Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
L'art. 57 cod. pen., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena "stabilita" per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, in un caso in cui tanto all'autore di un articolo ritenuto diffamatorio quanto al direttore responsabile erano state riconosciute le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante contestata per il solo reato di diffamazione, la pena da infliggere per il reato di omesso controllo dovesse essere diminuita per effetto di dette attenuanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2008, n. 23039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23039 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 13/05/2008
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2206
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 4500/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI PA, nata il [...] a [...];
CA CA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 10.7.2007 della Corte d'appello di Milano;
nei confronti della parte civile:
SU IO.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse della SS P. e per l'esclusione dell'aggravante contestata al AZ G.;
Udito per la parte civile l'avv. MANIGA CA che ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese, come da conclusioni e nota depositate.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 10.11.2005 del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato PA SI e CA CA responsabili, rispettivamente, dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, condannandoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena di 800,00 Euro di multa ciascuno, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e di difesa in favore della parte civile IO SU;
riduceva tuttavia la provvisionale liquidata in favore di costui.
Il fatto oggetto delle imputazioni consisteva nella pubblicazione, in data 28.6.2003, sul quotidiano il Giorno (del quale il ZU era direttore responsabile) dell'articolo a firma della SS, nel quale si riferiva del "fermo" avvenuti il giorno precedente di SU IO affermandosi che lo stesso era stato sorpreso in flagranza mentre vendeva hashish (p. 7 sentenza impugnata) e lo si definiva "trafficante di droga che smerciava a cavallo della sua moto", aggiungendosi particolari sui luoghi dove sarebbe stato trovato lo stupefacente.
2. Ricorrono con unico atto entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo sì lamenta violazione degli artt. 57 e 595 c.p. nonché della L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21 (sulla stampa) e vizi (carenza, illogicità) della motivazione.
Si afferma che erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto non rispettato il canone della verità della notizia, giacché dal verbale d'arresto risultava una provvisoria imputazione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, senza che fosse specificato quale delle condotte in tale norma predicate era stata posta in essere. Il giornalista, perciò, non aveva elementi per escludere che si trattasse di spaccio (tanto più risultando l'operazione svolta in una zona di spaccio). E si sostiene che andava comunque ritenuta la verità putativa, esclusa con motivazione "eccentrica". Si denunzia quindi l'arbitrario riferimento, in sentenza, a circostanze e fatti successivamente emersi (la formulazione del capo d'imputazione in sede di rinvio a giudizio, l'assoluzione del SU D.) e si assume che la verità del fatto, per come si presentava all'epoca dell'articolo, non era scalfita dalle marginali inesattezze contenute in esso.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 133 e 69 c.p. nonché carenza della motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche invece che di prevalenza, come imponeva la modestia del fatto, e con riguardo al trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale. Si afferma che gli argomenti usati in sentenza (assoluzione del SU) erano incongrui (si riferivano a fatti successivi). Si censura in particolare l'immotivata equiparazione della pena del direttore responsabile e del giornalista, nonostante l'art. 57 c.p. preveda una pena diminuita rispetto a quella dell'art. 595 c.p.. 2.3. Con il terzo motivo si denunzia la violazione della L. n. 47 del 1948, art. 13 a causa dell'arbitraria considerazione di tale aggravante come "equivalente" anche per il reato di cui all'art. 57 c.p. contestato al direttore responsabile (si cita Cass. sez. 5 del 9/10/2007, n. sezionale 1969). DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità affermandosi che il fatto andava considerato quantomeno putativamente vero e che le imprecisioni marginali erano irrilevanti, appare manifestamente infondato. Correttamente infatti i giudici di merito hanno osservato che l'imputato non era stato arrestato per spaccio, che nulla poteva giustificare tale ipotesi e che non risultava che i Carabinieri potessero avere fornito al giornalista una informazione di tal genere, sguarnita d'ogni riscontro nei fatti. Sicché la notizia risultava obiettivamente falsa. Nè il ricorrente offre alcun argomento a sostegno della prospettata verità putativa, omettendo altresì ogni riferimento a quella rigorosa attività di verifica che sola potrebbe in ipotesi giustificare la tesi di un fatto commesso per errore anziché perlomeno con l'accettazione del rischio della falsità del fatto narrato. La definizione della persona offesa come trafficante che smerciava a cavallo della sua moto non rappresenta infine, in siffatta situazione, un dettaglio marginale, offrendo invece la misura della arbitraria e gratuita manipolazione dell'evento che si pretendeva di raccontare.
2. Inammissibile è quindi il secondo motivo nella parte in cui si lamenta il mancato adeguamento della pena ai minimi edittali e, con riferimento alla posizione della SS, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Correttamente la Corte d'appello ha fatto riferimento alla gravità della diffamazione nei confronti di giovane incensurato e alla circostanza che nessuna pubblicazione della notizia della sua assoluzione v'era stata poi a smentire la notizia inesatta propalata, così evocando parametri riconducibili all'art. 133 c.p., pienamente utilizzabili anche ai fini dell'art. 69 c.p.. Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla omologazione della pena inflitta al direttore a quella irrogata al giornalista, in violazione, si assume, del criterio dettato dall'art.57 c.p.. La norma in esame, l'art. 57 c.p., prevedendo che il direttore responsabile d'omesso controllo "è punito ... se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in maniera non eccedente un terzo" istituisce un criterio autonomo di commisurazione ancorato alla pena a sua volta comminata per il reato- evento (come circostanziato, secondo quanto si dirà avanti) non già a quella irrogata. Sicché è evidente che i giudici del merito, senza incorrere in alcuna violazione di legge, hanno, implicitamente, considerato una pena (che impropriamente si potrebbe definire "base") per il reato-evento di diffamazione in relazione alla posizione del direttore responsabile astrattamente più alta rispetto a quella in concreto poi irrogata al giornalista, soppesando diversamente per ciascuno gli elementi (prima evidenziati) da ricondurre ai criteri dell'art. 133 c.p.. 3. Il Collegio ritiene invece fondato l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si denunzia in sostanza l'erronea valutazione della operatività delle circostanze attenuanti generiche con riferimento all'autonomo titolo di reato di cui all'art. 57 c.p. e, dunque, la mancata applicazione della riduzione di pena conseguente al riconoscimento di dette circostanze al AZ, sulla base del principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 42067 del 9.10.2007, Degli Antoni. Secondo la pronunzia citata difatti "Essendo indiscusso... che l'art.57 c.p., prevede una fattispecie di reato autonoma rispetto a quella della diffamazione, che ne costituisce l'evento (Cass., sez. 1, 10 dicembre 1990, Bonanno, m. 186159), le circostanze aggravanti contestate per il delitto di diffamazione non sono riferibili anche ai delitto previsto dall'art. 57 c.p., sebbene incidano sulla misura della pena irrogabile per tale reato". Donde la conseguenza che le circostanze generiche autonomamente riconosciute al direttore responsabile devono nel caso in esame comportare l'ulteriore riduzione a 540,00 Euro della pena a lui inflitta.
4. La sentenza impugnata va conclusivamente annullata senza rinvio esclusivamente alla posizione del AZ limitatamente alla misura della pena a lui irrogata, che deve essere determinata in 540,00 Euro di multa, e vanno invece dichiarati inammissibili il ricorso proposto nell'interesse di PA SS e i restanti motivi del ricorso proposto nell'interesse del AZ.
La sola SS va per l'effetto condannata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00. Mentre entrambi gli imputati ricorrenti, parimenti soccombenti nei confronti della parte civile, vanno condannati a rifondere in solido a questa le spese sostenute nel presente grado, che si liquidano in 2.500,00 Euro - di cui 2.000,00 per onorari e 500,00 per spese di trasferta - oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA AZ limitatamente alla misura della pena irrogata, che determina in 540,00 Euro di multa.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Condanna PA SS e condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna entrambi gli imputati in solido al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate in 2.500,00 Euro, di cui 2.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2008