CASS
Sentenza 11 maggio 1987
Sentenza 11 maggio 1987
Massime • 1
Nel caso di declaratoria di delinquenza abituale, l'applicazione della misura di sicurezza (nella specie Colonia agricola) deve essere ordinata "previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" e ciò perché l'art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663 (modifiche all'ordinamento penitenziario) ha abrogato l'art. 204 cod. pen. (pericolosità sociale presunta). ( V mass n 175501).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/1987, n. 8781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8781 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1987 |
Testo completo
1 8
7
8 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 11.5.87 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1119
Dott. Presidente GIOVANNI MEO 1. Dott. FRANCESCO SOMMELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » RU EL NN » N. 7846/87
3. » ORESTE IN
DO LI
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RB NC n. a Padova
il 30.3.42
16.10.86 della Corte di Appello avverso la sentenza di Bologna
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. IN O.
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. GIOVANNI TRANFO
che ha concluso per dichiararsi manifestamente infon-
data la censura di incostituzionalità prospettata con il motivo aggiunto, rigetto nel resto il ricorso.
Udit i difensor
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In data 8.7.1980 il Tribunale di Ferra
ra dichiarava AR LO colpevole dei rea
ti di cui al capo 1 (ricettazione continuata), al capo 2 (falso continuato in assegni ex artt. 81,
476, 485 e 491 C.P.) per fatti commessi fino al
19.6.1978 e, previa unificazione dei predetti rea 3
ti ex art. 81 C.P., lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione e lire 700.000 di multa.
In data 15.11.84, il Tribunale di Ferra
ra dichiarava il AR colpevole del reato di ri cettazione per fatti avvenuti nel novembre 1978 e,
ritenuta la ipotesi lieve di cui al cpv. dell'art.
due di re 648 C.P., lo condannava alla pena di mesi clusione e lire 100.000 di multa.
In data 19.4.83 il Tribunale di Ferrara
dichiarava il AR colpevole di un unico rea to di ricettazione (commesso fino all'agosto 1979) velion e...previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione e lire 500.000
di multa con dichiarazione di delinquente abituale ed assegnazione, a pena espiata, ad una colonia agri cola per anni due (condonato un anno di reclusione e l'intera multa). Dichiarava N.D.P. nei confronti del AR in ordine al reato di appropriazione indebita (esclusa l'aggravante contestata), di fal so in titolo di credito e di truffa per mancanza di querela.
In data 16.10.1986 la Corte di Appello di Bologna,
dopo avere riuniti i procedimenti sopra specificați
e ritenuta la continuazione fra tutti i reati ascrit 4
варени ti al AR, riducevaval medesimo, con le già
concesse attenuanti generiche, ad anni uno e mesi
sei di reclusione e lire 600.000 di multa con revo ca dell'indulto concesso con sentenza 19.4.83 del tribunale di Ferrara, confermando nel resto la im pugnata sentenza,
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato il cui difensore lamentava la mancata applicazione della continuazione con altri reati già giudicati con
_sentenze passate in giudicato nonchè difetto di mo tivazione per la denegata concessione dell'attenuan te di cui all'art. 62 n. 4 C.P. per il reato di ri cettazione di moduli di assegni. Veniva inoltre
_eccepita l'illegittimità della revoca dell'indulto
_e l'errata applicazione della misura di sicurezza conseguente alla dichiarazione di delinquenza abi tuale presunta, circa la quale soll questione di incostituzionalità degli artt. 102 e 109 C.P.
Le doglianze sono parzialmente meritevoli di acco glimento.
In riferimento alla denegata continuazione fra i reati di cui al presente giudizio e quelli di cui alle condanne indicate dalla difesa e relativi a sentenze già passate in giudicato, anche se in ef fetti non sussiste un largo intervallo di tempo 5LO
fra la commissione dei medesimi, correttamente i giudici di seconda istanza, sia pure con sintetica motivazione, hanno escluso il vincolo di cui allò
art. 81 cpv. C.P. in base alla diversità degli sta ti circostanziali delle condotte dell'imputato.
D'altra parte, in tema di continuazione, la costan-
te giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha in segnato che le singole azioni devono fin dal primo momento esser comprese nel disegno criminoso e cioè
fin da quando si commette la prima azione, non es-
sendo sufficiente il criterio dell'identità tempora
Tullon! le sul quale ha esclusivamente insistito il ricorren te senza aggiungere ulteriori argomentazioni, non tenendo conto che l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con l'abitualità al delitto
о con un programma generico di attività delinquen-
ziale.
Accoglibile è invece il secondo motivo di gravame poichè non è da condividersi la decisione della Cor
te bolognese che ha ritenuto di non concedere la
attenuante ex art. 62 n. 4 C.P. per i reati di ri-
cettazione "in considerazione del non irrilevante pregiudizio economico, connesso anche agli adempi-
menti conseguenti imposti all'Istituto, arrecato a la parte lesa". 6 Invero, come da recente e già consolidato indiriz zo giurispruedenziale di questa Corte Suprema (cfr.
Sezioni Unite, 21.11.84 in Mass. Uff. 1984, m.
166.806 e 166.807%; Cass. II Sez., 21.5.85, ric. Costantini in Mass. Uff. 1985, 169.349), in mate-
ria di moduli di assegni bancari in bianco, si tiene conto solo del valore economico dei moduli stessi come conseguenza immediata e diretta del reato, non rilevando che la cosa venga usata per compiere successive azioni integranti altri reati perchè si versa in autonoma tematica circostanzia
1. Il terzo motivo, riflettente la pretesa ille-
gittimità della revoca dell'indulto disposta dal tribunale di ferrara con sentenza 19.4.83, è da disattendersi perchè, come osservato dai giudici di appello, la dichiarazione di delinquenza abitua le sul delitto è ostativa alla concessione del condono ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 18.11.81 n. 744 determinando così la conseguente revoca ex
art. 10 del citato decreto operante anche per il delitto continuato.
In relazione al quarto motivo devesi dare atto che i giudici di seconde cure nel confermare la declaratoria di delinquenza abituale nei riguardi del AR hanno altresì confermato nel resto 7
l'applicazione della misura di sicurezza della co lonia agricola che, per la nuova disposizione con tenuta nell'art. 31 della legge 10.10.86 n. 663
(modifiche all'ordinamento penitenziario) e relati va abrogazione dell'art. 204 C.P. deve però essere '
ordinata "previo accertamrnto che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolo sa".
Tale stato di cose comporta quindi la nullità del la impugnata sentenza limitatamente alla applica-
zione della suddetta misura di sicurezza che il
Lellon giudice di rinvio dovrà valutare ex artt. 200 e
205 C.P. compiendo l'accertamento della pericolo-
sità in base al modificato art. 204 C.P., signifi cando che contrariamente alla prospettata questio ne di costituzionalità degli artt. 102 (abitualità
presunta dalla legge) e 109 C.P. in contrasto con l'art. 3 della Costituzione il legislatore con la nuova normativa dell'ordinamento penitenziario ha operato una modifica per l'applicazione delle mi-
sure di sicurezza personali non abrogando in alcun modo la disciplina vigente in materia di abituali-
tà presunta dalla legge e conseguenti effetti,
escluso il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ed in casa di cura e di 8
custodia dell'imputato condannato (vedi sentenze n. 139 del 27.7.82 e n. 249 del 28.7.83 della Cor
te Costituzionale). A parte il principio che "ubi lex voluit dixit, ubi non dixit noluit", Occorre
distinguere la declaratoria di delinquenza abitua le dalla applicazione della misura di sicurezza trattandosi di istituti giuridici differenti, anche se in correlazione fra di loro, come già stabilito dai vari pronunciati della Corte Costituzionale in rapporto con l'art. 3 della carta costituzionale
(vedi sentenze n. 168 del 28.11.1972, n. 19 del
30.1.74 e n. 140 del 27.7.82).
Reves infine osservare che, avendo la Corte di Ap pello di Bologna concesso al AR le attenuan-
ti generiche "in ordine ai reati contestatigli nei tre procedimenti riuniti e ritenute prevalenti sul le aggravanti contestate" (vedi anche specifica Ex
motivazione in sentenza), per il reato di cui al falso in assegni continuato fino al 19 capo 2
-
- sono già decorsi i termini massimi di gno 1979
prescrizione previsti dagli artt. 157 e 160 C.P.
(anni sette e mesi sei).
In via conclusiva dovrà esser dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimi tà costituzionale sollevata e dovrà annullarsi sen 9
za rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato di falso continuato in assegni di cui al ca
po 2 perchè estinto per prescrizione con eliminazio ne della relativa pena che, tenuto conto dell'au-
mento operato per la continuazione, si stima fissa re in giorni quindici di reclusione rideterminan-
do la pena residua in anni uno, mesi cinque e gior ni quindici di reclusione e lire 600.000 (seicento mila) di multa.
Si dovrà altresì annullare la gravata sentenza con
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Bologna per nuovo esame in ordine alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P. ed alla applicazione della misura di sicurezza per le ragioni esposte nella narrativa che precede, rigettando nel resto il ricorso del AR.
P. Q. M.
Visti gli artt. 152, 539 e 543 C.P.P.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara manifesta-
mente infondata la questione di legittimità costi tuzionale sollevata. Annulla sen za rinvio la impu gnata sentenza nei confronti di B AR LO
limitatamente al reato di falso continuato di cui al capo 2 perchè estinto per prescrizione ed elimi na la relativa pena di giorni quindici di reclusio 10 ne. Annulla la impugnata sentenza con rinvio ad al tra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame in ordine alla attenuante di cui allo art. 62 n. 4 C.P. ed alla applicazione della misu-
ra di sicurezza. Rigetta nel resto il ricorso del
AR. Così deciso nell'udienza del giorno 11.
5.1987
Il Presidente Dr. nni MeoMeo
Il Consigliere estensore
Dr. Oreste Callovini
We stin
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addl 23 LUG. 1927
IL FUNZIONARIO ERIA
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8 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 11.5.87 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1119
Dott. Presidente GIOVANNI MEO 1. Dott. FRANCESCO SOMMELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » RU EL NN » N. 7846/87
3. » ORESTE IN
DO LI
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RB NC n. a Padova
il 30.3.42
16.10.86 della Corte di Appello avverso la sentenza di Bologna
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. IN O.
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. GIOVANNI TRANFO
che ha concluso per dichiararsi manifestamente infon-
data la censura di incostituzionalità prospettata con il motivo aggiunto, rigetto nel resto il ricorso.
Udit i difensor
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In data 8.7.1980 il Tribunale di Ferra
ra dichiarava AR LO colpevole dei rea
ti di cui al capo 1 (ricettazione continuata), al capo 2 (falso continuato in assegni ex artt. 81,
476, 485 e 491 C.P.) per fatti commessi fino al
19.6.1978 e, previa unificazione dei predetti rea 3
ti ex art. 81 C.P., lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione e lire 700.000 di multa.
In data 15.11.84, il Tribunale di Ferra
ra dichiarava il AR colpevole del reato di ri cettazione per fatti avvenuti nel novembre 1978 e,
ritenuta la ipotesi lieve di cui al cpv. dell'art.
due di re 648 C.P., lo condannava alla pena di mesi clusione e lire 100.000 di multa.
In data 19.4.83 il Tribunale di Ferrara
dichiarava il AR colpevole di un unico rea to di ricettazione (commesso fino all'agosto 1979) velion e...previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione e lire 500.000
di multa con dichiarazione di delinquente abituale ed assegnazione, a pena espiata, ad una colonia agri cola per anni due (condonato un anno di reclusione e l'intera multa). Dichiarava N.D.P. nei confronti del AR in ordine al reato di appropriazione indebita (esclusa l'aggravante contestata), di fal so in titolo di credito e di truffa per mancanza di querela.
In data 16.10.1986 la Corte di Appello di Bologna,
dopo avere riuniti i procedimenti sopra specificați
e ritenuta la continuazione fra tutti i reati ascrit 4
варени ti al AR, riducevaval medesimo, con le già
concesse attenuanti generiche, ad anni uno e mesi
sei di reclusione e lire 600.000 di multa con revo ca dell'indulto concesso con sentenza 19.4.83 del tribunale di Ferrara, confermando nel resto la im pugnata sentenza,
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato il cui difensore lamentava la mancata applicazione della continuazione con altri reati già giudicati con
_sentenze passate in giudicato nonchè difetto di mo tivazione per la denegata concessione dell'attenuan te di cui all'art. 62 n. 4 C.P. per il reato di ri cettazione di moduli di assegni. Veniva inoltre
_eccepita l'illegittimità della revoca dell'indulto
_e l'errata applicazione della misura di sicurezza conseguente alla dichiarazione di delinquenza abi tuale presunta, circa la quale soll questione di incostituzionalità degli artt. 102 e 109 C.P.
Le doglianze sono parzialmente meritevoli di acco glimento.
In riferimento alla denegata continuazione fra i reati di cui al presente giudizio e quelli di cui alle condanne indicate dalla difesa e relativi a sentenze già passate in giudicato, anche se in ef fetti non sussiste un largo intervallo di tempo 5LO
fra la commissione dei medesimi, correttamente i giudici di seconda istanza, sia pure con sintetica motivazione, hanno escluso il vincolo di cui allò
art. 81 cpv. C.P. in base alla diversità degli sta ti circostanziali delle condotte dell'imputato.
D'altra parte, in tema di continuazione, la costan-
te giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha in segnato che le singole azioni devono fin dal primo momento esser comprese nel disegno criminoso e cioè
fin da quando si commette la prima azione, non es-
sendo sufficiente il criterio dell'identità tempora
Tullon! le sul quale ha esclusivamente insistito il ricorren te senza aggiungere ulteriori argomentazioni, non tenendo conto che l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con l'abitualità al delitto
о con un programma generico di attività delinquen-
ziale.
Accoglibile è invece il secondo motivo di gravame poichè non è da condividersi la decisione della Cor
te bolognese che ha ritenuto di non concedere la
attenuante ex art. 62 n. 4 C.P. per i reati di ri-
cettazione "in considerazione del non irrilevante pregiudizio economico, connesso anche agli adempi-
menti conseguenti imposti all'Istituto, arrecato a la parte lesa". 6 Invero, come da recente e già consolidato indiriz zo giurispruedenziale di questa Corte Suprema (cfr.
Sezioni Unite, 21.11.84 in Mass. Uff. 1984, m.
166.806 e 166.807%; Cass. II Sez., 21.5.85, ric. Costantini in Mass. Uff. 1985, 169.349), in mate-
ria di moduli di assegni bancari in bianco, si tiene conto solo del valore economico dei moduli stessi come conseguenza immediata e diretta del reato, non rilevando che la cosa venga usata per compiere successive azioni integranti altri reati perchè si versa in autonoma tematica circostanzia
1. Il terzo motivo, riflettente la pretesa ille-
gittimità della revoca dell'indulto disposta dal tribunale di ferrara con sentenza 19.4.83, è da disattendersi perchè, come osservato dai giudici di appello, la dichiarazione di delinquenza abitua le sul delitto è ostativa alla concessione del condono ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 18.11.81 n. 744 determinando così la conseguente revoca ex
art. 10 del citato decreto operante anche per il delitto continuato.
In relazione al quarto motivo devesi dare atto che i giudici di seconde cure nel confermare la declaratoria di delinquenza abituale nei riguardi del AR hanno altresì confermato nel resto 7
l'applicazione della misura di sicurezza della co lonia agricola che, per la nuova disposizione con tenuta nell'art. 31 della legge 10.10.86 n. 663
(modifiche all'ordinamento penitenziario) e relati va abrogazione dell'art. 204 C.P. deve però essere '
ordinata "previo accertamrnto che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolo sa".
Tale stato di cose comporta quindi la nullità del la impugnata sentenza limitatamente alla applica-
zione della suddetta misura di sicurezza che il
Lellon giudice di rinvio dovrà valutare ex artt. 200 e
205 C.P. compiendo l'accertamento della pericolo-
sità in base al modificato art. 204 C.P., signifi cando che contrariamente alla prospettata questio ne di costituzionalità degli artt. 102 (abitualità
presunta dalla legge) e 109 C.P. in contrasto con l'art. 3 della Costituzione il legislatore con la nuova normativa dell'ordinamento penitenziario ha operato una modifica per l'applicazione delle mi-
sure di sicurezza personali non abrogando in alcun modo la disciplina vigente in materia di abituali-
tà presunta dalla legge e conseguenti effetti,
escluso il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ed in casa di cura e di 8
custodia dell'imputato condannato (vedi sentenze n. 139 del 27.7.82 e n. 249 del 28.7.83 della Cor
te Costituzionale). A parte il principio che "ubi lex voluit dixit, ubi non dixit noluit", Occorre
distinguere la declaratoria di delinquenza abitua le dalla applicazione della misura di sicurezza trattandosi di istituti giuridici differenti, anche se in correlazione fra di loro, come già stabilito dai vari pronunciati della Corte Costituzionale in rapporto con l'art. 3 della carta costituzionale
(vedi sentenze n. 168 del 28.11.1972, n. 19 del
30.1.74 e n. 140 del 27.7.82).
Reves infine osservare che, avendo la Corte di Ap pello di Bologna concesso al AR le attenuan-
ti generiche "in ordine ai reati contestatigli nei tre procedimenti riuniti e ritenute prevalenti sul le aggravanti contestate" (vedi anche specifica Ex
motivazione in sentenza), per il reato di cui al falso in assegni continuato fino al 19 capo 2
-
- sono già decorsi i termini massimi di gno 1979
prescrizione previsti dagli artt. 157 e 160 C.P.
(anni sette e mesi sei).
In via conclusiva dovrà esser dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimi tà costituzionale sollevata e dovrà annullarsi sen 9
za rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato di falso continuato in assegni di cui al ca
po 2 perchè estinto per prescrizione con eliminazio ne della relativa pena che, tenuto conto dell'au-
mento operato per la continuazione, si stima fissa re in giorni quindici di reclusione rideterminan-
do la pena residua in anni uno, mesi cinque e gior ni quindici di reclusione e lire 600.000 (seicento mila) di multa.
Si dovrà altresì annullare la gravata sentenza con
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Bologna per nuovo esame in ordine alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P. ed alla applicazione della misura di sicurezza per le ragioni esposte nella narrativa che precede, rigettando nel resto il ricorso del AR.
P. Q. M.
Visti gli artt. 152, 539 e 543 C.P.P.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara manifesta-
mente infondata la questione di legittimità costi tuzionale sollevata. Annulla sen za rinvio la impu gnata sentenza nei confronti di B AR LO
limitatamente al reato di falso continuato di cui al capo 2 perchè estinto per prescrizione ed elimi na la relativa pena di giorni quindici di reclusio 10 ne. Annulla la impugnata sentenza con rinvio ad al tra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame in ordine alla attenuante di cui allo art. 62 n. 4 C.P. ed alla applicazione della misu-
ra di sicurezza. Rigetta nel resto il ricorso del
AR. Così deciso nell'udienza del giorno 11.
5.1987
Il Presidente Dr. nni MeoMeo
Il Consigliere estensore
Dr. Oreste Callovini
We stin
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addl 23 LUG. 1927
IL FUNZIONARIO ERIA