Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
L'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Diffamazione a mezzo stampa va punita con pena pecuniaria (Cass.pen., sent. n. 12203/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 aprile 2025
- 4. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2010, n. 27106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27106 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE ON - rel. Consigliere - N. 858
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 42223/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN OV, N. IL 03/02/1960;
2) DI RO AN, N. IL 17/04/1951;
avverso la sentenza n. 812/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'avv. Nasuti Roberta.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 9.7.2009, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 26.5.2008 dal tribunale della stessa sede, esclusa la continuazione e con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena inflitta a LI VA nella misura di Euro 1.032 di multa e la pena inflitta a Di RO ON nella misura di Euro 950 di multa. Ne ha dichiarato l'estinzione per indulto. Ha condannato i predetti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. Ha confermato la dichiarazione di responsabilità del LI in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa, in danno del presidente e di due membri dell'associazione "Saving club", quale autore di un articolo apparso sul quotidiano "Secolo XIX" in data 7.12.03, intitolato "I signori delle truffe", e del Di RO, in qualità di direttore responsabile del quotidiano, in ordine al reato di omesso controllo. Il difensore degli imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto la sentenza non ha riconosciuto la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione,anche in relazione all'assenza dell'indicazione nominativa dei destinatari della diffamazione. D'altro canto, i sottoscrittori della "Saving club" hanno avuto conoscenza delle iniziative investigative della Guardia di Finanza non a seguito dell'articolo in questione. Inoltre risulta che LI non è l'autore del titolo, dell'occhiello, del singhiozzo e della prima frase dell'articolo e il rimanente testo ha un contenuto corrispondente ai requisiti dell'esimente del diritto di cronaca e riguarda persone non identificabili;
2. violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la sentenza non ha riconosciuto che i fatti narrati sono veri: l'articolo ha riferito il corso e i risultati delle indagini nel momento della sua pubblicazione, che era quello della chiusura delle indagini preliminari, e il LI ha fedelmente riportato quanto processualmente risultava in quel momento, in base all'autorevole fonte da cui ha tratto il convincimento di narrare la verità. Inoltre, nell'esercizio del diritto-dovere informativo, il giornalista ha seguito il criterio della continenza, mediante l'uso del condizionale.
3. violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la sentenza non ha riconosciuto l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo, in riferimento dell'autore dell'articolo, e non ha riconosciuto l'insussistenza dell'elemento psicologico colposo, in riferimento al direttore responsabile del quotidiano. Infatti il giornalista non era consapevole di ledere la reputazione delle parti civili e lo dimostra il fatto che ha lasciato ampio spazio alla tesi difensiva. Quanto a Di RO, il direttore aveva delegato ad altra persona l'attività di supervisione della costruzione del giornale, onde consentire la pubblicazione del quotidiano in tempi adeguati. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, concernente l'assenza dell'indicazione nominativa dei protagonisti della narrazione, si osserva che si tratta di una mera riproposizione della doglianza già espressa nei motivi di appello, di cui è già stata rilevata l'infondatezza nella sentenza della Corte di merito.
Esso manca quindi della dovuta specificità.
La mancanza di specificità del motivo è da ravvisare non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione in sede di legittimità, in quanto queste ultime non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, ma ripetono la critica formulata nei confronti della decisione del giudice di primo grado.
Il richiamo alla pretesa "inoffensività" della narrazione, grazie alla preventiva informazione che i sottoscrittori avrebbero ricevuto, grazie alla diffusione della notizia delle avvenute operazioni di polizia giudiziaria, non ha alcun rilievo : i giudici di merito hanno già evidenziato che, a fianco al percorso investigativo seguito dall'autorità dello Stato, ne è stato creato dal giornalista un altro, parallelo e storicamente inesistente.
La funzione informativa, di immediato rilievo sociale (rientrante nel cosiddetto diritto di cronaca), fa venir meno l'antigiuridicità della condotta diffamatoria, a condizione che il giornalista diffonda una notizia vera, cioè completa e pienamente corrispondente allo stato dell'attività di accertamento in corso (nè anticipazioni ne' prognosi negative) e naturalmente all'oggetto delle indagini e alla ufficiale qualificazione giuridica dei fatti in corso di accertamento.
Queste condizioni - secondo i giudici di merito - non sono state rispettate dal LI che ha comunicato ai cittadini che nei confronti delle partici civili erano in corso indagini non solo per fatti attinenti all'esercizio del credito, ma anche per altri, in danno del patrimonio dei sottoscrittori, per i quali i medesimi non risultano aver acquisito la qualità di indagati.
In tal modo ha leso la reputazione di questi cittadini, senza la giustificazione costituita dal corretto esercizio della funzione di informazione. La richiamata estraneità del giornalista, rispetto alla parte introduttiva e di cornice del testo, non può ragionevolmente incidere sulla rilevanza penale dell'incontestata attribuzione della parte centrale del testo.
Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione, va rilevato che il giornalista era naturalmente consapevole che la pubblicazione di una notizia concernente un processo penale a carico delle partici civili, ne ledeva il credito sociale, in quanto portava a conoscenza dei cittadini condotte ritenute penalmente illecite dall'autorità giudiziaria, nonché l'inizio di una procedura finalizzata all'eventuale accertamento e alla eventuale punizione della loro colpevolezza, il giornalista era altrettanto consapevole che è interesse dei cittadini conoscere chi, con quali modalità e per quali cause abbia agito contro l'ordine precostituito, nonché le reazioni dello Stato, punitive o demenziali. Non gli è quindi assolutamente consentito invocare il diritto di informare, quando egli diffonde notizie non sul processo che c'è, ma su quello che non c'è e che potrebbe esserci in un indeterminato futuro. È di tutto evidenza che questo riferimento a fatti tanto diffamatori quanto ipotetici non è penalmente "autosanato" con l'uso del modo condizionale: la funzione è narrare fatti "all'indicativo", al presente e al passato mai proiettandosi nel futuro";le previsioni e le supposizioni non rientrano nei compiti del cronista giudiziario. Nè appare dimostrato come una narrazione tanto lontana dalla realtà - rafforzata da una foto e dalla sua didascalia - possa essere stata ricondotta nell'alveo della verità e del lecito con la concessione di spazio alla tesi contrapposta. L'articolo non proponeva ai lettori e ai possibili contraddittori un dibattito e un confronto di opinioni, ma riferiva fatti non veri, ponendosi, senza giustificazione, nel campo della diffamazione. Il richiamo a un autorevole e innominato ispiratore istituzionale di questa deviazione giornalistica è del tutto ininfluente in ordine al convincimento dei giudici.
L'ipotesi di esimente putativa è del tutto insussistente: il ricorrente ha sostenuto che l'alto livello della fonte l'ha reso sicuro della fondatezza della notizia e l'ha fatto sentire esentato dal dovere di sottoporla al dovuto controllo. È ampiamente noto che, pur in presenza della diffusione di una notizia non corrispondente a verità, l'autore può invocare l'ipotesi di esimente putativa, quando dimostri che la diffusione della notizia non vera sia dovuta a un errore involontario , che si riflette sul dolo, negandolo. Come in ogni causa di giustificazione, l'errore può produrre questo effetto, quando l'autore dia prova:
a) dei fatti e delle circostanze che rendono attendibile e giustificano il proprio errore;
b) dei fatti e delle circostanze che riscontrano la cura da lui posta nella verifica della verità dei fatti narrati.
LI si è posto ben lontano dall'adempimento di quest'onere probatorio, in quanto si è limitato a un cenno alla figura di alto livello e, quindi, di presunta alta affidabilità conoscitiva, la cui identità però è rimasta nell'ombra, mentre è stata messa in luce la sua assoluta disinformazione e inaffidabilità.
In ogni caso è stato reso impossibile un controllo da parte dei giudici dell'effettivo uso legittimo della fonte.
Secondo un orientamento interpretativo di dottrina e giurisprudenza risalenti ma di immutata fondatezza, l'uso delle fonti informative può essere definito legittimo quando il giornalista non solo abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti narrati, ma abbia offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti (v. Giuliano Vassalli,in commento favorevole di Trib Roma, 16 maggio 1950, Garosci, in Giust. Pen. 1950,11,1183; Cass. sez. 5 ,17 maggio 1992, Saltarelli, in Cass. pen. 1993, n.1335). L'argomentazione difensiva del direttore Di RO, concernente la sua giuridica "assenza" rispetto a un'operazione comunicativa ,il cui ampio spessore informativo e la cui efficacia suggestiva sono state messe in pieno risalto dai giudici di merito, si basa su un'asserita delega a terzi, la cui inefficacia , sul piano della razionalità e del diritto, è già stata correttamente ed esaustivamente messa in evidenza nella sentenza impugnata.
L'infondatezza di tutti i motivi dell'impugnazione comporta il suo rigetto e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.300 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.300 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010