obbligatoria IVS, prima con importi determinati da apposita tabella, poi, a partire dal 1^ luglio 1990, con un prelievo pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione nella gestione artigiani, dichiarato ai fini Irpef, nell'anno precedente (art. 1 Legge 2 agosto 1990, n.223); sicché non è possibile distinguere, ai fini del versamento contributivo, tra reddito prodotto con l'attività artigiana associata e quello prodotto con attività artigiana individuale. orbene, in base alla fictio juris dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, le somme remuneratorie che i soci artigiani ricevono dalla cooperativa per la prestazione lavorativa artigiana resa, rientrante nell'oggetto sociale (e che concettualmente rimangono utili o anticipazioni di utili: Cass. 12 dicembre 1995 n. 12739), andrebbero considerate come retribuzione e soggette a prelievo contributivo secondo le aliquote previste dalla disciplina contributiva propria del rapporto di lavoro subordinato;
lo stesso reddito, invece, una volta percepito dal socio artigiano, è soggetto al prelievo previsto dalle leggi che disciplinano la contribuzione artigiana, sopra illustrate. In conclusione sono corrette sia la decisione del giudice del merito relativa alla misura dei contributi, sia la relativa motivazione, basata essenzialmente sulla specialità della disciplina previdenziale del lavoro artigiano;
la decisione va quindi tenuta ferma, perché pacifico in causa che i contributi sono stati interamente pagati in tale misura;
va viceversa meglio precisato il ruolo delle cooperative artigiane nei confronti dell'IN secondo l'iter argomentativo svolto e che si può riassumere complessivamente nel seguente principio di diritto:
La Legge 29 dicembre 1956, n. 1533, che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni per gli artigiani, e la Legge 4 luglio 1959, n. 463, che ha esteso agli artigiani ed ai loro familiari la tutela contro la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, hanno parzialmente derogato, in quanto leggi speciali posteriori, all'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'IN per il pagamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, in esame, la loro misura e regime giuridico devono essere conformati a quelli previsti per gli artigiani. Infatti la L. 1533/1956, nell'individuare i soggetti tutelati mediante rinvio anche all'art. 3 della L. 860/1956, che riguarda le cooperative artigiane, comprende nella propria tutela i soci artigiani, la cui attività manuale costituisce nello stesso tempo la ragione della tutela previdenziali e dell'attribuzione della qualifica artigiana alla cooperativa.
Il ricorso va quindi respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, in quanto la Corte si pronuncia per la prima volta nei termini che precedono.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 6 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001