Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
La trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, non comporta, nel caso in cui sia stata omessa la riproduzione fonografica dell'atto, la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. e, pertanto, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2013, n. 16717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16717 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
I 1 67 17/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente Dott. UMBERTO GIORDANO N. 8312013 - Consigliere - Dott. UMBERTO ZAMPETTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARCELLO ROMBOLA' N. 39436/2012 - Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO N. IL 02/06/1981 avverso l'ordinanza n. 1110/2012 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 06/08/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M. Guiseppia Fodaromi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udit ifdifensore Avv.; Castronovo OV, che ha chiesto l'accoglimiento del ricons. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 6.8.2012 il Tribunale del riesame di Palermo, adito a norma dell'art.309 cod.proc.pen., annullava la misura cautelare disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di GI DA limitatamente alla aggravante prevista dall'art.7 I. 12.7.1991 n.203 contestata per i reati di cui ai capi w) ×) y); confermava la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati previsto da:capo a) art.416 bis cod.pen. per avere partecipato all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra operante nella provincia di Agrigento, in particolare per avere curato la riscossione delle somme provenienti dalle varie attività estorsive ( parte delle quali destinate al sostentamento dei detenuti di spicco di Cosa nostra) e per aver posto in essere atti intimidatori, imposizione di personale e richieste estorsive agendo sotto l'egida di RI CO, capo della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro, e AR OV capo della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta;
capo w) reato di concorso in rapina aggravata ai danni del supermercato Pick Up;
capo x) concorso nella detenzione e porto illegale di una pistola utilizzata per la commissione dei reati di rapina aggravata e lesioni personali;
capo y) concorso in lesioni personali aggravate dall'uso di una pistola commesse ai danni di GA IU, padre della cassiera del supermercato, attinto al piede da un colpo di arma da fuoco allorché tentava di reagire contro i rapinatori. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per i seguenti motivi: 1) preliminarmente reitera l'eccezione, rigettata dal Tribunale del riesame, secondo cui alla inutilizzabilità dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente per omessa fonoregistrazione del medesimo ai sensi dell'art. 141 bis cod.proc.pen. deve seguire la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di applicazione della misura coercitiva a norma dell'art.309 comma 10 cod.proc.pen. per omessa trasmissione della fonoregistrazione, essendo stato trasmesso il solo verbale in forma riassuntiva;
2) reitera l'eccezione di nullità del decreto di intercettazione emesso dal pubblico ministero per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza richieste dall'art.267 comma 2 cod.proc.pen. e dei successivi decreti di proroga 3) erronea 1 applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione al reato previsto dall'art.416 bis cod.pen.: il Tribunale del riesame si è limitato alla allegazione di svariate intercettazioni telefoniche e alla trasposizione di dialoghi senza assolvere l'obbligo di motivazione ad esso spettante, omettendo di delineare l'eventuale ruolo attivo eventualmente ricoperto dall'odierno giudicabile e deducendo la partecipazione dello stesso alla consorteria mafiosa esclusivamente dal ruolo ricoperto in occasione della rapina posta in essere ai danni del supermercato Pick Up;
i rapporti di conoscenza e frequentazione con soggetti ritenuti esponenti di Cosa nostra non possono far automaticamente ritenere che anche il ricorrente sia intraneo al sodalizio mafioso;
4) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai capi w) ×) y): le conversazioni telefoniche forniscono elementi di sospetto ma non circostanze decisive per ritenere l'indagato concorrente nel reato di rapina;
5) vizio di motivazione, stante l'insussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod.proc.pen. ai fini dell'applicazione della presunzione iuris tantum stabilita dall'art.275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione al delitto previsto dall'art.416 bis cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.Come rilevato dal Tribunale del riesame, il verbale riassuntivo dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato è stato ritualmente trasmesso nei termini previsti dall'art.309 comma 5 cod.proc.pen.; di conseguenza non ricorre la causa di inefficacia della misura cautelare stabilita dall'art.309 comma 10 cod.proc.pen..In ogni caso l'inosservanza dell'art. 141 bis cod. proc. pen., per mancata riproduzione fonografica dell'interrogatorio dell'indagato detenuto, non può essere parificata al mancato compimento dell'interrogatorio e non determina, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare a norma dell'art. 302 stesso codice, dato che la sanzione dell'inutilizzabilità riguarda unicamente gli effetti probatori e non invece gli altri effetti che all'atto si ricollegano. (Sez. 1, n. 1800 del 19/03/1996, De Bari, Rv. 204681).
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'eventuale difetto di 2 motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del Giudice delle indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualsivoglia discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza. (Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin e altri, Rv. 247266).
3.Con riguardo alla contestazione del delitto associativo il Tribunale del riesame ha indicato, quali indizi a carico, la partecipazione attiva di GI, nella vicenda relativa alla imposizione di macchinette video poker nel bar Baby NA desunta dalle intercettazioni telefoniche e dal servizio di osservazione;
ha ritenuto il coinvolgimento dell'indagato nella riscossione delle somme provento dell'attività estorsiva sulla base, in particolare, dei seguenti dati: contatti telefonici del 20.3.2011 intercorsi tra IN, AP, GI ed altro soggetto non identificato finalizzati al recupero di una somma di denaro che poi GI deve consegnare a IN;
conversazioni dal 21 al 26 marzo 2011 finalizzate alla consegna di denaro da GI a IN;
contatti telefonici del 8 e 9 maggio 2011 finalizzati alla consegna di denaro da GI a AP che a sua volta doveva provvedere alla consegna a IN LU;
ha rilevato frequentissimi contatti di GI con IN e gli altri sodali. A fronte dei dati probatori specificamente illustrati nel provvedimento impugnato, le censure contenute nei motivi di ricorso risultano generiche o infondate, avendo il Tribunale del riesame evidenziato le mansioni, inerenti all'attività estorsiva, svolte dal ricorrente nell'ambito della consorteria mafiosa ed i corrispondenti elementi di prova.
4. Con riferimento al concorso nei reati di rapina aggravata ai danni del supermercato, detenzione e porto di una pistola cal.7,65 e ferimento del padre della cassiera ( capi w,x,y), il Tribunale del riesame ha indicato i seguenti gravi indizi: intercettazioni telefoniche da cui risulta che GI DA, unitamente ai coimputati IN LU, AP Pietro e BI LU, nella giornata precedente avevano organizzato la rapina, per la cui realizzazione era stata utilizzata, previa asportazione della targa, la motocicletta Yamaha nera di proprietà di GI, ugualmente 3 identificato in base al numero di telaio della motocicletta;
servizio di osservazione da cui risultava che poche ore prima della rapina vi era stato un incontro tra i quattro indagati. Il procedimento logico seguito dal giudice cautelare per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione del ricorrente alla rapina al supermercato non presenta alcun "automatismo argomentativo", ma si basa su dati fattuali specifici ( quali l'impiego della moto di proprietà del ricorrente); il motivo di ricorso, secondo cui i dati processuali evidenziati dal Tribunale del riesame non possono essere elevati al rango di gravi indizi di colpevolezza, non prospetta alcun vizio di legittimità del provvedimento ma costituisce un apprezzamento di merito alternativo, non suscettibile di essere valutato nel giudizio di legittimità.
5.In riferimento alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame, oltre a richiamare le presunzioni previste dall'art.275 comma 3 cod.proc.pen. valevoli in riferimento alla contestazione del delitto previsto dall'art.416 bis cod.pen., ha concretamente valutato, con argomentazioni prive di vizi logici, la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove, del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. I motivi di ricorso proposti in proposito non individuano vizi di legittimità del provvedimento impugnato, ma sviluppano considerazioni di merito difformi rispetto a quelle formulate dal giudice cautelare. A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente GI DA deve essere condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell' istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94 comma 1 ter norme att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 12.3.2013 POSITATA ☐ CANCELLERIA Estensore Presidente 1 2 APR. 2013 IU Locatelli Umberto Giordano Muidu Loculia G. IL CANCELLIERE nia Paiella