Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 3
Le risposte date in sede di interrogatorio formale da una parte la quale non sia portatrice di interessi in conflitto con quella che glielo ha deferito, possono valere come indizi, concorrendo con altri elementi alla formazione del convincimento del giudice, dato che tale valenza è riconosciuta anche per le risposte favorevoli alla stessa parte che ha reso l'interrogatorio (Nella specie, l'interrogatorio era stato deferito al consorte in lite).
Il giudizio positivo o negativo sulla sussistenza della simulazione, traducendosi in un accertamento relativo ad una mera "quaestio voluntatis" non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, quando sia sorretto da motivazione adeguata ed sia immune da vizi di logica e da errori di diritto.
In tema di accertamento della simulazione, l'apprezzamento del giudice del merito sull'effettiva sussistenza di questa, non è censurabile in sede di legittimità per la mancata individuazione della "causa simulandi", cioè del concreto motivo per cui le parti hanno posto in essere un contratto diverso da quello in realtà voluto, dando così vita ad una mera apparenza, atteso che tale dato non è indispensabile ai fini dell'accertamento suddetto, restando rilevante soltanto sul piano probatorio, per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG YR ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, che la difende unitamente all'avvocato NICOLUSSI LECK HEINER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER NO VED NG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI ETTORE, che la difende unitamente all'avvocato POBITZER HANSJORG, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NG AL, NG IN, NG GA in persona della madre e legale rappr.te ER NO VED. NG eredi di NG LO, NG LD, NG LD, NG EF, NG ED, NG ER NN, NG IE, NG HA eredi di NG MA, ER AR VED. NG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 227/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 02/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Giuseppe PANDOLFO, per delega dell'Avvocato E. Dante, dep. in udienza difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Ettore PROSPERI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nel settembre 1984, GE AN in YR convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano i propri fratelli GE OI, OP, OS, RI (OR LI), OS, AN, ED e AN nonché LB LA vedova GE e GE AN. Espose che con testamento pubblico del 3 aprile 1979 ricevuto dal notaio Ida Tratter il comune padre GE AN, deceduto il 24 giugno 1979, aveva istituito essa attrice erede universale ed assuntrice del maso chiuso WIhof in P.T. 13/I e 4/II C.C. Corti;
che prima di morire GE AN, con atto del 16 febbraio,1973 registrato a Bressanone il 6 marzo successivo, aveva alienato al figlio OI il predetto maso al prezzo di L. 10.000.000;
che tale compravendita era da ritenersi simulata e comunque risolta per inadempimento dacché il prezzo, peraltro non corrispondente al valore reale del maso, fu bensì pagato, ma poi riversato totalmente al simulato acquirente. Chiese, quindi, di dichiarare la nullità e in via subordinata la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita;
nonché di dichiarare aperta la successione testamentaria di GE AN, e erede del maso WIhof essa GE AN.
Dei convenuti si costituirono in giudizio GE OI, OP, e OS i quali chiesero rigettarsi le domande proposte ex adverso e, in via riconvenzionale, dichiararsi nullo il testamento pubblico per incapacità di intendere e volere di GE AN all'epoca della sua redazione.
Esperita l'istruttoria, il tribunale adito, con sentenza 5 aprile 1991, respinse le domande proposte da GE YR AN e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò la nullità del testamento per incapacità di intendere e di volere del testatore. La sentenza fu appellata dalla GE AN. Il giudizio seguitone venne interrotto per la morte di GE OI e riassunto dalla appellante la quale segnalò anche la morte di GE RI, i cui eredi erano già parti in causa. Disposta e eseguita C.T.U., la Corte d'appello di Trento, con sentenza del 2 giugno 1998, in parziale accoglimento del gravame, dichiarò la validità del testamento pubblico di GE AN, confermando nel resto l'impugnata decisione. Con riferimento ai temi ancora controversi, la motivazione della decisione in parola può essere così ricapitolata. Era da disattendersi l'assunto dell'appellante secondo cui la compravendita simulò una donazione nulla per difetto di forma in quanto il prezzo, restituito dal venditore al compratore, in realtà non era mai stato pagato e mancava la prova certa degli asseriti crediti di quest'ultimo. Al contrario, l'esistenza dei crediti di GE OI nei confronti del padre era stata dimostrata dalla effettuata produzione documentale, dalla deposizione del teste RT (procuratore del primo) e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da LB LA e GE AN jr., che pur non costituendo confessioni, in quanto non contenenti fatti sfavorevoli per gli interrogati, potevano essere liberamente valutate a conforto degli altri elementi di prova, provenendo da persone indifferenti alla vicenda. Peraltro, non vi era alcuna prova certa della presunta liberalità ne' l'appellante aveva addotto la causa simulandi al fine di fornire indizi rivelatori del dedotto accordo simulatorio. Era poi documentalmente provato in atti (verbale di ventilazione ereditaria in notar H. Rohracher del 27 aprile 1981) che l'appellante aveva formalmente rinunziato, previo pagamento della somma di lire 5.000.000, a eventuali pretese ad integrazione della quota di riserva. Con ciò essa aveva rinunciato anche alla collazione considerato che le due azioni (collazione e riduzione) concorrono entrambe al medesimo risultato di aumentare la massa ereditaria per il soddisfacimento dei diritti dei legittimari. Conseguentemente, l'appellante non aveva più titolo per fare valere la domanda subordinata di accertamento del negotium mixtum cum donatione, ovverosia di una donazione indiretta avente come effetto quello di far rientrare nella collazione la differenza tra il maggior valore economico del bene ed il prezzo pattuito.
Contro tale sentenza GE AN in YR ha proposto ricorso affidato a due mezzi di cassazione.
Resiste con controricorso ER LE vedova di GE OI.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede GE ER, GE, FG, OS, OP, OS, AN, ED, AN, AN, nonché LB LA vedova GE. Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss., 519 e ss. c.c., 228 e ss. e 244 e ss. c.p.c. nonché vizi motivatori. Ad avviso della ricorrente la corte d'appello è incorsa in errore nel ritenere che la somma pagata per l'acquisto del maso fu restituita da GE AN al figlio GE OI non in quanto la compravendita avesse dissimulato una donazione, ma in pagamento di pregressi debiti. La prova dei quali, di contro, non poteva dirsi raggiunta in processo, provenendo prevalentemente dagli interrogatori formali di LB LA vedova GE e di GE AN privi di valore probatorio, dacché gli interrogati, non avendo una posizione processuale contrapposta ad GE OI, non potevano ammettere fatti contrari a propri interessi. Idoneo a dimostrare la simulazione della compravendita era inoltre il fatto che i due assegni circolari per lire 5.000.000 cadauno, menzionati nel contratto quale forma di pagamento del prezzo, erano stati in seguito restituiti all'acquirente. Infatti, se si fosse voluto pagare il prezzo della compravendita con l'accollo di debiti del venditore, non sarebbe stato necessario fingere il pagamento del prezzo con assegni circolari. Un'ulteriore conferma della simulazione si traeva dalla circostanza per cui con il testamento GE AN istituì la ricorrente erede del medesimo maso trasferito con la compravendita del 16 febbraio 1973. Se di compravendita si fosse trattato, e non di atto di liberalità, GE AN non avrebbe revocato implicitamente con il testamento l'alienazione del maso. Malgrado l'individuazione della causa simulandi non fosse indispensabile per accertare la simulazione, nel presente caso essa era comunque da ricercare nell'intenzione - spiegabile col vincolo di parentela intercorrente tra le parti - di evitare all'assuntore del maso i previsti oneri fiscali. Poiché la donazione dissimulata non poteva essere valida per mancanza della forma prescritta ad substantiam, ne conseguiva che il maso WI era passato alla ricorrente in forza del testamento riconosciuto valido in grado di appello.
Il motivo contiene censure inammissibili.
Occorre anzitutto ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione, traducendosi in un accertamento relativo ad una mera quaestio voluntatis, costituisce un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica e da errori di diritto (cfr., e plurimis, sentt. nn. 2722/1967, 2583/1967, 4041/1969, 2484/1970, 422/1971, 1787/1971, 1654/1972, 578 e 703/1973, 433/1976, 5670/1,977, 786/1978, 5305/1979, 5600/1986). Va poi osservato, più in generale, che il giudice del merito è libero di fondare la decisione su quelle risultanze processuali che ritenga più attendibili purché dia congrua giustificazione del proprio convincimento, dovendosi ritenere implicitamente disatteso e ritenuto non decisivo ogni argomento contrario prospettato dalle parti, che nella sentenza non abbia formato oggetto di particolare confutazione (cfr. Cass. nn. 4346/1986, 2834/1988, 3498/1994, 2008/1996). Nella specie, la corte del merito ha ritenuto provata l'esistenza dei debiti di GE AN verso il figlio OI - e, quindi, specularmente non provata la simulazione della compravendita - dalla testimonianza dell'avvocato RT (legale dell'OI) - sulla attendibilità del quale l'odierna ricorrente non ha mai insinuato dubbi -, dalla effettuata produzione documentale e dalle risposte rese in sede di interrogatorio formale da LB LA vedova GE e GE AN jr., che, pur non costituendo confessioni, erano liberamente valutabili dal giudice. Argomentazione, quest'ultima, del tutto condivisibile, sicché non hanno ragion d'essere le critiche mosse a riguardo dalla ricorrente. Ritiene invero questa Suprema Corte - sulla scia di un indirizzo formatosi su situazioni processuali analoghe - che anche le risposte all'interrogatorio formale date da una parte la quale non sia portatrice sul punto di una posizione oggettivamente confliggente con quella della parte che detto interrogatorio le ha deferito possano valere come indizi, concorrendo con altri elementi alla formazione del convincimento del giudice. Se infatti tale valenza è generalmente riconosciuta alle risposte favorevoli alla parte che ha reso l'interrogatorio (cfr. Cass. nn. 2700/1969, 1524/1970, 916/1972), a maggior ragione la stessa valenza può attribuirsi alle risposte della parte interrogata favorevoli al proprio consorte in lite.
E nel caso in esame, risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che la corte territoriale ha dato alle risultanze degli interrogatori il valore non di prova piena, ma, appunto, di elementi concorrenti con tutte le altre prove (documentali e testimoniali) per la formazione del giudizio sull'oggetto della controversia. Nè il motivato apprezzamento del giudice del merito può essere censurato per avere sottolineato la mancata individuazione della causa simulandi, cioè del motivo concreto per cui le parti avrebbero posto in essere un contratto diverso da quello in realtà voluto, dando così vita ad una mera apparenza. Vero è che tale dato non è indispensabile ai fini dell'accertamento della simulazione, ma è altrettanto vero che lo stesso è pur sempre rilevante sul piano probatorio per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio (cfr. Cass. nn. 4323/1987, 7728/1986, 1619/1985, 12428/1993) nel caso non soccorrenti dallo stesso contenuto del contratto simulato, ne' dalle altre fonti di prova siccome scrutinate dai giudici di merito. In altri termini, la corte territoriale, per giustificare il suo convincimento, non si è limitata a rilevare la mancata indicazione di una causa simulandi, ma ha preso in esame anche gli altri elementi addotti dall'appellante principale, escludendone l'idoneità, a seguito di adeguata valutazione, a provare la simulazione. Col secondo motivo si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e seguenti c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Si critica la decisione impugnata per non avere la corte trentina ravvisato nella compravendita del 16 febbraio 1973 un negotium mixtum cum donatione, nonostante l'irrisorietà del prezzo rispetto al valore reale del maso per accertare il quale si era richiesta la disposizione di C.T.U.. Poiché la differenza fra il prezzo pattuito e il maggiore valore reale del bene è stata donata ad GE OI, questi è tenuto a conferire tale residuo nella massa ereditaria ai sensi delle norme sulla collazione (art. 737 c.c. e seguenti). Erroneamente la corte d'appello ha ritenuto, in riferimento al verbale di ventilazione ereditaria del 27 aprile 1981, che la ricorrente avrebbe anche rinunciato alla collazione: la, rinunzia ai diritti di legittimaria non equivale alla rinunzia alla qualità di erede universale. GE OI era quindi tenuto alla collazione.
La censura è inammissibile perché concerne un tema di indagine dedotto per la prima volta nel corso del giudizio di appello. Per vero, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, è inesatto affermare che sulla ammissibilità della domanda di accertamento della donazione indiretta e dell'obbligo da parte di GE OI di conferire la differenza tra il valore reale del maso e il prezzo della compravendita si è formato un giudicato interno, per cui sul punto sarebbe inibita qualunque decisione in questa sede. Essendo rimessa al giudice di legittimità la questione concernente la fondatezza della domanda, anche quella inerente l'ammissibilità non può non essere oggetto di esame, atteso che l'inammissibilità della domanda nuova in sede di gravame, che il giudice d'appello abbia omesso di dichiarare esaminandola nel merito, può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte Suprema. Ciò in quanto il divieto dello ius novorum in appello costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione ed è di ordine pubblico sicché non ha alcuna rilevanza neppure l'accettazione del contraddittorio sul merito della domanda (cfr. Cass. sentt. 3247/1975, 1312/1984, 1052/1986, 3155/1989, 2944/1989, 9756/1991, 5389/1997). Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo grado del giudizio nei confronti della controricorrente.
Nessuna statuizione va emessa a riguardo nei confronti degli altri intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore della controricorrente liquidate in lire 220.000, oltre a lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001