Sentenza 23 ottobre 1998
Massime • 1
In materia di termini per l'impugnazione, allorché nel dispositivo della sentenza letto in udienza venga espressamente richiamata la disposizione dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen. e, tuttavia, manchi l'indicazione del termine, superiore a quello ordinario di quindici giorni dalla pronuncia, per il deposito della motivazione, questo deve ritenersi stabilito nel massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/1998, n. 12184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12184 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Carmelo Sciuto Presidente del 23.10.1998
1. Dott. Vincenzo Colarusso Consigliere SENTENZA
2. " Fabio Mazza " N. 2200
3. " Ennio Malzone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Colaianni " N. 6894/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN FR, n.
1.12.1972 a Taranto avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. Di Taranto, del 18.11.1997 Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Favalli che ha concluso per il rigetto
Udito, l'avv. di parte civile, che ha concluso per il rigetto Udito il difensore che ha concluso per l'annullamento con rinvio osserva
Con la sentenza sopra menzionata la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l'appello di AN FR avverso la sentenza del Pretore di Taranto in data 4.3.1995, perché proposto tardivamente (il 26.5.1995) rispetto alla notifica dell'avviso di deposito della motivazione, avvenuta il 13.4.1995. Osservava, infatti, la Corte che -come statuito da Cass. sez. un. 30.4/17.6.1997, n. 5878, Bianco- il termine per impugnare è nondimeno di trenta giorni ogni volta che per il deposito della motivazione non sia fissato in dispositivo un termine trascendente quello ordinario, ancorché questo venga in concreto superato ed il deposito avvenga tardivamente come nella specie (il 5.4.1995). Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando la violazione dell'art. 585 in relazione all'art. 544, co. 3, c.p.p. ed altresì la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al fatto che il Pretore, pur non avendo fissato un termine per il deposito, aveva comunque espressamente riservato la motivazione "ex art. 544 co. III c.p.p.", determinando così l'applicazione della lettera c) dell'art. 585, co. I, c.p.p. (termine di 45 giorni):
l'omessa indicazione del termine per il deposito della motivazione risulta irrilevante giacché l'esplicito riferimento all'art. 544 co. 3 c.p.p. rende operante il termine massimo di novanta giorni stabilito in detta norma.
Il ricorso è fondato.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte non si presenta del tutto identica a quella risolta dalla sentenza delle sezioni unite (CED 207659; conf. sz. III 19.11.1997/5.2.1998, n. 1346, Tomasello, CED 209819) e citata dal giudice di secondo grado a sostegno della sua decisione: in entrambi i casi il giudice non ha indicato in dispositivo un termine più lungo di quello ordinario per il deposito della motivazione ma nel caso in esame -diversamente dall'altro- ha espressamente indicato la norma che gli attribuisce il relativo potere: precisamente nel dispositivo è scritto "motivi riservati ex art. 544, co. 3, c.p.p.". Nessun elemento, anche alla stregua della motivazione, induce a ravvisare in questo preciso richiamo un semplice errore materiale (comma 3 mentre ci si voleva riferire al comma 2): neppure l'avviso di deposito, dovuto nel caso previsto da quest'ultimo comma, giacché un atto dell'ufficio di cancelleria non è idoneo ad interpretare una disposizione del giudice in un senso o in un altro e, anzi, nel senso dell'erroneità materiale.
D'altro canto, la mancanza dell'indicazione del termine concretamente stabilito per il deposito della motivazione non rende il richiamo normativo improduttivo di effetti sul termine per impugnare, giacché l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica comunque il termine massimo di novanta giorni. Deve perciò ritenersi che questo termine si intende stabilito in mancanza di concreta indicazione del termine più lungo di quello ordinario da parte del giudice.
Una diversa interpretazione, che privilegiasse -in astratto, non illogicamente- l'effettività dell'esercizio del potere attribuito al giudice dalla norma piuttosto che la semplice evocazione di questa senza l'indicazione concreta del termine, urterebbe contro il principio della tutela dell'affidamento delle parti in materia processuale: l'indicazione inequivoca in dispositivo dell'art. 544 co. 3 c.p.p. induce, invero, le parti a confidare in buona fede nel termine di 45 giorni per impugnare la sentenza. L'omessa autodeterminazione da parte del giudice del termine specifico non ha la forza di vanificare il preciso richiamo al terzo comma, stante l'idoneità del termine massimo legislativamente previsto a colmare la lacuna, ma costituisce una semplice irregolarità che non può costituire impedimento al diritto dell'imputato di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e, nel caso di specie, per esercitare il diritto di impugnazione nel termine collegato dalla legge alla motivazione riservata ai sensi dell'art. 544 co. 3 c.p.p. Allorché, pertanto, nel dispositivo della sentenza letto in udienza venga espressamente richiamata la disposizione dell'art. 544 comma 3 c.p.p. e, tuttavia, manchi l'indicazione del termine., superiore a quello ordinario di quindici giorni dalla pronuncia, per il deposito della motivazione, questo deve ritenersi stabilito nel massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. c), c.p.p. Nella specie tale termine risulta incontestatamente osservato sicché la sentenza, che ciononostante ha dichiarato inammissibile l'appello, va annullata con rinvio degli atti alla Corte di merito per il giudizio.
PQM
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 1998