Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
Perché ricorra, rispetto alle sentenze di legittimità, come a quelle di merito, l'ipotesi di revocazione rappresentata dall'errore di fatto, deve sussistere rapporto di causalità fra detto errore e pronuncia in concreto adottata, nel senso che, in mancanza dell'errore, la decisione sarebbe stata con certezza di segno opposto. ( Nella specie, con riguardo ad una sentenza di legittimità che aveva ritenuto, in caso di acquisto di vettura da persona diversa da quella risultante proprietaria al P.R.A., l'onere dell'acquirente di convenire in giudizio l'intestatario e il venditore, ai fini dell'accertamento del suo diritto di proprietà e, conseguentemente, della efficace trascrizione, la S.C. ha affermato la non decisività dell'errore denunciato con la proposizione di revocazione, relativo alla supposta autenticazione delle sottoscrizioni apposte all'atto di vendita.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 86, presso lo studio Cardia - Criscuolo - Ianari - Pierro, difesa RI PE in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
CR IR, elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana n. 9, presso l'avv. Rosellina Ricci, difese in forza di mandato in atti dall'Avv. Emilio Gambelli.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione in data 5 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Riggio:
Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta di revocazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24 aprile 2001 la CC AR s.r.l. ha chiesto ai sensi dell'art. 391 bis, 1^ comma, in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c., la revocazione della sentenza n. 2989/2000 del 5 ottobre 1999 della Corte di Cassazione. Al riguardo va osservato in punto di fatto che con contratto del 16 maggio 1992 la soc. CC AR vendeva a RU EL una trattrice, ricevendone in permuta, a parziale pagamento del prezzo, un camioncino usato, che al P.RA risultava intestato a persona diversa dalla RU, ed a nulla valevano le richieste della soc. CC tendenti ad ottenere la regolarizzazione della documentazione al fine di poter trascrivere il proprio acquisto.
La domanda giudiziale proposta dalla predetta CC per ottenere tale regolarizzazione veniva respinta dall'adito pretore di Orvieto, la cui sentenza era confermata dal Tribunale, La Corte di Cassazione, alla quale ricorreva la società, respingeva il ricorso con la sentenza impugnata ora per revocazione, così motivando sul punto:
Il contrasto tra le parti sussiste in ordine al fatto che il camioncino, quando venne consegnato alla ricorrente, risultava intestato ancora al precedente proprietario e non ancora alla controricorrente. Da tale circostanza la ricorrente vorrebbe far discendere la risoluzione del contratto avente ad oggetto il veicolo stesso, perché non ne potrebbe disporre liberamente, magari trasferendolo a terzi, invocando, all'uopo la violazione degli artt. 1477 (in tema di consegna di documenti, che si applica anche al trasferimento degli autoveicoli (tra le altre Cass. 24 febbraio 1995, n. 2135) e 2688 c.c. (in tenta di continuità delle trascrizioni). I giudici di merito hanno disatteso la prospettazione difensiva della ricorrente sul rilievo che avendo la ricorrente ricevuto i documenti relativi al veicolo (carta di circolazione, foglio complementare, ecc.) per cui la cessione del mezzo si è perfezionata (bastando all'uopo la manifestazione del consenso delle parti, anche verbale) (tra le altre Cass. 12 giugno 1997, n. 5270), la stessa ricorrente avrebbe potuto disporre del camioncino, anche se non ancora intestato alla controricorrente al P.R.A. Il ragionamento degli stessi giudici non merita le censure della ricorrente, dal momento che è stato ritenuto che: a) la trascrizione nel P.R.A. in favore dell'alienante non è requisito di validità della vendita, b) sono sufficienti i documenti già citati (oltre la dichiarazione di vendita del veicolo autenticata) perché il compratore (nella specie la ricorrente) possa provvedere al formale trasferimento, del mezzo e poi disporne (tra le altre Cass. 22 giugno 1996, n. 5786). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Suprema Corte ha ribaltato il precedente indirizzo, già seguito dalla sentenza 5786/1996 (peraltro citata nella sentenza in esame); infatti detta sentenza, esaminando un caso del tutto identico a quello oggetto del presente giudizio, ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione contrattuale ed ha osservato - confermando l'opinione espressa dal giudice di merito - che in tema di compravendita di autoveicolo la consegna del libretto di circolazione, della dichiarazione di vendita autenticata e del foglio complementare non attengono alla validità della vendita, bensì alla tradizione della cosa venduta, in quanto con tali documenti si realizza, per il compratore, la possibilità di godimento e di scambio dell'autoveicolo già acquistato con l'incontro dei consensi. Pertanto, a norma dell'art. 1477 c.c. il venditore di un autoveicolo è obbligato a consegnare al compratore i predetti documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene venduto, dei quali abbia il possesso ovvero l'obbligo di formazione o di recupero presso terzi detentori, mentre la violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, anche quando sia limitata alla mancata consegna dei documenti attinenti alla piena disponibilità del veicolo - dichiarazione autenticata di vendita e foglio complementare - importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, grave motivazione del diritto di disporne. Inoltre, la dichiarazione autenticata di vendita deve provenire da colui che risulta intestatario del veicolo nel P.R.A. e non da altri, che anche legittimamente possano aver acquistato in forma verbale la proprietà del veicolo poi venduto. Tale provenienza della dichiarazione autenticata di vendita è necessaria ai fini della trascrizione dell'acquisto del veicolo al P.R.A.. trascrizione che, pur non essendo requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, costituisce tuttavia strumento di tutela per il caso di conflitto tra più persone che vantino diritti sul veicolo, donde la necessità della continuità delle trascrizioni che viene a mancare nel caso di vendita da parte di chi non risulti intestatario del veicolo al T.R.A.
L'impossibilità di trascrivere l'acquisto al PRA. nel caso di dichiarazione di vendita rilasciata da chi non risulti intestatario del veicolo, determina quella difficoltà, se non addirittura impossibilità, nell'ulteriore circolazione del bene, che legittima la risoluzione del contratto in danno del venditore. Dall'esame comparativo delle due sentenze è agevole ricavare che, mentre quella del 1996 richiede, ai fini che qui interessano, che l'atto di vendita provenga dall'intestatario al P.R.A. del veicolo, quella in esame sembra considerare sufficiente, perché possa ottenersi una efficace trascrizione a favore dell'acquirente, un atto di vendita da chiunque proveniente.
Ora, poiché è impossibile supporre che la Cassazione abbia ritenuto - erroneamente - che la trascrizione di un atto di acquisto di autoveicolo proveniente da chi non risulti intestatario dello stesso produca, quand'anche si riesca ad ottenerla, i suoi pieni effetti (invero, tale tesi sarebbe contrastante con il dato testuale di cui all'art. 2688, 1^ comma c.c.), è evidente che la sentenza in esame ha previsto (volendo trarre i necessari corollari dalla scarna motivazione) l'onere, per colui che abbia acquistato una vettura da persona che non risulti proprietaria al P.R.A., di convenire in giudizio l'intestatario e il venditore perché sia accertato il suo diritto di proprietà (che potrà essere, quando accertato, efficacemente trascritto) provando, anche con testi, i vari passaggi della cartella che unisce l'intestatario al venditore, ovvero risalendo al termine per l'usucapione in suo favore ai sensi dell'art. 1162 c.c. Questo è l'unico mezzo per ottenere in casi del genere l'iscrizione al P.R.A. dell'auto a proprio nome. Ed invero, quando si afferma, in alcune sentenze, che i precedenti passaggi possono esser provati anche con testi, ciò implica necessariamente che tale prova debba essere assunta nel corso di un giudizio, apparendo assurdo che si voglia dire che sia consentito addurre innanzi al Conservatore i testi a prova dei trasferimenti, dal momento che si possono trascrivere atti e non testimonianze.
In alcuni casi, come ad esempio quando non sia possibile individuare tutti gli anelli della catena (si faccia l'ipotesi della morte di uno degli acquirenti intermedi con conseguente impossibilità di identificare la persona da cui abbi acquistato), la prova di cui sopra, sarà molto ardua. Ciò non toglie, però, che astrattamente l'acquirente da persona che non risulti intestataria della vettura al P.R.A. può ottenere, unicamente con il macchinoso e costoso sistema indicato, una efficace trascrizione in suo favore. Il metodo suggerito dall'Ufficio del P.R.A. all'attuale ricorrente (indicazione espressa da parte del venditore nell'atto di vendita di esser proprietario, ma non intestatario) lascerebbe l'acquirente esposto alle pretese dei terzi intestatari, creditori pignoratizi, ecc. o degli aventi causa dagli stessi, fino al compimento dell'usucapione: condurrebbe, cioè ad una trascrizione, ma senza gli effetti della stessa, come previsto dall'art. 2688 citato. La sentenza in esame ha, quindi, considerato non accoglibile la pretesa di risoluzione del contratto avanzata dall'acquirente stante la possibilità per lo stesso di affrontare l'onere di un giudizio civile, onere che, pur se gravoso, probabilmente ha trovato la sua giustificazione nella manifestata in occasione dell'acquisto. Tanto premesso va osservato che la società ricorrente ravvisa l'errore di fatto, nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata per revocazione, nell'avere supposto erroneamente e nell'aver dato per scontata la circostanza che la scrittura privata di vendita del veicolo dalla RU alla società CC rosse autenticata, mentre tale circostanza era incontrastabilmente esclusa. Occorre tuttavia rilevare in proposito: a) che la Corte di Cassazione, tranne alcune particolari ipotesi nelle quali è tenuta a controllare gli atti di causa, deve limitare il suo esame alla sentenza impugnata ed alle doglianze avanzate. Ora, l'esistenza dell'autentica notarile alle sottoscrizioni dell'atto di vendita del furgone, quand'anche fosse stata supposta dalla impugnata sentenza, non risultava incontestabilmente esclusa dalla sentenza del tribunale contro la quale era stato proposto ricorso per cassazione, ne' dal ricorso stesso, ne' dal controricorso (unici atti alla cui lettura la Corte di Cassazione era tenuta), b) non appare verosimile ritenere che la Corte, "nell'ecc." contenuto nella frase documenti relativi al veicolo (carta di circolazione, foglio complementare, ecc.) abbia voluto riferirsi anche all'atto di vendita del furgone, con sottoscrizioni autenticate. Invero, difficilmente può esser considerato documento relativo al veicolo che debba esser consegnato dal venditore all'acquirente, alla stregua della carta di circolazione, del foglio complementare, dagli atti relativi ad eventuali revisioni, della garanzia della casa costruttrice e così via, il contratto intercorso tra le parti ed avente oggetto il trasferimento del veicolo che, proprio perché formato da entrambi i soggetti, non può considerarsi oggetto di un obbligo di consegna da parte del venditore. Vero è che il venditore è tenuto a consegnare eventualmente una dichiarazione unilaterale di vendita ai sensi dell'art. 13 u.c. R.D. 1814/1927, ipotesi non verificatasi nel caso di specie, ove il contratto di vendita, pacificamente, era stato redatto per iscritto. Perciò il richiamo della Cassazione alla dichiarazione di vendita autenticata non è altro che un obiter dictum: c) va, ancora, considerato che anche per un'altra ragione il richiamo di cui sopra è un obiter dictum: mai nel corso dell'intero giudizio (e fino al grado di Cassazione compreso) era stata dedotta quale causa di risoluzione della vendita l'impossibilità di trascrivere al P.R.A. il contratto per non essere state autenticate le firme ad esso apposte. L'attuale ricorrente aveva sempre insistentemente affermata tale risolubilità, ma unicamente per essergli stato venduto il veicolo da soggetto non intestatario. Ne deriva che l'affermazione contestata dalla ricorrente in revocazione era del tutto irrilevante ai fini della decisione del ricorso per cassazione: d) ultima considerazione è che, alla stregua della decisione adottata dalla Corte di Cassazione, è indifferente se le sottoscrizioni all'atto di vendita siano state o meno autenticate. Invero, come si è visto, la Corte ha ritenuto essere onere dell'acquirente della vettura da persona che non risulti intestataria la quale voglia ottenere l'efficace intestazione a suo nome dell'auto, adire il giudice civile per raggiungere il suo intento. Nulla cambia se le sottoscrizioni al suo contratto di acquisto non siano autenticate: tra le domande che avanzerà nei confronti dei convenuti vi sarà anche quella di accertamento della provenienza dell'atto.
Da quanto sopra deriva che il motivo di revocazione proposto è inammissibile, per cui il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 200.000 (Euro 103,29) oltre a L.
2.500.000 per onorari (Euro 1.291,14).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002