Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2013, n. 16717
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Sentenza 12 marzo 2013

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La trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, non comporta, nel caso in cui sia stata omessa la riproduzione fonografica dell'atto, la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. e, pertanto, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2013, n. 16717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16717
    Data del deposito : 12 marzo 2013

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