Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15044 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / R - 6 A T C.C. 71215 2 I B S . I . R R . L G L A P E . A T R D . U L B A E B REPUBBLICA ITALIANA A I D D T I R 1 S E A T I 3 N T 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E R N S . E E I S N T A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI E A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 15 044 /02 Composta dagli Ill.mi Sigori Magistrati: President Dott. Francesco CRIS ARELL R.G.N. 16719/00 Dott. Enrico 35233 Consigliere PAPA Cron. Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO in persona del Ministro pro tempore, ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
BO BE;
intimato avverso la sentenza n. 80/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 09/06/99; 2002 1422 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 04/04/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente signor OR RO ha chiesto il rimborso dell'imposta IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute. L'interessato ha allora impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, ed il suo ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado, confermata, con sentenza in data 6 maggio / 9 giugno 1999, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con atto notificato il 25 luglio 2000, esponendo un solo motivo di impugnazione. Il ricorso veniva trasmesso, ai sensi dell'art.375 c.p.c., alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 28 dicembre 2001, chiedeva che il ricorso stesso venisse accolto con deliberazione in camera di consiglio perché manifestamente fondato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Nell'unico motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.46 e 48 del D.P.R. 22.12.1986, n.917, nonché l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
2. La controversia concerne il trattamento fiscale del controvalore delle ferie non godute, che vengano liquidate in denaro al lavoratore dipendente, che per qualsiasi ragione non abbia potuto goderle in natura (come prescritto, peraltro, all'ultimo comma dell'art.36, dalla stessa Carta Costituzionale). Per queste ipotesi le varie contrattazioni collettive stabiliscano che vengano versate ai dipendenti importi corrispondenti alle retribuzioni che sarebbero loro spettate per i giorni di ferie retribuite non effettuati.
3. Il trattamento fiscale di questa posta si desume, peraltro, dal D.P.R. n.917/1986 (Testo Unico Imposte Redditi), e specificamente dall'art.6, comma secondo, in base al quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ....costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti." La norma, peraltro, va coordinata con le altre disposizioni dello stesso T.U.I.R. rilevanti in materia, e specificamente, con quella dell'art. 16, comma primo, lettera a), che assoggetta a tassazione separata alcuni redditi di lavoro, tra cui il trattamento di fine rapporto e altre indennità o somme percepite una volta tanto in relazione alla cessazione di un posto di lavoro, con quella dell'art.46, che qualifica redditi da lavoro dipendente "quelli che derivano da rapporto aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri”, e con quella dell'art. 48, che indica quali siano i redditi da lavoro dipendente, quali voci debbano quali voci,essere assoggettate a tassazione, e specificamente indicate, ne siano escluse. (articolo In particolare il prime comma di quest'ultimo precisa che: "il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro." 4. Chiarito così il quadro normativo applicabile alla fattispecie, appare chiaro che agli effetti fiscali rientra nella base contributiva non solo il reddito da lavoro in senso stretto, quello cioè che costituisca controprestazione diretta ed immediata della prestazione lavorativa, ma anche quello che sia sostitutivo di esso, e rientri perciò nella previsione del primo comma dell'art. 48 del T.U.I.R. L'indennità percepita a titolo di remunerazione per ferie non godute rientra tra le somme percepite nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro, e, soprattutto, integra un reddito sostitutivo, Consistente per la precisione di quellonella retribuzione durante i periodi di ferie. Come tale rientra nella previsione del già citato all'art.6, comma secondo, che considera“ redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perdutis" i proventi conseguiti in sostituzione di essi. Come tali, questi ultimi non possono che essere assoggettati allo stesso regime giuridico dei primi, nel caso di specie quello proprio degli altri redditi di lavoro. 3 Né rileva ai fini fiscali il fatto che ad altri effetti, strettamente civili, quelle stesse somme possano essere considerate come un risarcimento del danno per il mancato godimento delle ferie.
5. Il Collegio non può perciò che conformarsi al costante orientamento già espresso da questa Corte Suprema, che ha già affermato che "l'indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad i.r.pe.f. ai sensi degli art. 46 e 48 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (e quindi a ritenuta d'acconto), atteso che tale indennità, abbia i connotati di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remunerare la prestazione "usurante" svolta durante il periodo feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, presenta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberali), in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, ed inoltre deriva dal rapporto di lavoro, in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite" Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1999, n. 4834, Min. fin. c. Valentin), ed ancora che "indennità per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva e, come tale, pertanto è soggetta ad i.r.pe.f.. Come emerge, infatti, dal tenore testuale degli art.46 e 48 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'attuale legislatore ha ampliato (rispetto agli art.46 e 48 del d.P.R. n. 597 del 1973) il concetto di retribuzione imponibile, per ricomprendervi tutte le somme corrisposte al lavoratore, indipendentemente dall'effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro. Va sottolineato, inoltre, come l'art. 48, d.P.R. n. 917 cit. contenga una minuziosa disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscano reddito;
dal che consegue che, per le indennità non espressamente disciplinate, resti valida la regola generale stabilita dal comma 1 secondo la quale esse, sempre che dipendano dal rapporto di lavoro, sono tassabili." (Cass. civ., sez. I, 26 aprile 1999, n. 4134, Min. fin. c. Jerman;
. nello stesso senso, sez. I, 19 maggio 1999, n. 4835, Min. fin. c. Balbiano di Calcavagno;
sez. lav., 26 settembre 1994, n. 7868, Tagliabue c. Amt Genova).
6. Conclusivamente, dunque, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è fondato e va accolto, mentre risulta infondata, introduttive correlativamente, la domanda sostanziale a z sta prese a suo tempo dal contribuente. Questa domanda, sostanziale perciò, non può che essere respinta decidendo in tal senso nel merito. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
A I Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendi R A T merito, rigetta la domanda introduttiva del contribuente. U B I Compensa le spese dell'intero giudizio. R T A I Così deciso in Roma il 4 aprile 2002. R E T A Il Consigliere estensor Il Presidente M (dr. Francesco Cristarella Oristano (dr, Stefano Monaci)the витие Опат IL CANCELLIERE CI Amaido PasangFuild DEPOSITATC ANCELLERIA Og S OFT25 OTT 2002 Шолев чашь Amado Casana 106