Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10744 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
NO H ELP POL TAL O40744/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUN EMA DI CASSAZIONE Oggetto Riscotto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente NICASTRO Dott. Gaetano R.G.N. 11903/00 Cron. 28350 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. 2242 Consigliere- Dott. Giovanni Battista PETTI SEGRETO - Rel. Consigliere- Dott. Antonio Ud. 08/03/02 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio Sole dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritu 4,55 elettivamente | 2.3 LUG, 2002- BAFICO EMANUELE, CERRUTO ALBA, IL CANCELLIE domiciliati in ROMA VIA MONTESANTO 25, presso lo GIACOMO SIBILIO, difesi studio dell'avvocato ANTONINO SCARVACI, giusta delega in dall'avvocato atti;
- ricorrenti
contro
IL TIMONE SRL, in persona dell'Amministratore unico Arch. Giorgio Lazzerini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZETTI, difesa dall'avvocato 2002 ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA, giusta delega in atti;
605 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 370/99 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione Terza Civile, emessa il 04/05/99 e depositata il 10/05/99 (R.G. 251/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Antonino BONGIORNO GALLEGRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nel novembre del 1996 la s.r.l. Il Timone conveniva davanti al tribunale di Chiavari LE IC ed BA UT, assumendo che con sentenza di quel tribunale del 29.6.1988, confermata in appello ed in Cassazione, i convenuti avevano riscattato un immobile ad uso commerciale, sito in Rapallo, piazza Martiri della Libertà 4, che essa attrice aveva acquistato da un terzo;
che era stata loro trasferita la proprietà sotto la condizione del pagamento del prezzo £. 153 milioni, oltre accessori di legge, da corrispondersi nel termine di cui all'art. 39 1. n. 392/1978%; che i convenuti avrebbero dovuto eseguire il pagamento entro il 16 agosto 1996 e che si erano limitati a fare offerta reale della sola somma capitale, respinta da essa attrice, perché non comprensiva degli accessori di legge e delle spese notarili, di registrazione e trascrizione, non essendo la stessa liberatoria, perché non seguita dal deposito. L'attrice, pertanto, richiedeva che il tribunale accertasse che non si era verificata la condizione sospensiva, cui il tribunale aveva subordinato il trasferimento della proprietà. Resistevano i convenuti. Il Tribunale, con sentenza del 16.1.1998, n. 27, accoglieva la domanda. Proponevano appello i convenuti. ९ 3 La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 10.5.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte territoriale che l'unica censura mossa alla sentenza di primo grado era relativa alla questione di sottoporre alla condizione deldell'impossibilità il trasferimento di proprietàpagamento del prezzo anzidetto;
che, indipendentemente da quale potesse essere l'esatta interpretazione dell'art. 39 1. n. 392/1978, stava di fatto che la sentenza del tribunale di Chiavari del 29.6.1988 aveva subordinato detto trasferimento alla condizione dell'effettivo pagamento del prezzo, accogliendo la domanda degli attori, in detti termini posta;
che detta sentenza era stata confermata in appello e che il ricorso per cassazione era stato rigettato, per cui l'esistenza di detta condizione sospensiva, per aversi l'effetto del trasferimento, era ormai cosa giudicata;
che non erano state invece avanzate censure relativamente alle altre questioni risolte negativamente in primo grado per i convenuti, quale la ritualità o meno dell'offerta del prezzo. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il IC e la UT. Resiste con controricorso l'attrice. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 1. n. 392/1978, nonché degli artt. 1224 e 1453 C.C., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il tribunale di Chiavari nel pronunciare il trasferimento di proprietà, per effetto del riscatto, avesse, condizionato detto trasferimento al pagamento del prezzo ed accessori, in quanto il termine di cui all'art. 39 1. n. 392/1978, per il pagamento, non è perentorio, ma solo dilatorio, con la conseguenza che il mancato rispetto dello stesso non determina la decadenza del trasferimento della proprietà, ma solo un inadempimento dell'obbligazione pecuniaria del retrattante, con conseguente obbligo del risarcimento del danno a norma dell'art. 1224 c.c.. 2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Infatti la sentenza impugnata non ha preso posizione in merito alla natura del termine di pagamento di cui all'art. 39 1. n. 392/1978 e sugli effetti del mancato rispetto dello stesso, pur dando atto dell'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali in merito. La sentenza ha fondato il rigetto dell'appello, sul solo rilievo che la sentenza del tribunale di Chiavari aveva sia nel dispositivo R che nella motivazione chiaramente condizionato il trasferimento della proprietà del bene al pagamento della prezzo di f. 153 milioni, oltre accessori, da effettuarsi nel termine di tre mesi;
che nella fattispecie si trattava di una vera e propria condizione sospensiva, in quanto con la stessa domanda proposta dagli attori al tribunale in sede di riscatto, si richiedeva che il trasferimento della proprietà fosse condizionato al pagamento del prezzo;
che l'orientamento giurisprudenziale prevalente all'epoca (e solo successivamente mutato) individuava nel pagamento del prezzo una condizione sospensiva del trasferimento. Essendo la motivazione del rigetto dell'appello, fondata non dell'art. 39 1. n. 392/1978, masull'interpretazione sull'interpretazione del titolo posto a base del trasferimento di proprietà, e cioè della sentenza del tribunale di Chiavari del 29.6.1988, che aveva pronunciato il riscatto, condizionandolo al pagamento del prezzo e degli accessori, ne consegue che le censure mosse di violazione dell'art. 39 1. n. 392/1978, sono completamente ininfluenti nella fattispecie.
3. Né i ricorrenti lamentano un'errata interpretazione da parte dei giudici di merito della sentenza del tribunale del 29.6.1988. 4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1181 e 1375 C.C. e 39 1. n. 392/1978, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Secondo i ricorrenti l'attrice aveva, principi di buona fede, illegittimamenteviolando rifiutato di accettare l'offerta della somma capitale, tenuto conto che gli accessori non erano determinati, e che, in ogni caso, gli interessi maturati costituivano un'obbligazione autonoma.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1220, 1359 C.C. e dell'art. 39 1. n. 392/1978, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Assume la ricorrente che, avendo essa offerto la somma di f. 153 milioni tramite ufficiale giudiziaro, essa aveva effettuato un'offerta valida e quindi, doveva ritenersi ' avverata la condizione.
6. Ritiene questa Corte che i due motivi siano strettamente connessi, per cui vanno trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Infatti la sentenza di appello ha espressamente ritenuto (pag. 9) che gli appellanti avessero proposto avverso la sentenza di primo grado un unico motivo di censura (quello all'impossibilità di sottoporre alla condizionerelativo sospensiva del pagamento del prezzo il trasferimento di 7 proprietà in questione) e che non avevano proposto nessun altro motivo di censura relativamente alle ulteriori questioni risolte per loro sfavorevolmente in primo grado, tra cui la ritualità o meno dell'offerta del prezzo. Da ciò consegue che, non essendo state sollevate le questioni di cui ai due suddetti motivi di ricorso in sede di appello, esse non sono ammissibili in sede di legittimità. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428). Né i ricorrenti assumono che tali questioni erano state proposte anche al giudice di appello e che questi sul punto non si era pronunziato (in questo caso, peraltro, la avrebbe dovuto essere impugnata a norma dell'art. sentenza 112 c.p.c. e non 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. per violazione di norme sostanziali). Il ricorso va pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. д 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2002. Il cons. est. Il Presidente AntonioSegreto вита ми EL CANCELLIERE OF :P Depositata in Cancelleria Oggi,23.07.02 IL CANCELLIERF C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 456T Sopp TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE S ROMA 2 Registrato in data Serie 4 al n 33.27.2 versate ...... 160.10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Dirigenic Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI O) L E L E D O Responsabile Servizio Att Gruziari SE 49 (Dr. M. RACCICH 002 ENTRE 9