Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ove la stessa sia priva della indicazione della residenza e dell'ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Tale carenza, infatti, impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l'ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma dell'art.666, comma 5, cod.proc.pen. D'altra parte, la mancanza di una stabile residenza non consente neppure il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità della istanza adottata "de plano" a norma dell'art.666, comma 2, cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6584 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 22/12/1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N. 6584
3. " Giovanni SILVESTRI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N. 25555/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC NA n. 30.1.1965 a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) avverso il decreto in data 5.5.1998 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
O S S E R V A:
IC NA ricorre per cassazione avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 5.5.1998, che, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Denuncia carenza di motivazione e violazione di legge in quanto era stato ravvisato difetto dei presupposti della misura alternativa per mancanza delle indicazioni minime necessarie, in particolare in ordine alla residenza ed all'inserimento lavorativo. Quest'ultimo non è infatti requisito necessario per la concessione dell'affidamento, mentre la ricorrente è reperibile presso un campo nomadi. In ogni caso, illegittima doveva ritenersi la pronuncia di inammissibilità "de plano": se sentita secondo le ordinarie forme camerali, avrebbe potuto fornire i chiarimenti necessari. Il ricorso è manifestamente infondato. La mancata indicazione della residenza e dell'ambiente di inserimento (lavorativo o meno) impedisce infatti la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l'ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi territoriali ai sensi del co. 5 dell'art. 666 C.P.P.. D'altra parte, essendo l'affidamento attuato mediante il necessario supporto e il costante controllo del servizio sociale e del Magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali (artt. 47, co. da 8 a 10, L.26.7.1975 n. 354 e 91, co. 2 e da 4 a 9, D.P.R. 29.4.1976 n. 431), è
evidente che la mancanza di stabile residenza non ne consentirebbe lo svolgimento. Difettando pertanto i presupposti di legge, correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità "de plano", come previsto dall'art. 666.. co. 2, C.P.P.. Nè ciò pregiudica la possibilità di ulteriore richiesta ove corredata dei necessari elementi di valutazione;
infatti le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione sono formulate allo stato degli atti e precludono la ripresentazione dell'istanza solo se priva di elementi di novità rispetto alla precedente (cfr. Cass., Sez. I, 23.3.1994, Chianetta.).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999