Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 3
In caso di successione nel tempo di contratti collettivi di diverso livello, l'eventuale conflitto tra le varie clausole contrattuali va risolto ricostruendo nel caso concreto l'effettiva volontà delle parti contraenti, e non già secondo i principi di gerarchia e di specialità, propri delle fonti normative. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. in riferimento all'accordo aziendale ATAC del 1983, ha ritenuto infondata la censura formulata alla sentenza di merito, secondo la quale , qualora le parti con accordo interno all'azienda avessero inteso operare una formale riduzione dell'orario di lavoro, questa pattuizione sarebbe stata nulla, essendo riservata tale materia alla contrattazione nazionale).
Benché nella interpretazione dei contratti la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva relativa ai rapporti di lavoro - che è spesso articolata su vari livelli ( nazionale, provinciale, aziendale) e utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - ai fini della corretta individuazione della comune volontà delle parti assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., della interpretazione complessiva delle clausole; in particolare, quando, come nel caso di specie, oggetto di interpretazione è un accordo collettivo aziendale, diventa particolarmente rilevante, per evincere quale fosse la volontà effettiva delle parti, la ricostruzione del significato che i termini utilizzati e in generale la complessiva pattuizione possono assumere alla luce del tenore e della portata della contrattazione collettiva nazionale con cui lo specifico accordo è destinato necessariamente ad interagire.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica.( In applicazione di tale principio di diritto, nel caso di specie la S.C. ha ritenuto carente la motivazione del giudice di merito il quale, accertato che con accordo aziendale del 16.6.1983 relativo ai dipendenti ATAC si era concordata la riduzione dell'orario normale effettivo dalle 39 ore settimanali previste dal CCNL del 23.7.1976 a 37 ore, non aveva adeguatamente indagato sul valore da attribuire alla specifica clausola contrattuale che prevedeva che sarebbe rimasto fermo l'attuale orario di lavoro a fini retributivi, in particolare non dando conto adeguatamente se tale affermazione, coordinata con le disposizioni della contrattazione nazionale, fosse da intendersi come affermazione della volontà inequivoca delle parti contraenti di continuare ad utilizzare come base di calcolo anche per la determinazione dei compensi dovuti per il lavoro straordinario le 39 ore settimanali previste dal contratto nazionale, o se le parti, ferma restando la retribuzione base mensile, avessero inteso che si dovesse procedere al ricalcolo della quota oraria della retribuzione rilevante per la determinazione degli istituti retributivi indiretti ,sulla base dell'orario settimanale effettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETI Stefano - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T.A.C. - AZIENDA DELLE TRANVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MURA PORTUENSI N. 33, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DA ROS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO PATANELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE EL RE, UF NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO NIGRO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 319/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/08/00 R.G.N. 319/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DA ROS GIORGIO;
udito l'Avvocato NIGRO SAVERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, AT De GE e NO FA chiedevano la condanna dell'TA - Azienda delle tranvie ed autobus del Comune di Roma, di cui erano dipendenti, al pagamento delle somme, rispettivamente, di L.
4.338.551 e L. 1.016.39, che assumevano a loro dovute in base al ricalcolo della quota oraria della retribuzione rilevante per la determinazione dei compensi per il lavoro straordinario, il lavoro festivo e il lavoro notturno e dell'indennità base di produttività, tenendo conto che l'orario settimanale effettivo era di 37 ore dal 1988.
L'TA resisteva alle domande, che erano rigettate dal Pretore. L'appello dei lavoratori, a cui resisteva l'azienda, era accolto dalla Corte d'appello di Roma che, tenendo conto della limitazione delle domande in riferimento all'eccezione di prescrizione quinquennale, condannava l'TA a pagare al De GE la somma di L.
4.143.704 e al FA quella di L. 932.084, oltre interessi e rivalutazione (riconosciuta quest'ultima solo per i ratei maturati fino al 31.12.1994).
La Corte riteneva non fondate le difese dell'TA, la quale deduceva che l'orario di lavoro era stato determinato dalla contrattazione nazionale (c.c.n.l. del 23.7.1976 e del 12.7.1985) in 39 ore settimanali e che per esigenze funzionali relative ad una più efficace ed efficiente organizzazione del lavoro, l'azienda e le organizzazioni sindacali, con accordo in data 16.6.1983, avevano introdotto il diverso istituto dell'orario di servizio, stabilendolo in 37 ore e di fatto attribuendo ai dipendenti due ore di riposo retribuite come se fossero lavorate, "fermo restando l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi", escludendo così che la pattuizione di maggior favore potesse avere rilevanza nel calcolo delle voci retributive di cui alla domanda.
Osservava al riguardo il giudice di appello che con il citato accordo del 1983 le parti collettive, al di là della terminologia usata, avevano concordato la riduzione dell'orario normale effettivo (ancorché denominato "di servizio") da 39 a 37 ore settimanali. Di tale volontà era conferma il fatto che l'azienda aveva pacificamente retribuito con la maggiorazione propria del lavoro straordinario il lavoro eventualmente svolto nella 38 e nella 39 ora. In tale situazione, la frase "fermo restando l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi" esprimeva e chiariva la invarianza della retribuzione spettante nonostante il minore orario prestato. Nulla, invece, era disposto a proposito della struttura del lavoro straordinario, ne' il riferimento di natura volutamente generica operato "ai fini retributivi" autorizzava, in difetto di espliciti riferimenti contrari, esclusioni di alcun genere.
D'altra parte, la diversa interpretazione del disposto contrattuale, sostenuta dall'TA, per cui vi sarebbe stata la volontà delle parti di mantenere la fittizia base di calcolo delle 39 ore settimanali al fine del computo degli istituti retributivi indiretti, porterebbe alla declaratoria di nullità della clausola per contrasto con la norma imperativa di legge. Infatti - rileva la Corte d'appello - l'art. 5 del r.d.l. n. 692/1923 stabilisce la maggiorazione minima del 10% della retribuzione del lavoro straordinario, rispetto alla paga oraria ordinaria. Quest'ultima era da identificare all'epoca sulla base del divisore 48, in relazione alla durata settimanale massima del lavoro effettivo, e successivamente in base al divisore di maggior favore costituito dal minore orario settimanale, ovviamente effettivo, introdotto dalla contrattazione collettiva.
Nella specie, se le parti avessero convenzionalmente previsto l'applicabilità di un fittizio divisore 39, invece del divisore 37, avrebbero individuato una minore base di calcolo e quindi assicurato una maggiorazione dello straordinario minore della percentuale del 10% ribadita anche dalla contrattazione collettiva nazionale. D'altronde l'art. 1367 c.c. impone nell'esegesi contrattuale l'interpretazione conservativa piuttosto che quella demolitiva, ove sussista concreta possibilità di opzione.
Contro questa sentenza l'TA propone ricorso per Cassazione, articolato in cinque motivi. Gli intimati resistono con controricorso.
Sia la prima che i secondi hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., degli artt. 1322-1326 c.c., unitamente a vizi di motivazione in riferimento all'accordo aziendale 16.6.1983, in raffronto al c.c.n.l. 23 luglio 1976 e all'accordo nazionale 12.7.1985.
La Corte d'appello ha trascurato che gli accordi aziendali in questione non avrebbero potuto individuare un diverso orario di lavoro, derogando al c.c.n.l. del 1976, in quanto la materia dell'orario di lavoro è esclusa dalla competenza del loro livello di contrattazione e riservata all'area nazionale, come specificato negli artt. 2 del citato c.c.n.l. e del citato accordo nazionale del 1985:
un rinvio agli accordi aziendali era compiuto, invece, solo per aspetti particolari, relativi all'orario di servizio. Inoltre le parti dell'accordo hanno tenuto presente sia tale riserva, sia il fatto che le varie clausole del c.c.n.l. relative alla determinazione della retribuzione giornaliera e oraria fanno riferimento all'orario di lavoro. Per tali ragioni hanno premesso espressamente alla pattuzioni dell'accordo del 1983 la condizione, che funziona anche da clausola interpretativa "fermo l'orario contrattuale di lavoro ai fini retributivi". Tale clausola evidentemente si correla al complesso della richiamata normativa nazionale, è stata chiaramente travisata nel suo significato e nei suoi collegamenti, mentre la scarna motivazione è chiaramente inidonea a ricostruire un iter logico adeguato.
Con il secondo motivo denuncia violazione delle medesime norme di legge e vizi di motivazione in riferimento all'art. 15 del c.c.n.l 23.7.1976 e degli artt. 1 e 11 del c.c.n.l 12 marzo 1980, oltre che violazione dell'ari 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e dell'art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692.
Deduce l'erroneità, contraddittorietà e l'illegittimità dei rilievi della Corte d'appello in merito alla affermata illegittimità della contrattazione aziendale ove interpretata nel senso sostenuto dall'azienda. Richiama la specialità della disciplina legale del rapporto lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto pubblico in concessione, anche riguardo all'orario di lavoro e ai riposi e al rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione di ogni spettanza retributiva. Sulla base di tale disciplina, la contrattazione collettiva, da un lato, ha legittimamente fatto riferimento, con disposizione di maggior favore, ai fini della determinazione della retribuzione, anche ai giorni festivi e in particolari alle domeniche, correlativamente prevedendo che l'importo giornaliero della retribuzione mensile sia calcolato mediante il divisore 30, e, dall'altro ha previsto la determinazione della quota oraria della retribuzione per "l'importo" medio giornaliero dell'orario, stabilito dalle norme di legge, o di contratto nazionale o aziendale (dividendo per 6 l'orario eventualmente individuato per settimana lavorativa). In definitiva, le quote orarie su cui calcolare la maggiorazione per lavoro straordinario non sono correlate alle prestazioni effettive, ma sono ottenute, con procedimento inverso, dividendo la retribuzione normale giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale, cui spetta di determinare l'orario di lavoro.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, con riguardo all'inapplicabilità dell'art. 2108 c.c., in riferimento agli artt. 6, 15 e 17 del c.c.n.l. 23.7.1976.
Ribadisce la specialità della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e in questo quadro l'inapplicabilità in genere delle disposizioni in materia di lavoro del codice civile e, in particolare dell'art. 2108 c.c. sul lavoro straordinario. In base ad essa, ai fini del computo del compenso per lavoro straordinario, deve quindi farsi riferimento alle clausole contenute nei contratti collettivi. Ricorda al riguardo anche le precisazioni giurisprudenziali circa il carattere ampiamente e liberamente convenzionale dei criteri di individuazione della quota giornaliera della retribuzione nei rapporti dove la retribuzione non è determinata su base oraria ma su base mensile, poiché sono rimesse all'autonomia collettiva individuale le scelte circa la forma e la struttura della retribuzione, e, d'altra parte, in materia di lavoro subordinato opera una nozione lata di corrispettività. Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 in riferimento all'errata interpretazione degli artt. 1 e 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980; violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e degli artt. 1322-1326 c.c., unitamente a vizi di motivazione.
Ricorda che, in base all'art. 17 del c.c.n.l. del 1976 e all'art. 11 del c.c.n.l. del 1980, lavoro straordinario è quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria. Inoltre si fa riferimento alle quote orarie della "retribuzione normale", per la base di calcolo delle quote orarie cui applicare la maggiorazione. Ne consegue il necessario riferimento al divisore stabilito in sede nazionale anche da parte da parte delle pattuizioni aziendali, anche perché la determinazione dell'aliquota oraria retributiva è demandata alla contrattazione nazionale di categoria del settore e sarebbero nulle clausole che comportassero una modifica dell'orario di lavoro, e non di quello di servizio, trattandosi di materia indisponibile a livello aziendale.
Osserva inoltre che la salvezza espressamente sancita dell'orario contrattuale "ai fini retributivi" esprimeva la comune intenzione dei contraenti di far sì che la riduzione dell'orario stabilita a livello aziendale non spiegasse efficacia nei confronti delle clausole di rango nazionale o comunque di altra fonte contrattuale che all'orario di lavoro avessero direttamente o indirettamente fatto riferimento ai fini del calcolo di elementi retributivi. Tale criterio è sicuramente legittimo, posto che i contratti aziendali possono derogare anche in peius ai contratti nazionali e, d'altra parte, la regolamentazione rappresenta al contrario un miglioramento del trattamento normativo ed economico dei dipendenti, poiché, riducendo l'orario di servizio viene a compensare con la stessa retribuzione un più ridotto orario di servizio, rientrante nell'orario normale, e rende straordinarie le ore che precedentemente sarebbero entrate nell'orario ordinario, anche se continua ad utilizzare, per compensarle, il divisore 39, derivante dall'orario previsto in sede nazionale.
Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 3 e 5 del r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2338 e successive modificazioni, anche in rapporto agli artt. 4, 15 e 17 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
insufficiente motivazione su un punto decisivo.
Premesso che la normativa legale applicabile nella specie è quella di cui al r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, il quale prevede, per il personale dei servizi di trasporto in concessione, i limiti di orario giornaliero (otto ore) e settimanale (48 ore), prevedendo per l'eventuale lavoro straordinario (non più di due ore al giorno) un aumento di paga non inferiore al 10%, osserva che tale disciplina rappresenta il perimetro esterno invalicabile di origine legale, entro cui l'autonomia collettiva può muoversi prevedendo condizioni di miglior favore, anche in base al r.d. n. 148/1931. Ne consegue che il riferimento al divisore 39, per la determinazione della quota oraria della retribuzione, desumibile in base alle regole della contrattazione nazionale, competente in materia, e confermata inequivocabilmente dall'art. 13 dell'accordo aziendale del 1983, è perfettamente legittimo, poiché il r.d.l. n. 2383/1923 pone l'unico limite della maggiorazione del 10%, ma non vincola la determinazione dell'aliquota oraria retributiva. Peraltro la maggiorazione minima legale fa riferimento ad un orario settimanale di 48 ore, sicché in definitiva riguarda una quota di 1/208 della retribuzione mensile, riguardo alla quale è di maggior favore già la quota di 1/200 relativa a una retribuzione ripartita su 30 giorni alla settimana e 40 settimanali, anche perché il confronto tra normativa legale e quella contrattuale deve essere fattà sui singoli istituti globalmente considerati. La sentenza impugnata è erronea e caratterizzata da carente motivazione anche perché la normativa da essa considerata non riguarda affatto il lavoro festivo, il lavoro notturno e l'indennità base di produttività. Il collegio osserva preliminarmente che non è ravvisabile l'inammissibilità del ricorso per la mancanza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa" (art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.), così come eccepito dai controricorrenti nella memoria,
poiché in realtà nel ricorso sono stati espressamente riferiti, nella sezione "in fatto", anche i termini essenziali della domanda proposta dagli iniziali ricorrenti e dello svolgimento della vicenda processuale. L'esposizione al riguardo è inoltre integrata dagli ampi stralci della motivazione della sentenza d'appello citati nel contesto dei vari motivi di ricorso, dai quali si desume anche quale era stata la tesi interpretativa sostenuta dall'Atac. I vari motivi del ricorso vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, dipendente anche dalla concatenazione delle argomentazioni contenute in ciascuno di essi.
Hanno rilevanza preliminare le censure, desumibili dal complesso del ricorso e in particolare da parti del primo e del quarto motivo, sia pure in connessione con rilievi contenuti in altri motivi, di violazione delle norme legali di interpretazione dei contratti, per l'omessa ricerca della comune intenzione delle parti, in riferimento al tenore letterale, dell'accordo aziendale del 1983 (seguito da accordi successivi che ne avevano precisato la data di entrata in vigore) e al significato che esso poteva assumere in relazione al quadro complessivo della disciplina contrattuale collettiva in materia di orario di lavoro e di individuazione e computo delle quote giornaliere e orarie della retribuzione ai vari fini contrattuali, nonché le censure di inadeguata motivazione in relazione a tali aspetti. È opportuno ricordare al riguardo che, secondo la ricorrente, il giudice di merito, se avesse utilizzato corretti criteri interpretativi, avrebbe dovuto rilevare che le parti avevano concordato di non considerare la diminuzione di orario incidente sull'applicazione delle norme contrattuali di qualsiasi livello facenti riferimento all'orario di lavoro ai fini del calcolo di elementi retributivi, e quindi in particolare sull'applicazione di quelle relative al computo della quota oraria della retribuzione, utilizzabile ai vari fini retributivi, tra cui quello della determinazione del compenso per il lavoro straordinario. In termini generali, è opportuno ricordare che,
nell'interpretazione dei contratti, la comune intenzione delle parti deve essere ricercata innanzitutto prendendo in adeguata considerazione le parole e le espressioni della pattuizione, nel valore che esse assumono anche in base al collegamento logico tra le varie clausole (artt. 1362 e 1363 c.c.). In particolare, nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole, che maggiormente garantisce il perseguimento della finalità essenziale della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti (Cass. 26 gennaio 1999 n. 703 e Cass. 9 agosto 2000 n. 10500). In tale prospettiva, quando oggetto di interpretazione è un accordo collettivo aziendale, diventa indubbiamente potenzialmente rilevante, ai fini della individuazione dell'effettiva volontà delle parti, il significato che i termini utilizzati, e in genere la complessiva pattuizione, possono assumere sulla base del tenore e della portata della contrattazione nazionale con cui lo specifico accordo è destinato ad interagire (cfr. Cass. 27 giugno 1998 n. 6389 e Cass. 19 dicembre 1998 n. 12719).
Passando ad esaminare il procedimento interpretativo compiuto dal giudice di merito, deve rilevarsi che l'affermazione secondo cui le parti, al di là della terminologia usata, avevano inteso ridurre l'orario normale effettivo, cui i dipendenti in questione dell'azienda erano tenuti, riguarda un dato in sostanza non contestato dall'attuale ricorrente.
Il procedimento ermeneutico e la relativa motivazione risulta invece carente là dove era in questione il valore da attribuire alla specifica clausola contrattuale per cui sarebbe rimasto "fermo (...) l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi". Infatti, il giudice di merito ha attribuito alla clausola una portata restrittiva facendo riferimento a un'asserita genericità della stessa e giustificando il valore operativo alla medesima concretamente attribuito - e cioè l'invarianza della retribuzione per le prestazioni ordinarie - sulla base del fatto che lo stesso risultava convalidato dallo stesso comportamento dell'TA. Si tratta di una motivazione che non si confronta in maniera adeguata con il concreto tenore della clausola, in contrasto non solo con l'obiettivo della ricerca dell'effettiva intenzione delle parti, ma anche con l'esigenza della ricerca del significato che espressioni di rilievo potenzialmente tecnico (orario di lavoro, fini retributivi) possano assumere nel contesto di una clausola di accordo collettivo.
Nè sana tale carenza il riferimento alla corresponsione da parte dell'Atac di una retribuzione di base uguale a quella erogata precedentemente, perché tale comportamento nulla dice in merito all'esistenza o meno di una volontà delle parti nel senso della più comprensiva valenza della clausola, sostenuta dall'Atac. Il valore dei precedenti rilievi è rafforzato dal fatto della mancata considerazione, da parte del Tribunale, di disposizioni della normativa contrattuale collettiva di livello nazionale, specificamente richiamate nel ricorso, idonee ad evidenziare criteri predeterminati e analitici - facenti riferimento anche all'orario di lavoro - per la determinazione delle quote orarie della retribuzione (art. 15 del c.c.n.l., 23 luglio 1976, prodotto nel giudizio di merito e citato sia dalla ricorrente che, in parte, dai controricorrenti, secondo cui "gli importi orari della retribuzione di cui all'art. 6, dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e dei compensi di cui all'art. 14, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge, o di contratto nazionale o aziendale. Se l'orario contrattuale è individuato per settimana lavorativa, l'orario medio giornaliero si ottiene dividendo per 6 quello settimanale").
Neanche è stata presa in considerazione, in relazione alla ricerca dell'intenzione delle parti nel formulare la clausola in questione, la circostanza, già richiamata anche nei gradi di merito (e riscontrabile in specifica disposizione del citato art. 15 del c.c.n.l. del 1976, parimenti trascritta nel ricorso), che la contrattazione del settore autoferrotranviario sarebbe ricorsa a criteri meramente convenzionali ai fini della determinazione della quota giornaliera della retribuzione (e, di riflesso, anche di quella oraria), stante il suo computo, a partire dalla retribuzione mensile, sulla base del divisore 30 (al riguardo, cfr. Cass., Sez. un. 4 marzo 1988 n. 2260 e, più di recente, Cass. 15 aprile 1997 n. 3212). Quanto alle ampie considerazioni della azienda ricorrente in merito alle disposizioni della contrattazione nazionale che avrebbero riservato al relativo livello di contrattazione la competenza a disporre riguardo all'orario di lavoro, deve osservarsi che la mancata disamina da parte del giudice di merito di tale problematica, in connessione con il tenore, anche sul piano terminologico (impiego dell'espressione orario di servizio, con riferimento al nuovo minore orario), dell'accordo aziendale, è rilevante sotto il limitato profilo della insufficienza dell'indagine svolta ai fini della ricostruzione dell'intenzione delle parti.
Invece non può ritenersi fondata la tesi, secondo cui, qualora le parti dell'accordo aziendale avessero inteso operare una formale riduzione dell'orario di lavoro, la relativa pattuizione sarebbe addirittura nulla, perché in violazione con la riserva di competenza in materia alla contrattazione nazionale. Infatti, in caso di successione di contratti collettivi di diverso livello, l'eventuale conflitto tra le relative clausole contrattuali va risolto alla stregua dell'effettiva volontà delle parti contraenti, e non già secondo i principi di gerarchia e specialità (cfr. Cass. 3 aprile 1996 n. 3092. 4 aprile 1997 n. 2955 e 6 ottobre 2000 n.
13300). In questa sede di legittimità una nullità della pattuizione che fosse diretta a modificare l'orario di lavoro non può essere ipotizzata neanche d'ufficio, in riferimento all'art.
5-ter del d.l. 10 novembre 1978 n. 702, introdotto dalla legge di conversione 8
gennaio 1979 n. 1 (secondo cui "a partire dal 1^ marzo 1979 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione è fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria", e "gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli"). Infatti, dalla stessa memoria dell'Atac, con cui la questione è prospettata, si evince che la stessa coinvolgerebbe anche accertamenti di fatto non compiuti nel giudizio di merito (viene riferito che l'accordo aziendale del 1983 ha rappresentato l'attuazione di previsioni del c.c.n.l. 17 giugno 1982 e dell'accordo nazionale 20 maggio 1983, che avevano impegnato le istanze locali e aziendali ad attuare interventi per l'incremento dei livelli di produttività, con la possibilità di destinare una quota degli incrementi conseguiti al miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e di trattamento dei dipendenti). Può rilevarsi, infine, che non è giustificata l'osservazione della ricorrente (che appare in contrasto con la tesi di fondo circa la volontà delle parti di escludere in genere la rilevanza della riduzione dell'orario ai fini del calcolo di elementi retributivi), secondo cui, ove le parti avessero convenuto la riduzione dell'orario di lavoro e non dell'orario di servizio, la clausola in discussione avrebbe comportato necessariamente la riduzione della retribuzione in proporzione a due ore settimanali. Al riguardo è assorbente il rilievo che, quando si è in presenza di una retribuzione fissata su base mensile, una concordata riduzione dell'orario normale di lavoro non ha effetto sulla retribuzione normale.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata per gli evidenziati vizi di motivazione e di non osservanza dei criteri di ermeneutica contrattuale e deve essere rinviata ad altro giudice, che, preliminarmente, procederà, nel rispetto di corretti criteri, all'interpretazione degli accordi in questione. Rimangono assorbite le censure relative alle valutazione compiuta dal giudice di merito circa il contrasto dell'accordo, ove interpretato nel senso sostenuto dall'azienda, con le norme legali sul compenso del lavoro straordinario (rimanendo impregiudicate le relative questioni), poiché può ricorrersi ai criteri di interpretazione c.d. oggettiva (o integrativa) dei contratti di cui agli artt. 1366-1371 c.c. solo dopo l'adeguato esperimento dei criteri di interpretazione c.d. soggettiva, di cui agli artt. 1362-1365, funzionali alla individuazione della reale (o storica) volontà delle parti (Cass. 5 maggio 1984 n. 2209, 29 aprile 1994 n. 4121, 26 giugno 1996 n. 5893 13 maggio 1998 n. 4815, 23 novembre 1998 n. 11878, 28 aprile 1999 n. 4241, 11 agosto 1999 n. 8590, 2 aprile 2002 n. 4680).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003