Sentenza 23 gennaio 2017
Massime • 1
L'art. 57 cod. pen., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena "stabilita" per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2017, n. 8485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8485 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2017 |
Testo completo
08485-17. DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 22 FEB 2017 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo italiano Catolata Lanzuro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE шн QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 182 Dott. STEFANO PALLA - Presidente - UP 23/01/2017 Dott.ssa MARIA VESSICHELLI - Consigliere - - - Consigliere relatore - R.G.N. 37408/2016 Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON SU, nata a [...] il [...], OR NN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 29/04/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la costituita parte civile l'Avv.to Francesca Revelli, in sostituzione dell'Avv.to Liana Pozzi, che si è riportata alla memoria, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per i ricorrenti il difensore di fiducia, Avv.to Alberto Biffani, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in composizione monocratica sezione - distaccata di Desio in data 26/03/2012, con cui la ON SU ed il OR NN erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, per i reati a loro rispettivamente ascritti La ON del reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., 13 e 21 I. 47/1949, perché, quale autrice dell'articolo intitolato "Conviventi trovati con eroina ed haschish arrestati dai Carabinieri per spaccio", apparso a pag. 7 sul quotidiano "Il Giorno Sondrio", pubblicato in Paderno Dugnano il 18 - settembre 2009, offendeva la reputazione di UM EF, affermando che il UM in relazione a precedente episodio di "detenzione di haschish e metadone" nell'anno 2000, era stato condannato nel 2001 alla pena di un anno ed un mese di reclusione, omettendo di riferire che in relazione al medesimo episodio la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado mandandolo assolto;
con l'aggravante di aver attribuito fatti determinati;
il OR del reato di cui all'art. 57 cod. pen., in relazione agli artt. 595, cod. pen.,13 e 21 . 47/1948, perché, quale direttore responsabile del quotidiano "I] Giorno", ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo sopra specificato, apparso sul quotidiano il 18/09/2009, il controllo necessario ad impedire che con esso venisse offesa la reputazione di UM EF, cui venivano attribuiti i fatti di cui al precedente capo di imputazione;
in Paderno Dugnano, il 18/09/2009 - riduceva l'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni.
2. Con ricorso depositato il 13/06/2016 la ON SU ed il OR NN, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Alberto Biffani, ricorrono per:
2.1. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 51, 59, 595 cod. pen., non avendo la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza dell'esimente della verità putativa, avendo il giornalista riportato la notizia così come era stata ricevuta dall'Autorità procedente, ossia i Carabinieri, benché si trattasse di notizia fornita in maniera incompleta, non sussistendo alcun ulteriore onere informativo in tal caso, trattandosi di una fonte attendibile, che avrebbe avuto l'onere di riferire la notizia completa, dovendosi, quindi, ritenere che i Carabinieri avessero, evidentemente, riferito che la sentenza di condanna emessa nei confronti del UM EF era divenuta irrevocabile;
2.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al reato ascritto al direttore responsabile, come segnalato nei motivi di gravame, 2 k dove si era evidenziata l'insussistenza di effettiva violazione di una regola cautelare, non trattandosi di una notizia evidentemente falsa;
2.3. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al trattamento sanzionatorio, come segnalato nei motivi di gravame, in relazione alla determinazione della pena, all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'equiparazione delle posizioni processuale degli imputati, non essendo stata considerata, per il direttore responsabile, la diminuzione di pena prevista dall'art. 57 cod. pen.; 2.4. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'applicazione al direttore responsabile della circostanza aggravante di cui all'art. 13 I. 47/1948, considerata l'autonomia del titolo di reato;
2.5. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla quantificazione dell'importo riconosciuto alla parte civile a titolo di risarcimento del danno morale, essendo stata affermata l'inoffensività in concreto della notizia in considerazione del fatto che la parte civile fosse unpubblicata, pluripregiudicato.
3. In data 02/01/2017 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse della costituita parte civile, con cui si è richiesta la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi appaiono infondati, salvo il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, proposto nell'interesse del OR NN, nei sensi di seguito specificati.
1.Quanto al primo motivo, deve osservarsi che il giornalista deve sempre controllare la completezza della notizia costituente l'oggetto della pubblicazione, costituendo detto onere professionale un profilo diverso rispetto a quello dell'attendibilità della fonte;
ciò a maggior ragione quando la notizia abbia ad oggetto un procedimento penale, in cui la previsione normativa di tre gradi di giudizio ai fini della irrevocabilità della sentenza rende fisiologica la possibilità del ribaltamento della decisione assunta in primo grado, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in quello di specie, era trascorso molto tempo dall'arresto del UM EF rispetto alla pubblicazione della notizia. La possibilità di un ribaltamento della decisione giudiziaria, quindi, costituisce un elemento che deve essere sempre e comunque valutato e verificato dal 3 giornalista, a prescindere dall'attendiblità della fonte, rappresentando un obbligo connaturato alla correttezza dell'informazione fornita. Ciò, peraltro, risulta pacificamente affermato da questa Corte: ad esempio, già la Sez. 6, con sentenza n. 11841 del 14/04/1978, D'Amico, Rv. 140037, ha sancito l'irrinunciabilità dell'obbligo professionale, consistente, per il giornalista, nel vaglio di attendibilità del contenuto della pubblicazione, il che implica sia la verifica di serietà della fonte, sia l'accertamento della rispondenza al vero della notizia, prescindendo, quindi, da ogni spazio di valutazione putativa della veridicità della notizia, che non può essere, quindi, invocata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte. Il giornalista, quindi, dovrà fornire la prova della cura utilizzata nello svolgimento degli accertamenti finalizzati alla verifica della veridicità dei fatti, in modo che l'errore sulla verità dello stesso non sia frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile. (Sez. 1, sentenza n. 40930 del 27/09/2013, Rv. 257795; Sez. 5, sentenza n. 27106 del 09/04/2010, Ciolina, Rv. 248032; Sez. 5, sentenza n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524).
2. Quanto al secondo motivo, va ricordato che in tema di fattispecie criminosa di cui all'art. 57 cod. pen., il controllo sul contenuto del giornale unitariamente considerato compete in via esclusiva al direttore responsabile, non sussistendo la possibilità della delega ad altri soggetti del potere-dovere di controllo, che fa capo alla posizione di garanzia del direttore responsabile;
detta responsabilità, a titolo di colpa per l'omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio può escludersi solo ove si dimostri che il direttore responsabile, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia (Sez. 5, sentenza n. 7407 del 11/11/2009, dep. 24/02/2010, Bianchi ed altri, Rv. 246093; Sez. 1, sentenza n. 48119 del 15/10/2009, Ciancio Sanfilippo ed altro, Rv. 245668). L'applicazione di detto principio consente di rilevare come dalla motivazione della Corte di merito non si evinca alcuna dimostrazione, da parte del ricorrente OR, dell'adozione di specifiche ed accurate regole di controllo, peraltro del tutto genericamente richiamate nel ricorso stesso.
3. Fondato appare, invece, il terzo motivo di ricorso. Non appare revocabile in dubbio che l'art. 57 cod. pen., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena "stabilita" per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale 4 pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo (Sez. 5, sentenza n. 23039 del 13/05/2008, Tossi ed altro, Rv. 240494). Nel caso di specie tanto all'autrice dell'articolo quanto al direttore responsabile risultano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante contestata per il solo reato di diffamazione, e la pena è stata determinata per entrambi in identica misura, senza considerare, quindi, l'autonoma previsione di cui all'art. 57 cod. pen., incidente sulla determinazione della pena per il direttore responsabile. Ne deriva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto al OR NN, con determinazione della pena nei confronti dello stesso in euro 333,00 di multa.
4. Infondato, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso. Entrambe le sentenze di merito hanno operato una liquidazione del danno in via equitativa, nel presupposto che anche la persona gravata da precedenti penali conservi una sfera personale che debba essere tutelata dalla diffusione di notizie lesive all'immagine; la Corte territoriale, peraltro, ha ridotto l'importo equitativamente liquidato dal primo giudice in euro 5.000,00, in euro 2.000,00. La motivazione, pertanto, apparendo immune da vizi logici, appare del tutto incensurabile in sede di legittimità. Dal rigetto del ricorso della ON SU discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della predetta al pagamento delle spese processuali;
entrambi i ricorrenti, infine, vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei riguardi di OR NN, determinando la pena in euro 333,00 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna ON SU al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma, il 23/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena EF Palla велили вист 5