Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Un regolamento edilizio che rinvia, per la disciplina delle distanze tra costruzioni, a tutte le disposizioni vigenti in materia, determina l'applicabilità dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, se emanato successivamente a tale norma, e imponendo quindi l'obbligo della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, perché, pur non essendo operante tale norma immediatamente tra privati, obbliga inderogabilmente i Comuni ad emanare regolamenti ad essa conformi, in difetto essendo disapplicabili ai sensi dell' art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, poiché è una norma emanata in attuazione della delega contenuta nell'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI CH IA, TU RI ES, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato G. RECCHIA, difesi dall'avvocato LUIGI VOLPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RR VA NN RI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 04901/96 proposto da:
RR VA NN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 841, presso lo studio dell'avvocato P. PORCARI, difesa dall'avvocato SAVINO SELLITRI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI CH IA, TU RI ES;
- intimati -
avverso la sentenza n. 111/95 della Corte d'Appello POTENZA, depositata il 07/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Benito Piero PANARITI, per delega dell'avvocato L. Volpe depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto, l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'avvocato Savino SELLITRI, difensore del resistente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto al Pretore di Matera ai sensi dell'art. 1171 del codice civile, AN IA LI ER, proprietaria di appartamenti di un edificio sito nel territorio del Comune di Montescaglioso, chiese la sospensione dei lavori di sopraelevazione di un fabbricato contiguo, appartenente a AM Di HI e IA CA SO, perché eseguiti a distanza minore di quella di dieci metri dalla parete finestrata del proprio immobile, in violazione dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e senza rispettare neanche il limite di altezza prescritto dall'art. 5 del regolamento edilizio.
Il Di HI e l'SO contestarono il fondamento della pretesa assumendo di avere osservato sia il limite d'altezza massimo imposto dal regolamento edilizio sia la distanza tra fabbricati prevista dall'art. 873 del codice civile, unica norma da rispettare non essendo stata stabilita una distanza maggiore in detto strumento. Con sentenza del 12 marzo 1986 il Pretore, che aveva emanato un'ordinanza di sospensione dei lavori poi revocata, dichiarò la propria incompetenza per valore e indicò come competente il Tribunale di Matera. Il processo fu riassunto davanti a questo giudice dalla ER LI la quale chiese la condanna del Di HI e della SO alla demolizione delle opere illegittime e al risarcimento del danno in forma generica. Questi ultimi, costituitisi in giudizio, ribadirono le difese esposte dinanzi al Pretore, e il Tribunale, con sentenza del 6 luglio 1994, respinse la domanda avendo ritenuto che la distanza da osservare e in concreto rispettata era quella prescritta dall'art. 873 cod. civ. non contenendo il piano regolatore, approvato il 21 novembre 1983, disposizioni specifiche sulle distanze tra costruzioni. La soccombente propose impugnazione alla quale resistettero il Di HI e l'SO e la Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 7 dicembre 1995, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda condannando gli appellati a demolire le parti della sopraelevazione costruite a distanza minore di cinque metri dal confine tra i due terreni sui quali insiste vano gli immobili che si fronteggiavano. Ad avviso della Corte d'appello era nella specie applicabile la distanza prescritta dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, per il quale doveva osservarsi la distanza di metri dieci tra pareti finestrate, in quanto tale norma aveva integrato il regolamento edilizio, entrato in vigore nell'anno 1983 e non contenente norme sulle distanze tra costruzioni, per effetto del richiamo in esso contenuto "alle disposizioni vigenti in materia", tra le quali rientrava il decreto ministeriale emesso in esecuzione delle leggi n. 1150 del 1942 e 765 del 1967 entrambe citate nello strumento urbanistico.
AM Di HI e IA CA SO ricorrono per cassazione con sei motivi.
La ER LI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELIA DECISIONE
Dei due ricorsi proposti contro la stessa sentenza si dispone la riunione ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con i primi tre connessi motivi del ricorso principale si sostiene che la Corte d'appello è incorsa in errore perché ha determinato la distanza da rispettare per le costruzioni in base all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che invece non avrebbe potuto applicare trattandosi di una norma che non disciplina direttamente i rapporti tra i privati, ma si rivolge ai Comuni i quali si devono uniformare ad essa nella formazione degli strumenti urbanistici. Si aggiunge che: a) - è inesatta l'affermazione della Corte secondo cui la disposizione vincolava anche i privati essendo stata recepita dal regolamento edili zio mediante il richiamo da esso fatto "a tutte le disposizioni vigenti in materia di costruzioni", in quanto per divenire parte integrante dello strumento urbanistico, l'art. 9 del D.M. avrebbe dovuto essere richiamato espressamente e non con l'espressione generica adoperata;
b) - in ogni caso la norma del decreto ministeriale deve essere adeguata alle singole zone, perché se nel caso in esame si dovesse effettivamente osservare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate, sul terreno dei ricorrenti non si potrebbero eseguite costruzioni di cubatura consentita dal regolamento edilizio e si determinerebbe una vera e propria espropriazione senza indennizzo.
Le censure contenute nei tre esposti motivi sono infondate. Sulla questione dell'operatività dell'art. 9 del D.M. n. 1144 del 1968 si era formato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione perché questa, mentre con alcune sentenze aveva deciso che la norma aveva come destinatari soltanto i Comuni, ai quali imponeva di formare gli strumenti urbanistici in base alle sue prescrizioni (sent. nn. 1256 del 1997, 1645 del 1994, 9041 del 1992 e 1518 del 1989), con altre pronunce aveva statuito che la norma obbligava anche i privati i quali dovevano, perciò, adeguarsi ad essa nell'eseguire costruzioni sui propri fondi (sent. nn. 5702 del 1994, 1973 del 1988). Con la sentenza n. 5889 del 1997 il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite le quali hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967 n. 765), che all'art. 9
prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai Comune nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici ma non è immediatamente operante anche nei rapporti tra i privati".
Nella specie il regolamento edilizio del Comune di Montescaglioso non conteneva delle norme specifiche sulle distanze tra costruzioni, ma il suo art. 2, intitolato "Richiamo a disposizioni generali di legge", prescriveva: "Disponendo l'art. 871 del codice civile che le regole da osservarsi nelle costruzioni sono sta dalle leggi speciali e dai regolamenti edilizi comunali, per quanto non specificamente indicato nel sente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia".
La Corte d'appello ha ritenuto che detto regolamento, approvato nell'anno 1983, e, quindi, entrato in vi gore dopo il D.M. n. 1444 risalente al 1968, si era riferito con la menzionata dicitura anche alla disposizione dell'art. 9 di questo ultimo. E tale conclusione è corretta giuridicamente data l'ampia dizione usata nel regolamento che non può avere escluso dalle "disposizioni di legge" richiamate il decreto ministeriale il quale, essendo stato emanato per delega della legge 6 agosto 1967 n. 765 (art. 17), ha da essa ripetuto la forza cogente. E la sua natura di norma inderogabile per i Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici è stata già riconosciuta dalla Corte di Cassazione la quale ha deciso che il decreto ministeriale in questione, siccome emanato in esecuzione della citata legge, trae da questa la forza d'integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni e che l'inderogabile distacco di dieci metri da esso stabilita vincola i Comuni con la conseguenza che ogni previsione degli strumenti urbanistici in contrasto con il limite minimo, è illegittima e deve essere disapplicata ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all. E (sent. n. 8944 del 1994).
Priva di pregio è poi la tesi per la quale l'applicazione indiscriminata dell'art. 9 del D.M. nel la zona nella quale era stata eseguita la nuova opera si risolverebbe in una forma di "espropriazione di suo lo senza indennizzo", perché, a parte l'erroneo riferimento fatto all'istituto espropriativo, è evidente che la consistenza volumetrica degli immobili permessa dal regolamento deve sempre armonizzarsi con l'entità della superficie edificabile nel senso della necessaria sufficienza di quest'ultima per la realizzazione della costruzione nel rispetto delle disposizioni sulle distanze tra fabbricati.
Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello accolto la domanda di demolizione delle opere costruite a distanza minore di quella prescritta dal regolamento edilizio integrato dalla disposizione dell'art. 9 del D.M. del 1968, ben ché per la giurisprudenza della Corte di Cassazione il soggetto leso dalla violazione delle norme regolamentari sulle distanze abbia il diritto di pretendere sol tanto il risarcimento del danno. Il motivo è infondato.
Allorquando siano eseguite delle costruzioni a di stanza non permessa da disposizioni di regolamenti edilizi integrative, come quella in esame, dell'art. 873 del codice civile, il vicino ha il diritto di pretendere la demolizione delle parti illegittime della nuova opera perché in tale ipotesi si verifica la violazione di una norma che è diretta a rafforzare la disciplina codicistica dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Vero è, invece, che il soggetto leso dalla costruzione abusiva, oltre a ottenere l'abbattimento dell'opera che non abbia rispettato la regola di distanza, può fare valere anche il diritto al ristoro del pregiudizio economico subito fino al momento dell'eliminazione dell'opera illegittima. Con il quinto motivo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere legittima la sopra elevazione eseguita sulla stessa linea delle sottostanti parti di fabbricato costruite a distanza legale prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio. E la legittimità dell'opera deriverebbe dal fatto che il costruttore il quale abbia rispettato la distanza con sentita dalle norme vigenti acquisterebbe il diritto a eseguire la sopraelevazione in allineamento verticale non dovendo osservare la maggiore distanza imposta dal la normativa posteriore.
Anche questo motivo è infondato.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte colui che intenda sopraelevare un fabbricato è obbligato a osservare la disciplina urbanistica sopravvenuta e pertanto non può eseguire una sopraelevazione in allineamento che non sia rispettosa della distanza imposta da un nuovo regolamento edilizio (sent. nn. 5892 del 1995 4803 del 1994). Infine inammissibile per la sua novità è il sesto motivo con il quale si afferma che la Corte del merito non avrebbe dovuto applicare la norma sulla distanza tra fabbricati perché questi erano separati da una strada pubblica.
Consegue che si deve rigettare il ricorso principale, dichiarare assorbito il ricorso incidentale perché espressamente condizionato, e si devono condannare i ricorrenti principali al rimborso delle spese di questo giudizio a favore della controparte.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale.
Condanna i ricorrenti principali a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità.
Liquida dette spese in lire 5.317.150, di cui cinque milioni di onorari d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999