Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
La richiesta di rinvio del dibattimento a causa del legittimo impedimento a comparire dell'imputato può essere inviata anche a mezzo fax, purchè le ragioni della tardiva comunicazione siano adeguatamente giustificate o, in ogni caso, risultino da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2009, n. 13524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13524 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/01/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 192
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 018819/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI RI N. IL 09/10/1949;
avverso SENTENZA del 12/01/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di cui all'art. 570 c.p. per avere omesso di prestare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, non corrispondendo l'assegno di mantenimento di L. 300.000 mensili, come stabilito con provvedimento presidenziale;
che, ad avviso della Corte di merito, le censure mosse alla sentenza di primo grado sono infondate, in quanto la responsabilità dell'imputato è ampiamente provata dalle univoche risultanze probatorie poste in evidenza nella sentenza impugnata in base alle quali il totale e continuo inadempimento non è stato giustificato da un'assoluta impossibilità di provvedere e anzi la condotta tenuta dimostra la preordinata consapevolezza di sottrarsi al dovere di non fare mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore;
che per il giudice d'appello la richiesta di differimento del dibattimento non è stata adeguatamente motivata e, peraltro, è stata inviata a mezzo fax;
che il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione al mancato rinvio dell'udienza nonostante il dimostrato impedimento a comparire giustificato per motivi di salute;
che, a differenza di quanto affermato in sentenza, è stato allegato all'istanza il certificato medico comprovante la necessità dell'imputato di sottoporsi il giorno dell'udienza ad analisi per una sospetta diagnosi di epatite e, inoltre, la tardività e le modalità di trasmissione non possono essere addebitate alla difesa per la quale vi è l'obbligo di comunicare l'impedimento nel momento in cui si verifichi;
che l'ordinanza di diniego è priva di adeguata motivazione poiché non è stato considerato il carattere impeditivo in relazione alla prognosi attestata nel referto medico;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alle censure mosse alla sentenza di primo grado;
che la sentenza impugnata ha recepito acriticamente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado senza esprimersi sulla questione, oggetto di censura con l'atto d'appello, relativa alla condizione di assoluto impedimento dell'imputato di provvedere al mantenimento della prole;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
Considerato che il legittimo impedimento rappresentato è stato correttamente considerato dalla Corte d'appello con riguardo alla mancanza di un'adeguata giustificazione univocamente collegata alla specificità degli accertamenti diagnostici da effettuare e alla loro indifferibilità;
che, quanto al secondo profilo dell'invio a mezzo fax, ritiene il Collegio l'art. 420 ter c.p.p. per il quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato richiede che risulti che l'assenza del imputato sia dovuta a impedimento tempestivamente comunicato e ciò comporta che l'impedimento improvviso non richiede forme particolari, avendo solo il compito di provocare il rinvio del giudizio, con la conseguenza che non può essere ritenuta irricevibile una comunicazione effettuata a mezzo fax, sempre che l'impedimento rappresentato sia giustificato sulle ragioni della mancata tempestiva comunicazione o, in ogni caso, dimostri in re ipsa di essere dovuto a circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili;
che, la pur sintetica motivazione del diniego, dimostra la mancanza di tale indispensabile requisito e non giustifica il mancato accoglimento solo per le modalità di invio a mezzo fax;
che per gli ulteriori profili dedotti il ricorso è manifestamente infondato ed è diretto a proporre questioni generiche, riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali il giudice d'appello ha fornito una propria giustificazione corretta e coerente anche là dove ha ritenuto la soluzione del giudice di primo grado conforme agli atti processuali;
che, si è già detto in narrativa, la Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione operata dal primo giudice e ha sviluppato un proprio ragionamento probatorio, mettendo in evidenza i circostanziati e coerenti elementi di prova emergenti dalle risultanze processuali;
che il ricorrente non enuncia concreti punti critici della motivazione ritenuta carente e non esaustiva sotto il profilo logico, ma si limita a dedurre la condivisione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello;
che il ricorso va dunque rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2009