Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7380
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Sentenza 30 maggio 2001

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Il principio generale stabilito dall'art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, in base al quale, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci lavoratori, trova una parziale deroga, limitatamente all'obbligo contributivo delle cooperative artigiane per i propri soci lavoratori, nella legge 29 dicembre 1956 n. 1533 (che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni per gli artigiani) e nella legge 4 luglio 1959 n. 463 (che ha esteso agli artigiani ed ai loro familiari la tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti), nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'Inps per il pagamento dei contributi previdenziali, la misura ed il regime giuridico di questi devono essere conformati a quelli previsti per gli artigiani, dal momento che la citata legislazione speciale comprende nella propria tutela i soci artigiani e che, d'altra parte, l'applicazione della disciplina contributiva del lavoro subordinato comporterebbe a carico degli artigiani associati in cooperativa, in violazione degli art. 3 e 45 Costituzione, un regime più oneroso rispetto agli artigiani titolari di impresa individuale ed a quelli associati in forma non cooperativa, ponendo le cooperative sullo stesso piano contributivo delle società capitalistiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7380
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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