Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4865
CASS
Sentenza 3 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Le risposte date in sede di interrogatorio formale da una parte la quale non sia portatrice di interessi in conflitto con quella che glielo ha deferito, possono valere come indizi, concorrendo con altri elementi alla formazione del convincimento del giudice, dato che tale valenza è riconosciuta anche per le risposte favorevoli alla stessa parte che ha reso l'interrogatorio (Nella specie, l'interrogatorio era stato deferito al consorte in lite).

Il giudizio positivo o negativo sulla sussistenza della simulazione, traducendosi in un accertamento relativo ad una mera "quaestio voluntatis" non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, quando sia sorretto da motivazione adeguata ed sia immune da vizi di logica e da errori di diritto.

In tema di accertamento della simulazione, l'apprezzamento del giudice del merito sull'effettiva sussistenza di questa, non è censurabile in sede di legittimità per la mancata individuazione della "causa simulandi", cioè del concreto motivo per cui le parti hanno posto in essere un contratto diverso da quello in realtà voluto, dando così vita ad una mera apparenza, atteso che tale dato non è indispensabile ai fini dell'accertamento suddetto, restando rilevante soltanto sul piano probatorio, per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4865
    Data del deposito : 3 aprile 2001

    Testo completo