Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10764 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME 0764 ITALIANO / REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 5526/00 Consigliere Cron. 28370 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Ud.28/05/02 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SP EL, HI TT, DI TE MA, AI EN, VI IS, AV LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DELL'ERBA, rappresentati e difesi dall'avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SPA, in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato 2002 2425 ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 631/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 29/06/99 R.G.N. 692/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 20 maggio 1999, il Tribunale di Bergamo confermava la sentenza del locale Pretore in data 3 ottobre 1997, appellata dai dipendenti dell'Ente Poste Italiane s.p.a. IA RA, OR CH, MM Di AT, VI SA, TT IV e LV FA, con la quale era stata respinta la domanda di costoro volta al riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nel profilo di quadri di 1° livello, per avere svolto le relative mansioni per oltre tre mesi e la RA per oltre sei mesi, in luogo di quello di 2° livello loro attribuito. Ha ritenuto il Tribunale che il c.c.n.l. di categoria classifica tutto il personale in relazione al diverso grado di partecipazione al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto ed alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale in quattro aree funzionali (area di base;
area operativa;
area quadri di 2° livello;
area quadri di 1° livello), prescindendo dalle tradizionali "categorie" codicistiche previste dall'art.2095 c.civ.. Ciascuna delle due aree quadri era poi descritta da apposita declaratoria (artt.44 e 45 c.c.n.l.) che differenziava sensibilmente le mansioni dei rispettivi appartenenti e il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. L'art.38 del c.c.n.l. dedicato ai quadri, prevede (punto 7°) che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del pesto, 552600.doc 3 diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi. Tale disposizione, peraltro, secondo la tesi dei lavoratori, non sarebbe loro applicabile, in quanto il passaggio da un livello inferiore a quello superiore dell'unica categoria dei Quadri sarebbe regolato dall'art.37 c.c.n.l. il quale richiama l'art.2103 c.civ., per cui la promozione automatica avviene al superamento dei tre mesi, mentre il superamento dei sei mesi è richiesto per i passaggi da una categoria all'altra. Questo assunto è stato disatteso dal Tribunale, in presenza dell'inquadramento unico contrattuale in aree funzionali, caratterizzate dalle rispettive declaratorie, introdotto dalla contrattazione collettiva, di talché le aree 3, (quadri di secondo livello) e 4 (quadri di primo livello) non rappresentavano semplicemente due livelli all'interno di un'unica categoria o qualifica, bensì due distinte ed autonome aree funzionali classificatorie, alle quali corrispondevano mansioni nettamente diverse sotto il profilo della preparazione e delle capacità professionali richieste. Ne conseguiva che, anche per il passaggio dal secondo livello al primo livello dei quadri, sarebbe occorso per la promozione automatica il superamento del semestre di attribuzione delle relativa mansioni. Nel merito, nessuno degli appellanti aveva dato prova di svolgimento continuo delle mansioni superiori per oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. (26 novembre 1994) e comunque per causa diversa dalla sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i lavoratori con unico motivo. 552600.doc 4 Resistono le POSTE ITALIANE s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo di ricorso, i lavoratori deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 2095 e 2103 del codice civile nonché degli artt.2 e 6 della L.190 del 13 maggio 1985. Sostengono, richiamandosi alla sentenza n.4516 del 5 maggio 1999 di questa Corte, che la classificazione del personale in quattro aree è funzionale alla identificazione delle mansioni proprie di ogni profilo, le quali rimangono in ogni caso riconducibili, per l'individuazione del complesso normativo di riferimento, ad una delle quattro qualifiche legali degli operai, impiegati, quadri o dirigenti. In particolare, la categoria dei quadri, configurata dalla legge 190/1985 come intermedia tra quella degli impiegati e i dirigenti, costituiva una categoria unica, sicché l'art.6 della stessa legge ult. cit. andava interpretato nel senso che esse riguarda la sola ipotesi di passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri o a quella dei dirigenti da una categoria inferiore nell'ambito delle quattro categorie codificate dall'art.2095 c.civ. e non anche per l'acquisizione di un livello superiore nella medesima categoria. L'art.6 della stessa legge 190/1985 che, in deroga al disposto dell'art.2103 c.civ., demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere un periodo superiore ai tre mesi per l'acquisizione definitiva delle mansioni descritte dall'art.2 non era suscettibile di interpretazione estensiva, in quanto derogatoria al principio generale di cui all'art. 13 dello 552600.doc 5 Statuto dei lavoratori. Inoltre, l'art.38 c.c.n.l. definisce la categoria dei quadri con diffusa descrizione della categoria, senza alcuna distinzione tra i differenti livelli di inquadramento, successivamente delineati dagli artt.44 e 45. Il diritto al superiore inquadramento derivava ai ricorrenti dalla circostanza che essi si trovavano già in possesso della qualifica legale e contrattuale di quadro intermedio e svolgevano le relative mansioni al momento dell'assegnazione al profilo superiore di quadro di primo livello. A conferma della sufficienza dell'esercizio delle mansioni superiori per oltre tre mesi per la promozione automatica, vi era una disposizione in data 19 dicembre 1997 (che richiamava direttive dell'Area Personale ed Organizzazione Centrale) con la quale il direttore di sede della Lombardia ribadiva che le assegnazioni a mansioni superiori di personale inquadrato in Area Quadri di II° livello non avrebbe dovuto superare i 90 giorni. Conclusivamente, sarebbe stato evidente che l'interpretazione dell'art.38 c.c.n.l. da parte del Tribunale contrastava con l'art. 1362 c.civ. per omessa considerazione del comportamento complessivo delle parti e dello stesso riconoscimento del diritto ad opera del datore di lavoro. Ininfluente era l'affermazione secondo cui i ricorrenti non avrebbero assolto all'onere di provare lo svolgimento di funzioni superiore non per sostituzione di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto in quanto tale prova negativa non era dovuta a fronte della mancata contestazione del fatto, in modo dettagliata ed organica, da parte delle Poste, sicché il giudice di prima istanza non aveva ritenuto di istruire la causa sul punto, avendo i difensori dichiarato che la sola materia del contendere era solo quella sottoposta attualmente al giudizio di legittimità. Vi 552600.doc 6 Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato, successivamente alla pronuncia richiamata dal Tribunale, che l'art. 6 della legge n.190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria) sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti (Cass., 6 luglio 2001, n.9165). Con detta pronuncia la Corte ha sottoposto a criticale diverse conclusioni cui era in precedenza pervenuta con la sentenza 5 maggio 1999, n.4516, citata dal Tribunale (alla quale era seguita altra analoga n.8166 del 2001), e il nuovo indirizzo si è consolidato con ulteriori recenti pronunce in corso di pubblicazione, sicché il contrasto può dirsi, nei termini anzidetti, risolto all'interno di questa Sezione. Questo Collegio ritiene di attenersi al nuovo indirizzo, considerato come non esistano nella legge elementi testuali che possano confortare la lettura in senso restrittivo del potere della contrattazione collettiva di determinare un più lungo periodo di attribuzione delle mansioni superiori ai 552600.doc 7 fini della promozione automatica, non essendovi valide ragioni di ordine logico-sistematico per ritenere che la stessa possa stabilire un termine superiore ai tre mesi per il solo caso in cui alle mansioni superiori (di quadro o di dirigente di qualsiasi livello) sia adibito un dipendente inquadrato nella categoria operaia o impiegatizia (o anche di quadro relativamente a mansioni dirigenziali), e considerato, altresì, che un determinato livello della categoria di quadro o di dirigente può essere, per professionalità e grado di responsabilità, altrettanto distante per un lavoratore già appartenente alla categoria di quanto non lo sia il livello inferiore di quadro rispetto alla qualifica massima di un impiegato. E' quindi compito del giudice di merito, al quale spetta istituzionalmente l'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, verificare nel caso concreto il contenuto della disciplina collettiva e, a tale proposito, il Tribunale di Bergamo si è diffuso particolarmente con argomenti immuni da vizi logici o giuridici, i soli per i quali la pronuncia potrebbe essere sottoposta al vaglio di legittimità. Rileva la Corte come, con procedimento logico e giuridico del tutto corretto, il Tribunale ha posto in evidenza la notevole distanza dei due livelli di quadri, con riguardo alla qualificazione professionale delle mansioni e delle relative responsabilità rispettivamente attribuite, anche (ma non solamente) in relazione alle dimensioni delle unità organizzative affidate e dei titoli di studio (ed iscrizione ad albi professionali) richiesti. Inoltre, il giudice di appello ha desunto dal particolare inquadramento unico del personale in aree funzionali definite dalle rispettive declaratorie - di talché le due aree in cui si suddividono i quadri non potevano 552600.doc 8 considerarsi semplicemente due livelli all'interno dell'unica categoria o qualifica, ma due distinte aree funzionali classificatorie alle quali corrispondono mansioni nettamente diverse, come sopra detto - l'applicabilità della disciplina contrattuale concernente il passaggio per espletamento della superiori mansioni da un categoria ad altra superiore. E ciò con la previsione, a norma dell'art.38, comma 7 del c.c.n.l., di un lasso di tempo superiore a quello ordinario, in ragione della particolare delicatezza ed importanza delle mansioni affidate (sui limiti di deducibilità in cassazione di doglianze attinenti alla interpretazione dei contratti collettivi, cfr. ex multis, cfr. Cass.29 aprile 1999, n.4310; 11 giugno 1999, n.5767; 18 marzo 1997, n.2354; 27 gennaio 1997, n.435; 16 gennaio 1996, n.326; 3 ottobre 1984, n.8006). Le considerazioni svolte, assorbenti di ogni altro profilo di censura, impongono, conclusivamente, di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 28 maggio 2002. IL PRESIDENTE leemein fer IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE E T 552600.doc 9 R O D