Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
RE0 2073 /02 LPC O OF ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Azione di SEZIONE TERZA CIVILE ripetizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22272/99 - Presidente- Dott. AE FIDUCCIA Rel. Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Cron.5036 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. 562 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 12/12/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. ISOLE 24 ORE sul ricorso proposto da:
1.55 diritti per 13 FEB. 2002 IA AN, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, difeso dall'avvocato ANTONIO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio CONCETTAdell'avvocato MARIA RITA TROVATO, difeso dall'avvocato SALVATORE NICOSIA, giusta delega in atti;
"2001 - controricorrente 2152 avverso la sentenza n. 539/99 della Corte d'Appello di 1 CATANIA, sezione civile emessa il 14/7/1999, depositata il 11/08/99; RG.350/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7.6.1988, AE Francavi- glia conveniva davanti al Tribunale di Catania EN PO per sentirlo condannare alla restituzione della somma di L.
7.395.400 versata alla Cassa centrale di risparmio V.E. per conto del convenuto. A sostegno della domanda esponeva quanto segue. Aveva costruito un edificio e venduto o promesso in vendita i vari appartamenti, ed uno di questi lo aveva promesso in vendita al PO;
la Cassa V.E., in virtù di credito per mutuo fondiario garantito da ipoteca concesSO al AV, aveva iniziato proprietari ed i pro-l'espropriazione dell'immobile; missari acquirenti, che avevano versato parte del prez- zo ed erano nel possesso delle unità immobiliari da va- ri anni, avevano concordato con il AV di estinguere il debito versando alla Cassa le somme indi- 2 cate in un apposito prospetto, rinunziando a qualsiasi azione di rivalsa verso il predetto;
per alcuni dei proprietari e promissari ivi compreso il PO, il pa- gamento era stato anticipato dal AV;
il solo PO non aveva provveduto al rimborso, Il convenuto contestava la fondatezza della domanda in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del e, AV alla restituzione di quanto da lui versato in eccedenza rispetto al prezzo di acquisto dell'appartamento, indicato in L. 14.500.000; deduceva che, per evitare l'espropriazione, aveva pagato alla Cassa V.E. la somma di L. 31.204.500, con conseguente suo credito per la differenza di L. 16.704.500; mentre ulteriore credito di L.
8.230.000 derivava dall'anticipo versato sul prezzo a mezzo cambiali. Il tribunale, con sentenza del 29.2.1996, rigettava la domanda e la riconvenzionale. Proponeva appello il PO. Il AV resisteva e proponeva appello inci- dentale. La Corte d'appello di Catania, con sentenza . dell'11.8.1999, accoglieva parzialmente l'appello prin- cipale e rigettava quello incidentale. In relazione alla domanda del AV osserva- va quanto segue: 3 il PO, al fine di evitare l'espropriazione for- dell'immobile nel quale era compreso zata l'appartamento vendutogli dal AV, a fronte della quota proporzionale del debito derivante dal mu- tuo fondiario garantito da ipoteca concesso al Franca- viglia aveva versato alla mutuante Cassa V.E. la somma di L.31.204.500, mentre ulteriore somma di L.
7.395.400 era stata pagata alla Cassa V.E. dal AV a ti- tolo di conguaglio;
trattandosi di debito proprio del AV, e non avendo il PO, a differenza di altri acquirenti, rinunziato alla rivalsa, la pretesa creditoria dell'attore, in quanto espressamente fondata sulla asserita rinunzia alla rivalsa, non poteva trova- re accoglimento. In relazione alla riconvenzionale del PO osser- vava quanto segue: il PO, non avendo rinunziato alla rivalsa, ben poteva ripetere le somme versate, a fronte di obbliga- zione facente carico al AV, in eccedenza ri- spetto al corrispettivo dovuto per la compravendita, e pertanto il AV doveva essere condannato alla restituzione della somma di L. 16.704.500; non poteva trovare accoglimento la richiesta di restituzione di ulteriori L. 8.230.000, in difetto di prova sulla cau- sale del relativo versamento. 4 Avverso la sentenza il AV ha proposto ri- corso per cassazione, affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, il PO. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 253 c.p.c., degli artt. 2033, 2697, 2721 e 2726 c.c., nonché insufficien- te e contraddittoria motivazione circa un punto decisi- vo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deduce il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello non avrebbe ammesso la prova testimo- niale richiesta dal AV.
1.1. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha motivato il diniego di ammis- sione della prova ritenendo inammissibili tutti i capi- toli: i primi due, in quanto con essi era richiesta ai testi la formulazione di giudizi, e gli altri perchè riguardanti circostanze irrilevanti. E siffatta valutazione, sorretta da adeguata moti- vazione, è in questa sede incensurabile. • 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo 5 della controversia, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c,, il ricorrente deduce che erroneamente la . corte d'appello avrebbe accolto la domanda riconvenzio- nale del PO. Sostiene che il PO non aveva fornito prova alcu- na che le somme da lui versate in più, rispetto all'importo indicato nell'atto pubblico di compravendi- ta, fossero frutto di un indebito arricchimento da par- te del AV. Afferma che le dette somme erano state volontaria- mente e liberamente pagate dal PO a seguito di un accordo intervenuto tra tutti gli acquirenti, il Fran- caviglia e la banca.
2.1. Il motivo non è fondato. La decisione risulta fondata sul rilievo che il pa- gamento effettuato dal PO alla banca riguardava un debito del AV, e che quindi il PO, avendo pagato, per evitare l'espropriazione dell'immobile gra- vato da ipoteca vendutogli dal predetto, un debito del venditore e non avendo rinunziato (a differenza di al- tri acquirenti) alla rivalsa nei confronti del debito- re, poteva ripetere da quest'ultimo le somme versate alla banca (nei limiti di quanto eccedente il corri- spettivo dovuto al AV per la stipulata com- pravendita). E tale argomentazione non risulta censurata.
3. Va altresì rigettato il terzo motivo, recante censura alla statuizione sulle spese, poiché la condan- na del AV trova adeguata giustificazione nel- la sua soccombenza.
4. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro лын, 00 oltre onorari in 109T 129,11 Euro 1549,37 (Lire tre milioni). 456T 20,66 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- TOT 149,77 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12.12.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.f Depositate în Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Joggi, 11 13.1.01 Gina Besoff IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE P OMA 2 Registrato In data 17 APR. 2007) Serie ..4.ain. 1606Qversate 149.C (euro CENTOQUARANTANOVE/77) p. II Dirigento Area Serúzi 032 (Dott.ssa Maria Great DIELIPPO) Responsabile Servizio A udiziari Dr. M/RACCION