Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5564
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell' art. 1064 cod. civ. il transito per "l'utilitas" del fondo dominante è libero e comodo; ne' viola l' art. 833 cod. civ. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.

Commentario1

  • 1Comportamenti contrari a una servitù
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 giugno 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5564
Data del deposito : 13 aprile 2001

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