Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2511
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Sentenza 21 febbraio 2001

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In tema di prelazione urbana, allorché la vendita non ha ad oggetto l'intero edificio (cosiddetta vendita in blocco), ma soltanto alcune delle unità immobiliari che ne fanno parte, ciascuna dotata di una propria autonomia, per stabilire se sussiste il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto del conduttore di una o più unità, comprese nella vendita e locate ad uso di attività di commercio, occorre accertare se l'oggetto della compravendita, considerato nel suo complesso, costituisca o meno un compendio immobiliare che, nello stato in cui si trova, sia dotato di una propria individualità giuridica e strutturale, oggettiva ed effettiva. A tal fine, resta irrilevante sia il vantaggio derivante al locatore dal maggior prezzo dell'alienazione congiunta ad un unico acquirente, sia il proposito di quest'ultimo di unificare i beni successivamente all'acquisto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2511
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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