Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7847
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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In caso di successione nel tempo di contratti collettivi di diverso livello, l'eventuale conflitto tra le varie clausole contrattuali va risolto ricostruendo nel caso concreto l'effettiva volontà delle parti contraenti, e non già secondo i principi di gerarchia e di specialità, propri delle fonti normative. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. in riferimento all'accordo aziendale ATAC del 1983, ha ritenuto infondata la censura formulata alla sentenza di merito, secondo la quale , qualora le parti con accordo interno all'azienda avessero inteso operare una formale riduzione dell'orario di lavoro, questa pattuizione sarebbe stata nulla, essendo riservata tale materia alla contrattazione nazionale).

Benché nella interpretazione dei contratti la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva relativa ai rapporti di lavoro - che è spesso articolata su vari livelli ( nazionale, provinciale, aziendale) e utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - ai fini della corretta individuazione della comune volontà delle parti assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., della interpretazione complessiva delle clausole; in particolare, quando, come nel caso di specie, oggetto di interpretazione è un accordo collettivo aziendale, diventa particolarmente rilevante, per evincere quale fosse la volontà effettiva delle parti, la ricostruzione del significato che i termini utilizzati e in generale la complessiva pattuizione possono assumere alla luce del tenore e della portata della contrattazione collettiva nazionale con cui lo specifico accordo è destinato necessariamente ad interagire.

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica.( In applicazione di tale principio di diritto, nel caso di specie la S.C. ha ritenuto carente la motivazione del giudice di merito il quale, accertato che con accordo aziendale del 16.6.1983 relativo ai dipendenti ATAC si era concordata la riduzione dell'orario normale effettivo dalle 39 ore settimanali previste dal CCNL del 23.7.1976 a 37 ore, non aveva adeguatamente indagato sul valore da attribuire alla specifica clausola contrattuale che prevedeva che sarebbe rimasto fermo l'attuale orario di lavoro a fini retributivi, in particolare non dando conto adeguatamente se tale affermazione, coordinata con le disposizioni della contrattazione nazionale, fosse da intendersi come affermazione della volontà inequivoca delle parti contraenti di continuare ad utilizzare come base di calcolo anche per la determinazione dei compensi dovuti per il lavoro straordinario le 39 ore settimanali previste dal contratto nazionale, o se le parti, ferma restando la retribuzione base mensile, avessero inteso che si dovesse procedere al ricalcolo della quota oraria della retribuzione rilevante per la determinazione degli istituti retributivi indiretti ,sulla base dell'orario settimanale effettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7847
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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