Sentenza 5 marzo 2010
Massime • 1
L'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia. (Fattispecie nella quale la Corte ha negato la sussistenza dell'esimente putativa "de qua" in relazione alla pubblicazione di una notizia risultata non vera).
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FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui I. Marcello è stata condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione ai danni di C. Giuseppina. All'imputato è stato contestato di aver offeso la reputazione della parte civile, non esplicitamente citandola ma ad essa alludendo in modo inequivocabile, affermando in manifesti affissi nella pubblica via e su di un post sul sito internet facebook che la fornitura di mobili per l'amministrazione comunale operata da parte di un parente di una dipendente comunale sarebbe avvenuta in maniera non trasparente, affermazione fatta al fine di acquisire …
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- 5. Diffamazione: il giornalista non è punibile se ha esaminato, controllato e verificato l’informazione (Cass. Pen. n. 14013/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il cronista che raccoglie notizie in via confidenziale dalle forze dell'ordine che hanno condotto un'operazione di polizia giudiziaria può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un cronista che, nel riportare la notizia di un arresto, aveva erroneamente indicato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2010, n. 23695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23695 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 05/03/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA IO - Consigliere - N. 629
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 32467/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NC ZA N. IL 11/11/1964;
avverso la sentenza n. 10081/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI IO che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Ferrante Luigi anche in sostituzione di Avv. e Nigris.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 3.12.2008, la corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 18.5.2007 dal tribunale di Napoli, ha assolto EO IO, direttore responsabile del quotidiano "Il Mattino", dal reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. in relazione all'art. 595 c.p.. Ha confermato la condanna di CA IN, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di Euro 300 di multa, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in ordine al reato di diffamazione, quale autrice di un articolo apparso sul suddetto quotidiano, il giorno 29.9.2002, nel quale si attribuiva a LI AR la qualità di indagato in relazione ad alcuni reati.
Attraverso il difensore, la CA ha presentato ricorso per i seguenti motivi: illogicità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, violazione di legge.
Secondo la ricorrente, la corte di merito non ha correttamente valutato il contenuto dell'articolo ritenuto diffamatorio, in quanto non lo ha inquadrato nella complessiva informazione offerta dalla giornalista ai lettori del quotidiano, in quel giorno e in altri precedenti, sull'impianto balneare gestito dal querelante. Conseguentemente, non è stato dato il giusto rilievo ai seguenti dati:
1. la notizia principale contenuta nell'articolo (l'emissione di un decreto di sequestro preventivo in relazione ad alcuni reati) corrisponde a verità;
2. nella medesima pagina del quotidiano è stata inserita un'intervista, rilasciata per telefono dallo LI alla stessa CA, nel giorno del sequestro;
in essa l'interessato ha avuto modo di esporre la sua versione dei fatti e comunque non ha smentito le notizie contestualmente pubblicate.
3. precedenti articoli contenevano elogi all'operato della famiglia LL e alla tradizione del "più famoso lido della costiera". Dal complessivo comportamento della CA non emerge quindi la sussistenza di una volontà diffamatoria e quindi non è configurabile l'elemento psicologico del reato contestato. Va anche rilevato che la giornalista ha giustificato correttamente la non corrispondenza alla verità della notizia su alcuni reati in ordine ai quali lo LI è stato indicato come indagato: la fonte della notizia infondata è costituita da un esponente dell'autorità giudiziaria, la cui affidabilità e autorevolezza ha fatto apparire non necessario un ulteriore controllo sulla veridicità dei fatti narrati. In ogni caso l'unico controllo possibile era realizzabile solo attraverso la lettura degli atti dell'indagine in corso, mediante l'illecito accesso agli atti medesimi. Una volta emersa la falsità della notizia ricevuta,la giornalista non ha potuto rilevare l'identità della fonte, perché non può violare il codice deontologico, tradendo il segreto professionale e la fiducia della propria fonte. In conclusione, la ricorrente sostiene che:
non vi è prova della sussistenza dell'elemento psicologico e quindi della volontà della giornalista di diffamare lo LI, persona che conosce e stima, come evidenziato dai numerosi articoli elogiativi, dedicati alla struttura balneare gestita dalla sua famiglia. Se è vero che nel delitto di diffamazione, al fine della sussistenza dell'elemento psicologico non si richiede il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, la ricorrente richiama la giurisprudenza, secondo cui "è pur vero però che si richiede la prova della consapevolezza e della volontà di arrecare offesa all'altrui patrimonio morale, non potendosi prescindere dal requisito della volontarietà dell'azione e dell'evento" (sez. 5, n. 847/1981). Posto che manca la volontà cosciente insita nella consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta, ne deriva la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca nella sua forma putativa, in quanto il cronista,pur avendo realizzato tutte le verifiche necessarie con prudenza,perizia e diligenza, sia stato indotto in errore non colpevole dalle due fonti (la cui identità, per segreto professionale, non ha potuto indicare). Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione, va rilevato che la giornalista era naturalmente consapevole che la pubblicazione di una notizia concernente un processo penale a carico dello LI, ne ledeva il credito sociale, in quanto portava a conoscenza dei cittadini sue condotte ritenute penalmente illecite dall'autorità giudiziaria, nonché l'inizio di una procedura finalizzata all'eventuale accertamento e alla eventuale punizione della sua colpevolezza. La giornalista era altrettanto consapevole che è interesse dei cittadini conoscere chi, con quali modalità e per quali cause abbia agito contro l'ordine precostituito, nonché le reazioni dello Stato, punitive o demenziali.
Questa funzione informativa, di immediato rilievo sociale(rientrante nel cosiddetto diritto di cronaca), fa venir meno l'antigiuridicità della condotta diffamatoria, a condizione che il giornalista diffonda una notizia vera, cioè completa (tesi di accusa e tesi difensiva, condanna e assoluzione) e pienamente corrispondente allo stato dell'attività di accertamento in corso (nè anticipazioni ne' prognosi negative).
Queste condizioni - secondo i giudici di merito - non sono state rispettate dalla CA che ha comunicato ai cittadini che nei confronti dello LI erano in corso indagini non solo per alcuni reati attinenti al provvedimento di sequestro degli impianti dello stabilimento balneare da lui gestito (violazione dell'art. 1161 cod. nav. e occupazione di suolo pubblico) ma anche a reati
(deturpamento di bellezze naturali, abuso edilizio, malversazione ai danni dello Stato, truffa e falso ideologico) per i quali il medesimo non risulta aver acquisito la qualità di indagato. In tal modo ha leso la reputazione del cittadino LI senza la giustificazione costituita dal corretto esercizio della funzione di informazione.
Le argomentazioni critiche della ricorrente in ordine alla mancanza dell'elemento psicologico e alla sussistenza dell'esimente putativa del diritto di cronaca, sono prive di fondamento. Quanto alla prima, va rilevato che il passato elogiativo della CA nei confronti della figura manageriale dello LI è di immediata inconsistenza, tenuto conto che i precedenti elogiativi possono essere seguiti da condotta del tutto diversa.
Quanto alla pretesa completezza della notizia - avente come unica funzione quella di informare su tutti gli aspetti, di accusa e di difesa, della vicenda - va rilevato che le affermazioni riportate dalla persona offesa sono espressione di un'assoluta disinformazione e della riserva di acquisire notizie dal figlio. Pertanto è del tutto smentita la tesi della par condicio di informazione e controinformazione e a maggior ragione è smentita quella dell'implicita conferma delle accuse. L'ipotesi di esimente putativa è del tutto insussistente: la giornalista ha sostenuto che l'alto livello di professionalità giudiziaria della fonte l'ha resa sicura della fondatezza della notizia e l'ha fatta sentire esentata dal dovere di sottoporla al dovuto controllo. È ampiamente noto che,pur in presenza della diffusione di una notizia non corrispondente a verità, l'autore può invocare l'ipotesi di esimente putativa, quando dimostri che la diffusione della notizia non vera sia dovuta a un errore involontario, che si riflette sul dolo, negandolo Come in ogni causa di giustificazione, l'errore può produrre questo effetto, quando l'autore dia prova:
a) dei fatti e delle circostanze che rendono attendibile e giustificano il proprio errore;
b) dei fatti e delle circostanze che riscontrano la cura da lui posta nella verifica della verità dei fatti narrati.
La CA si è posta bel lontana dall'adempimento di quest'onere probatorio, in quanto si è limitata a rappresentate la figura di alto livello professionale e,quindi, di presunta alta affidabilità conoscitiva,la cui identità però è rimasta nell'ombra, mentre è stata messa in luce la sua assoluta disinformazione e inaffidabilità.
In ogni caso è stato reso impossibile un controllo da parte dei giudici dell'effettivo uso legittimo della fonte. Secondo un orientamento interpretativo di dottrina e giurisprudenza risalenti ma di immutata fondatezza, l'uso delle fonti informative può essere definito legittimo quando il giornalista non solo abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti narrati, ma abbia offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti (v. Giuliano Vassalli, in commento favorevole di Trib Roma, 16 maggio 1950, Garosci, in Giust. Pen. 1950, 11, 1183; Cass. sez. 5, 17 maggio 1992, Saltarelli, in Cass. pen. 1993, n. 1335). L'infondatezza di tutti i motivi dell'impugnazione comporta il suo rigetto e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010