Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
È legittimo il provvedimento del giudice di merito che, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, disponga la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, perché la statuizione non costituisce per quest'ultima condanna neppure parziale, ma solo esclusione del rimborso ove le stesse spese siano già state sostenute; peraltro, trattandosi di spese dovute al consulente, e non già alla controparte, non risulta violato il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa; e ciò non solo ove la ripartizione sia stata effettuata con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, ma anche ove venga effettuata in sede di sentenza, non essendovi motivi per ritenere che il legislatore abbia limitato il discrezionale potere del giudicante solo in funzione del tempo in cui è esercitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA MARINONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PIN OMAR;
intimato avverso la sentenza n. 537/96 del Tribunale di TREVISO, depositata il 07/05/96 R.G.N.3796/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/98 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI per delega Avv. ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 giugno 1994 il Pretore di Treviso in funzione di giudice del Lavoro respinse l'opposizione proposta per l'art. 669 septies cod. proc. civ. dalla FERROVIE DELLO STATO S.p.a. avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, rigettando il ricorso proposto ex art. 700 cod. proc. civ. da Omar Pin, aveva posto il 50 % delle spese della consulenza tecnica d'ufficio (disposta per accertare se dall'espletamento delle funzioni di macchinista il ricorrente subisse fisico pregiudizio) a carico di ciascuna delle parti. Il Pretore aveva rilevato che l'onere delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, come ogni altra spesa processuale, poteva essere oggetto di compensazione, giustificata anche dal fatto che la consulenza tecnica d'ufficio era stata disposta in applicazione dell'art. 421 cod. proc. civ. e non su istanza di parte. Con sentenza del 7 maggio 1996 il Tribunale di Treviso respinse l'appello avverso la predetta sentenza, affermando che poiché la disciplina delle spese della consulenza tecnica d'ufficio è proiezione ed estensione della disciplina delle spese processuali, il giudice può disporne la compensazione anche ove una delle parti sia totalmente vittoriosa: e non vi è violazione del principio per cui le spese non possono essere poste in pur minima misura a carico della parte totalmente vittoriosa.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee di due motivi, illustrati con memoria.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché
erronea e contraddittoria motivazione e richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25 maggio 1992 n. 6228), la ricorrente sostiene che per l'art. 92 cod. proc. civ. la parte totalmente vittoriosa può non conseguire il rimborso delle spese sostenute: non la condanna a pagare le "spese sostenute o sostenende" dalla parte soccombente.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché
omessa ed erronea motivazione, la ricorrente sostiene che con l'appello era stato eccepito che il Pretore non aveva motivato la decisione sulle spese;
ed affermando che il richiamo del Pretore di Treviso era "volto a supportare le argomentazioni giuridiche dallo stesso adottate per motivare la propria decisione" (argomentazioni che non esistevano) il Tribunale non aveva dato risposta all'appello, nè aveva indicato la ragione per cui le spese della consulenza siano da inquadrarsi fra le spese previste dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. (e nell'inconferenza del richiamo alla Cass. 23 dicembre
1993 n. 12759, che esaminava una situazione diversa). I due motivi, che per la convergenza del loro oggetto devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Giova premettere che nell'ambito dell'unitaria logica normativa l'oggetto della disciplina prevista dall'art. 90 e cod. proc. civ., esteso agli "onorari di difesa", trova risonanza negli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; ed in questa disciplina sono da inquadrare anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Ove queste siano state liquidate dal giudice con decreto anteriore alla sentenza "che chiude il processo davanti a lui", le somme in tal modo provvisoriamente poste a carico della parte e da questa anticipate contribuiscono ad integrare l'oggetto della condanna disciplinata dall'art. 91 cod. proc. civ. (e pertanto, ove la parte risulti poi totalmente vittoriosa il giudice "condanna la parte soccombente" al rimborso delle relative somme).
Per la reciproca soccombenza o per altri giusti motivi, discrezionalmente valutabilì (ex plurimis, Cass. 9 aprile 1984 n. 2261), il giudice di merito può tuttavia ritenere che fra le posizioni delle parti sussista un "equilibrio" che esiga l'annullamento dei simmetrici oneri processuali. Effetto di questo annullamento è l'esclusione del rimborso previsto nell'ipotesi di condanna. E l'esclusione (disposta con la compensazione) coinvolge anche le spese anticipate per la consulenza tecnica d'ufficio. Diverso pensiero ha questa Corte espresso con Cass. 25 maggio 1992 n. 6228, ritenendo che, disposta la compensazione delle spese giudiziali, il giudice del merito non possa disporre la ripartizione, fra la parte totalmente vittoriosa e la parte soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, poiché ciò, ponendo (pur in limitata misura) le predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, violerebbe il principio dell'art.91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento anche parziale delle spese di causa. Non si ritiene tuttavia di condividere questo pensiero. Giova premettere che su un piano sistematico, la compensazione è solo l'esclusione del rimborso: è la negazione della condanna. E pertanto, nell'ambito dell'unitaria logica normativa l'oggetto della disciplina delineata dall'art. 92 secondo comma cod. proc. civ. è integrale coerente proiezione (al fine d'una esclusione) dell'oggetto della disciplina delineata dall'art. 91, di cui costituisce risonanza: ciò che è potenziale oggetto di condanna è (ed in non minore misura) potenziale oggetto di esclusione della condanna (attraverso compensazione).
Il potere ex art. 92 secondo comma cod. proc. civ. è tuttavia potere di non condannare (al rimborso): non è potere di disporre una condanna (al rimborso) di direzione contraria. Ben diversa apparirebbe, nei confronti del potere di compensazione, la condanna della parte totalmente vittoriosa. Questa (non consentita) condanna non si configura come mera esclusione della condanna della parte soccombente (prevista dall'art. 91 cod. proc. civ.): non è mera negazione bensì simmetrica affermazione. In tal modo la condanna ex art. 91 cod. proc. civ., la compensazione ex art. 92 secondo comma cod. proc. civ., e la (non consentita) condanna della parte totalmente vittoriosa sono fra loro nel rapporto in cui si trovano rispettivamente il valore positivo, il valore nullo ed il valore negativo. E pertanto la (non consentita) condanna della parte totalmente vittoriosa non è interno bensì esterno limite del potere discrezionale di compensazione.
Da ciò discende che le spese dalla parte anticipate per la consulenza tecnica d'ufficio, come contribuiscono a formare oggetto della potenziale condanna, contribuiscono in egual modo (in quanto spese sostenute da una parte) a formare l'oggetto della potenziale compensazione. Ed il provvedimento che nell'ambito d'una generale compensazione delle spese coinvolga anche le spese che pregresso giudiziale decreto abbia provvisoriamente posto a carico della parte poi totalmente vittoriosa è solo esclusione del rimborso di queste spese;
inquadrandosi nella logica dell'art. 92 secondo comma cod. proc. civ., non costituisce nei confronti di questa parte una pur parziale condanna: non è in contrasto con il principio che esclude l'ipotizzabilità di questa condanna.
D'altronde, su un piano logico la compensazione, quale reciproco annullamento di posizioni equivalenti e conseguente esclusione del rimborso, non può trasformarsi in una condanna: ed in particolare, come non costituisce condanna la compensazione delle spese dalla parte totalmente vittoriosa anticipate per ogni altro atto processuale e per gli stessi "onorari di difesa", in egual modo non costituisce condanna la compensazione delle spese dalla stessa parte anticipate per consulenza tecnica di ufficio.
Ciò è a dirsi anche per il provvedimento con cui il giudice "chiudendo il giudizio davanti a lui" disponga (in assenza d'un pregresso provvisorio decreto) la ripartizione (fra la parte totalmente vittoriosa e la parte soccombente) delle spese contestualmente liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio. Ed invero, da un canto e su un piano meramente formale, questa ripartizione, avendo per oggetto somme da pagare a favore del consulente tecnico d'ufficio e non un "rimborso a favore dell'altra parte", resta formalmente estranea allo spazio disciplinato dall'art.91 cod. proc. civ. (che ha per oggetto solo questo rimborso) ed in tal modo allo stesso divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa (che la giurisprudenza da questa norma deduce). Anche ove si ritenga poi che le spese di consulenza (non liquidate con pregresso decreto bensì contestualmente alla sentenza), pur non ancora "sostenute", integrino (come spese "da sostenere") una temporale proiezione del "rimborso" (previsto dall'art. 91 cod. proc. civ.), deve affermarsi che le spese stesse, come attraverso questa proiezione entrano nello spazio della normale condanna (al "rimborso"), in egual modo penetrano nello spazio della discrezionale compensazione (che è esclusione della condanna al rimborso).
D'altro canto, come la compensazione può avere per oggetto spese di consulenza liquidate con pregresso provvisorio decreto, in egual modo può avere per oggetto spese di consulenza liquidate con lo stesso atto "con cui il giudice chiude il processo davanti a lui";
nè v'è motivo di ritenere che il legislatore abbia
(immotivatamente) limitato il discrezionale potere del giudicante solo in funzione del tempo in cui è esercitato (riconoscendolo ove esercitato con anteriore decreto, ed escludendolo ove esercitato con la sentenza, che del potere è peraltro, per l'art. 92 cit., naturale espressione).
Da ciò discende che il provvedimento con cui il giudice, nell'ambito d'una compensazione delle spese, disponga la ripartizione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa non costituisce per questa parte una pur parziale condanna ne' pertanto violazione del generale principio che ne esclude l'ipotizzabilità; e ciò non solo ove la ripartizione sia stata effettuata con pregresso provvisorio decreto di liquidazione bensì ove sia effettuata contestualmente alla sentenza che chiude il processo.
Da più ampia angolazione, l'eventuale onere della parte totalmente vittoriosa al pagamento delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio trova ampia risonanza nelle controversie previdenziali ed assistenziali. Giova invero osservare che anche in queste controversie (Cass. 10 aprile 1997 n. 3097), poiché il lavoratore soccombente "non è assoggettato" al pagamento delle spese del giudizio (nel limite fissato dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.), la controparte totalmente vittoriosa subisce l'onere delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio; quest'onere è tuttavia parzialmente diverso per la base normativa (non la compensazione ex ari 92 cod. proc. civ., bensì l'inassoggettabilità ex art. 152 cit.), la ratio giuridica (non la valutazione d'un equilibrio fra le posizioni delle parti bensì la necessità di consentire la piena attuazione del diritto alla prestazione previdenziale), la processuale necessità (non subordinata alla discrezionale valutazione del giudice) e la materiale estensione (non limitabile ad una frazione bensì necessariamente estesa all'integrale somma). Quest'onere (ex art. 152 cit.), nella misura della propria convergenza è riscontro della situazione in esame (onere ex art. 92 cod. proc. civ.), e nelle indicate differenze giustifica la derogante disciplina.
Il ricorso deve essere respinto. Ed in assenza di resistente processuale attività, nulla è da disporsi per le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999