Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UP E0 3 2 5 7 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO - R.G. N. 14576/0 - Consigliere Cron.2. 7463... Dott. Natale CAPITANIO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere Ua.30/10/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso lo --- - studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CH ROSARIO;
- intimato -
2002 avverso la sentenza n. 397/99 del Tribunale di TERMINI 4264 IMERESE, depositata 11 05/07/99 R.G.N. 164/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'estinzione del procedimento. -- + 十 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Termini Imercse, rigettando l'appello delle Ferrovie dello Stato SpA, ha confermato la sentenza di primo grado, recante la condanna della società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, lavoratore alle dipendenze della stessa società, delle somme maturate nel periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, relative al cosiddetto integrativo – bis'>. La Società Ferrovie dello Stato ricorre, sulla base di un solo motivo di censura, per la cassazione di questa sentenza. Il lavoratore non si è costituito. E' stato depositato il 29 agosto 2002 dal difensore della S.p.A. Ferrovie dello Stato originale dell' "atto di comunicazione di deposito di documenti" (art.372, secondo comma, c.p.c.). Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che come accennato in narrativa- è stato depositato dal difensore della S.p.A. Ferrovie dello Stato presso la Cancelleria di questa Corte "Auto di comunicazione di deposito di documenti (art.372, secondo comma c.p.c.), concernente la produzione di: a) copia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 23 gennaio 2002, in cui OS RO dichiara, tra l'altro, in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto nell'ambito del Gruppo F.S., di rinunciare "agli atti e alle azioni del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione avente per oggetto integrativo bis"; b) copia di dichiarazione di rinuncia al giudizio e alla solidarietà ex art. 68 della Legge professionale, sottoscritto dal difensore del RO. In silfatta situazione deve dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso. La intervenuta conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, infatti, facendo venire meno l'interesse a proseguire il processo comporta la inammissibilità del ricorso stesso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. sez. un. 28 maggio 2000 n.368 e 28 settembre 2000 n.1048). Nulla per le spese. 1
P.Q.M.
La Corte dichiara ess a inammissibile il ricorso per 1 contendere;
nulla per le spese. Cosi' deciso in Roma, il 30 ottobre 2002, Il Consigliere est. Il Presidente reblbl Sneeudo R. CANCELLIERE Depositate In Cancelleria MAR. 2008 IL CANCELLERE live cessata materia del Meiles ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 19-6-73 N. 533 N