Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2858
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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È legittimo il provvedimento del giudice di merito che, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, disponga la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, perché la statuizione non costituisce per quest'ultima condanna neppure parziale, ma solo esclusione del rimborso ove le stesse spese siano già state sostenute; peraltro, trattandosi di spese dovute al consulente, e non già alla controparte, non risulta violato il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa; e ciò non solo ove la ripartizione sia stata effettuata con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, ma anche ove venga effettuata in sede di sentenza, non essendovi motivi per ritenere che il legislatore abbia limitato il discrezionale potere del giudicante solo in funzione del tempo in cui è esercitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2858
    Data del deposito : 25 marzo 1999

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