Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell' art. 1064 cod. civ. il transito per "l'utilitas" del fondo dominante è libero e comodo; ne' viola l' art. 833 cod. civ. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.
Commentario • 1
- 1. Comportamenti contrari a una servitùAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO EL, AS JA TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato PENZAVALLI IA, che li difende unitamente all'avvocato MANILDO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA IA, GI IU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1744/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 31/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 17.10.86 AR IO e UL PO - premesso d'esser proprietari d'un fondo gravato da servitù di passaggio in favore di finitimo fondo appartenente ad IS RU e AR MA - convenivano costoro in giudizio innanzi al tribunale di Treviso onde farne accertare il loro diritto a recintare il proprio fondo mediante apposizione d'un cancello le cui chiavi fossero in possesso anche dei RU-MA.
Costituitisi, i convenuti contestavano il fondamento dell'avversa pretesa e chiedevano respingersi la domanda.
Con sentenza 21.3.94 l'adito tribunale accoglieva la domanda riconoscendo agli attori il diritto d'apporre un cancello all'entrata della strada oggetto di servitù, con l'obbligo di consegnarne le chiavi ai convenuti.
Avverso tale decisione i RU-MA proponevano appello deducendo l'omessa considerazione, ad opera del primo giudice, sia di quanto stabilito dal titolo costitutivo della servitù, sia dello stato dei luoghi, dal cui esame si evinceva chiaramente come nessuna utilità sarebbe potuta derivare agli attori dalla recinzione e dal l'apposizione del cancello, mentre la semplice consegna delle chiavi non sarebbe servita ad escludere la scomodità per il fondo dominante, onde concludevano per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituivano i IO-PO contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza 31.10.97 la corte d'appello di Venezia - ritenuto che fosse incontestabile il diritto del proprietario del fondo servente a recingerlo, purché dalla chiusura non derivassero restrizioni al contenuto della servitù e si adottassero mezzi idonei ad assicurare al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto;
che, nella specie, considerata la situazione dei luoghi, la sola consegna delle chiavi del cancello non fosse sufficiente ad evitare un aggravio per i titolari della servitù; che, conseguentemente, all'apposizione del cancello dovesse accompagnarsi l'inserimento di dispositivi idonei a consentirne l'apertura dall'interno del fondo dominante - nel confermare la sentenza di primo grado, ne integrava le statuizioni ponendo a carico degli appellati IO e PO l'obbligo di munire a proprie spese il cancello di citofono e di dispositivi di apertura a distanza manovrabili dal fondo dominante. Avverso tale sentenza IS RU e AR MA proponevano ricorso per cassazione con tre motivi illustrati anche da successiva memoria.
Gli intimati non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1063 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. - si dolgono che la corte territoriale abbia completamente ignorato il disposto dell'art. 1063 c.c., giudicando senza tener conto di quanto convenuto tra le parti al momento della costituzione della servitù di passaggio, in particolare omettendo di rilevare come, nel caso in esame, il contratto assicurasse al fondo dominante il massimo grado possibile di utilitas, la maggiore comodità possibile, proprio con riferimento alla destinazione di esso risultante dal titolo. Il motivo non merita accoglimento.
La questione non è stata sollevata nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, dall'esposizione in fatto e dalla motivazione della sentenza impugnata che, decidendo sul motivo di gravame con il quale erasi contestato che il primo giudice avesse "ignorato completamente quanto risulta dal titolo costitutivo della servitù", ha preso in esame argomentazioni degli appellanti relative alla giacitura della casa rispetto al percorso della strada, mentre nessun riferimento ha fatto a questioni concernenti l'estensione e le modalità d'esercizio della servitù quali risultanti dall'art. 11 del contratto. Orbene, contro la sentenza non è stata formulata censura per omessi esame e pronunzia su questione siffatta, ma solo di omessa considerazione del titolo costitutivo della servitù dall'esame del cui art. 11 avrebbe dovuto trarre argomento per affermare il riconoscimento pattizio d'un'utilitas del massimo grado in ragione della destinazione del fondo dominante, pure risultante dal titolo, in favore d'essi deducenti, il che lascia intendere, tenuto conto di quanto evidenziato in ordine a quanto risulta dalla sentenza impugnata, che la questione non abbia formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito.
Ne consegue che l'asserzione sulla quale si basa la tesi in discorso resta incontrollata ed incontrollabile, attesa la natura del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte.
Come questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.3.99 n. 4852). È, poi, appena il caso di rilevare, ad abundantiam, come la proposta questione, attenendo evidentemente all'interpretazione del titolo, avrebbe dovuto esser dedotta sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e non del diritto che quell'interpretazione avrebbe dovuto, se del caso, accertare.
Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando falsa applicazione degli artt. 841 e 1064 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - si dolgono che la corte territoriale non abbia tenuto conto della rinuncia alla facoltà di chiusura da parte degli originari proprietari del fondo servente risultante dal contratto, rinuncia vincolante anche per la controparte, nella sua qualità di successore a titolo particolare e non vietata dalle citate disposizioni. Il motivo non merita accoglimento.
Vale, infatti, anche riguardo alla questione di cui trattasi, quanto già rilevato per quella prospettata con il precedente motivo, giacché l'argomento d'una pretesa rinunzia pattizia da parte dell'originario proprietario del fondo servente ad esercitare la facoltà di chiusura del fondo non risulta abbia formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito;
ne' i ricorrenti denunziano che su tale questione, pur espressamente prospettata al giudice di secondo grado, quest'ultimo abbia omesso di pronunziarsi, in quanto sostengono solo che, ove avesse esaminato il titolo, avrebbe dovuto desumerne la rinunzia de qua.
La questione è, dunque, nuova è pertanto, come si è già evidenziato, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità; non senza considerare che anch'essa, implicando interpretazione del titolo, doveva essere dedotta sotto il profilo della violazione delle norme d'ermeneutica contrattuale e non sotto quello della violazione dei diritti desumibili dal contratto. Con il terzo motivo i ricorrenti - denunziando contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per illogicità manifesta in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 1067 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - si dolgono che la corte territoriale abbia motivato illogicamente e contraddittoriamente la decisione assunta, in merito alla predisposizione dei dispositivi e del citofono, ritenendo erroneamente che tali mezzi conservassero inalterate le preesistenti condizioni di esercizio della servitù e senza tenere in alcun conto l'ampio grado di comodità garantito dal titolo e goduto sino al momento dal fondo dominante;
abbia erroneamente applicato l'art. 1067 c.c. il quale vieta al proprietario del fondo servente di rendere
"più in comodo" l'esercizio della servitù.
Il motivo non merita accoglimento.
Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. dev'essere dedotto - a pena d'inammissibilità del motivo, giusta l'espressa previsione dell'art. 366 n. 4 c.p.c. - mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle questioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza delle altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione delle prime alle seconde o la sola enunciazione del principio assuntivamente violato. Nella specie, i ricorrenti non svolgono alcuna argomentazione in diritto volta a dimostrare la dedotta violazione, da parte del giudice del merito, dell'artt. 1067 c.c.. Avrebbero dovuto, infatti, i ricorrenti anzi tutto dedurre e dimostrare che l'esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà attribuita a tutti i proprietari di fondi dall'art. 841 c.c., riconosciuto legittimo da parte della corte territoriale pur in presenza d'una servitù di passaggio sul fondo servente stesso, dovesse, per contro, essere considerato illegittimo per contrasto con il disposto dell'invocato art. 1067 c.c., ciò che non hanno fatto, ne', d'altronde, avrebbero potuto fondatamente fare. Va, infatti, considerato che l'art. 841 c.c., nel riconoscere una facoltà direttamente intesa alla tutela della proprietà, al contempo indirettamente consente la salvaguardia di diritti della personalità, quali la sicurezza e la riservatezza, che ad una valutazione ponderata non possono non prevalere sui diritti di solo contenuto utilitaristico;
che, ancora, l'art. 1064 c.c. contiene un'espressa affermazione della possibilità di conciliare l'esercizio della facoltà di chiudere il fondo con l'esercizio del diritto di servitù di passaggio sullo stesso, ponendo la sola condizione del mantenimento del transito libero e comodo;
che, inoltre, l'onere dell'astensione dagli atti emulativi, posto dall'art. 833 c.c. ed estensibile a tutti i titolari di diritti reali di godimento, postula l'insussistenza, in positivo, d'un apprezzabile vantaggio ed, in negativo, d'uno svantaggio parimenti apprezzabile;
che, infine ma non da ultimo, il principio del contemperamento degli opposti interessi del proprietario del fondo servente e del titolare del diritto di servitù su di esso - desumibile dalle previsioni degli artt. 1064 sec. co., 1065, 1067 sec. co. c.c., per i quali l'uno e l'altro debbono tener conto delle reciproche esigenze nell'esercizio dei relativi diritti - non può ad oggi non essere interpretato anche alla luce degli "inderogabili doveri di solidarietà" per i quali, riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione tra i principi regolatori fondamentali delle relazioni sociali, si pone a carico di ciascuna delle parti di qualsivoglia rapporto un dovere d'autoresponsabilità, indipendente dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da espresse previsioni normative, imponendole d'agire in guisa da preservare gli interessi dell'altra ed, a maggior ragione, d'astenersi dall'ostacolarne senza giustificato motivo l'esercizio dei diritti.
Tutte le svolte considerazioni conducono ad escludere che, in linea di principio, l'esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà di recinzione dello stesso comporti necessariamente una situazione d'incompatibilità con l'esercizio da parte del proprietario del fondo dominante del diritto di servitù di passaggio e che, pertanto, affermazione in tal senso da parte del giudice del merito, il quale abbia motivatamente privilegiato la sicurezza dell'uno rispetto al relativo incomodo dell'altro, integri di per sè una violazione dell'art. 1067 c.c. censurabile in sede di legittimità.
La soluzione delle controversie in materia si sposta, dunque, sul piano della motivazione, incombendo al detto giudice l'onere d'adeguatamente valutare la situazione di fatto onde accertare se l'ingresso al fondo servente sia conservato adeguatamente libero e comodo, nonostante la recinzione, al titolare della servitù di passaggio, in altri termini se la modifica della preesistente modalità d'esercizio del suo diritto comporti per questi uno svantaggio veramente apprezzabile, tale da consentirgli d'astenersi dalla doverosa considerazione dei pur validi interessi della controparte e d'opporre un giustificato motivo alla loro realizzazione.
Sotto tale profilo la censura mossa, nella specie, dai ricorrenti all'impugnata sentenza risulta inammissibile ancor prima che infondata.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., debba contenere a pena d'inammissibilità, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c., la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione - com'è, appunto, per quello in esame - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al giudice del merito d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, contestandosi al giudice del merito l'omessa valutazione di circostanze ritenute dai ricorrenti favorevoli alla loro tesi, onde già sol per questo inammissibile in considerazione dei sopra richiamati principi, appare anche infondato, dacché la motivazione fornita dal giudice del merito all'assunta decisione risulta idonea e sufficiente, giusta la "concisa esposizione dei motivi" richiesta dall'art. 132 n. 4 c.p.c., essendovi prese in considerazione e comparativamente valutate le possibili implicazioni e soluzioni della questione controversa - tant'è che vi si è ritenuto d'integrare la sentenza di primo grado, onde meglio contemperare gli interessi d'entrambe le parti, riconoscendo, conformemente alla prevalente giurisprudenza, la modesta entità del disagio arrecato all'esercizio della servitù ove, oltre alla dazione delle chiavi, gli appellati si accollassero anche l'onere d'installare e fornire dispositivi d'apertura automatica e citofonico - onde la decisione adottata, che ne rappresenta la logica conseguenza, costituisce valido giudizio di fatto che, essendo rimesso all'esclusiva competenza di detto giudice, è insuscettibile di censura in sede di legittimità ove, come appunto nella specie, adeguatamente motivato.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001