Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/12/2002, n. 17477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17477 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA PEGISTRAZIONE E OL ARTT E 39 L. 21-11-1991, N.374 LA CORTE PRIMADICA SAZIONE1 7477/02 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA) Oggetto SEZ ONE SECONDA CIVILE CONTRATTO D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4405/00Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. 41113 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.06/06/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA 0 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA BIGNAMI RENATO, elettivamente P.ZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dall'avvocato GIULIO TATICCHI MATALONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CAR COMAUTO SPA, in persona dell'Amm.re Delegato RAFFI Antonio SEFERIAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DELLI PAOLI, che lo difende unitamente all'avvocato VIRGILIO ALLEVA, giusta delega in atti;
2002 897 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 4101/99 del Giudice di pace di MILANO, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato FURITANO Marcello per delega depositata in udienza, dell'Avv. Luigi DELLI PAOLI difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata l'11/11/98 AT GN conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Milano la spa Car Comauto per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in lire 2.000.000, che la convenuta gli aveva arrecato in relazione ad una riparazione d'auto. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza 8/7/1999 il Giudice di pace, decidendo la causa secondo equità, rigettava la domanda dell'attore ritenendo tardiva la denuncia dei vizi e, in ogni caso, non dimostrato il nesso di causalità tra i vizi denunciati e l'intervento effettuato dalla convenuta. Contro la sentenza ricorreva per cassazione il soccombente per tre motivi. Resisteva la Comauto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) per avere il Giudice di pace escluso la responsabilità della Comauto sulla base di circostanze inconferenti rispetto all'oggetto della causa. Secondo il ricorrente il fatto che i vizi si erano presentati il giorno stesso in cui l'auto fu riconsegnata al ricorrente, l'annotazione, nella fattura della Comauto, della necessità di sostituire la massa cavi della centralina motore, la mancata dimostrazione del nesso causale tra i danni e l'intervento effettuato non rilevavano ai fini della decisione, trattandosi di stabilire, nel caso di specie, che la riparazione eseguita dalla Comauto era stato del tutto inutile, dal momento che i difetti preesistevano al suo interventos. Anche col secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) per non avere il Giudice di pace tenuto conto che la Comauto, come risultava dalla lettera 3/12/1998 inviata al ricorrente, era consapevole che i vizi dipendevano da causa preesistente alla riparazione e dipendente da terzi, ditalché era responsabile verso il ricorrente ai sensi dell'art. 1663 c.c.per avergli fatto pagare un'inutile riparazione. Col terzo motivo si denuncia omesso esame di documenti decisivi (art.360 n.5 c.p.c.) costituiti, nel caso di specie, dalle lettere Comauto del 15/12/1997 e 3/12/1998, dalle quali risultava che essa era a conoscenza della preesistenza di vizi dell'auto, avendoli specificamente indicati nell'installazione di un antifurto non originale e nell'intervento di un tecnico non specializzato, in evidente contrasto con le indicazioni della fattura rilasciata al ricorrente al momento del collaudo. I tre motivi di censura, che essendo strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, non possono trovare accoglimento. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del 2° comma dell'art. 113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia n.9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost. individuando detti limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie. 5 Le doglianze formulate con i tre motivi di ricorso attengono, infatti, a vizi della motivazione (art.360 n.5 cp.c.) non deducibili nel caso di specie. Ed infatti il Giudice di pace, liberamente apprezzando le risultanze probatorie, ha ritenuto significativo il fatto che il ricorrente avesse accettato senza riserve la riparazione dell'auto, benché fosse stato indicato dalla Comauto che occorrevano altri interventi, ed inoltre che aveva inoltre lasciato trascorrere il tempo senza lamentarsi dei vizi. La regola di equità posta a base della decisione è indicata con motivazione esauriente e logica e, pertanto, non appare censurabile. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 591,05 ,di cui euro cinquecento per onorari. ESENTE DA R ASTR Roma, 6 giugno 2002 ARTT. 46 E L 21-11-1991, N.374 fl presidente (IST.NE GIUDICE DI PACE) L'estensore OV leve fromco Peartone TRAZIONE E OL IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 0-9 DIC. 2002