Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10818 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 08 1 8 /01 REPUBBLICA ITALIANA -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AGRICOLTURA-RIFORMA SEZIONE SECONDA CIVILE FONDIARIA - ASSEGNIEW NE DECADENZ4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario - R.G.N. 276/99 SPADONE Cron.23438 Rel. Consigliere SCHETTINO Dott. Olindo - -Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 3680 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 18/04/01 Dott. Francesca TROMBETTA · Consigliere ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal S per da 6000 sul ricorso proposto da: 06 AGO 2001 ZU ER nella qualità di legale rapp.te p.t. di TT SILVANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CANCELLERIA CONTI, difesi dall'avvocato MARIO GIANTIN, per procura speciale Notarile rep.53895 del 9/3/2001;
- ricorrenti -
contro domiciliato in ROMATT TARCISIO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia legale BARBANTINI MARIA ER, che lo difende unitamente dal Sig. CONTIN per dirit . 24000 +5 • 2001 all'avvocato ALTIERI GIANNANTONIO, giusta delega in "120 OTT, 2001 659 atti;
IL. CANCELLIERE -1- - controricorrente
contro
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA TT presso lo studio dell'avvocato VIA MONSERRATO 34, GUELI G., difeso dall'avvocato ROSSATO GIANCARLO, per procura speciale Dott. MASSEI Andrea, in Lendinara, rep.n.7857, del 11/1/1999; - controricorrente nonchè
contro
FORMAZIONE PROPRIETA' CONTADINA, in persona del CASSA Commissario BUSCEMI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 128, presso lo studio dell'avvocato CAMMARERI PIETRO, che lo difende, giusta delega in atti%;B controricorrente avversO la sentenza n. 1838/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
55 L3000 CELLERIA udito 1'Avvocato GIANTIN Mario, difensoe del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
DH075509 udito 1'Avvocato ALTIERI Giannanton io, difensore del DH075502 resistente TT CI, che ha chiesto il rigetto DH075506 -2- BE132706 del ricorso;
udito 1'Avvocato CAMMARERI Pietro, difensore dellla resistente CASSA FORMAZIONE PROPRIETA'CONTADINA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo, rigetto per il resto. -3- R. G. N. 276/99 Oggetto:Agricoltura-riforma fondiaria-assegnazione decadenza- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'8-3-1989 TI LV conveniva in giudizio davanti al tribunale di Rovigo il fratello TI CI CE ed il padre TI AL, e, premesso che con atto per notaio Sanley del 12-1-1972 aveva acquistato insieme ai predetti congiunti, con patto di riservato dominio, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, in quote uguali e pro indiviso, il fondo in Comune di Lendinara, fraz. Di Ramo di Palo, denominato "Morosine", censito in catasto al f.18, mapp.12-13-14-15-21 e 26, condotto da essi stessi comproprietari;
che, a seguito di controversie con il padre AL, era stato costretto ad allontanarsi e che successivamente non gli era stato più consentito dai congiunti di riprendere la conduzione comune del fondo o, quanto meno, la conduzione della quota indivisa;
ciò premesso, chiedeva l'accertamento del proprio 2 diritto di condurre il fondo unitamente ai convenuti, con ordine a questi di non frapporre ostacoli all'esercizio di tutti i diritti a lui spettanti in conseguenza dell'atto di acquisto e condanna solidale degli stessi al risarcimento del danno subito per il suo ingiustificato allontanamento dal fondo. Si costituiva in giudizio TI AL, che la veridicità dei fatti esposti contestava replicando che era stato costui ad dall'attore, abbandonare volontariamente la coltivazione del fondo, e chiedeva, nel contempo, l'autorizzazione a chiamare in causa la Cassa per la formazione della proprietà contadina, affinchè fosse accertata la decadenza dell'attore dall'acquisto del fondo, ai The sensi dell'art.8 del contratto stipulato con la Cassa. Si costituiva anche TI AR CE, che formulava analoghe difese ed istanze. Si costituiva, infine, la Cassa per la formazione della proprietà contadina, la quale si riservava di chiedere la risoluzione del contratto nei confronti dell'attore. Con sentenza depositata il 10-9-1993, l'adito tribunale rigettava le domande di TI LV, 3 а motivo che dalle risultanze processuali era rimasto accertato che egli aveva volontariamente abbandonato nel 1978 il fondo de quo, mentre accoglieva la domanda di risoluzione del contratto in parola proposta dalla terza chiamata in causa, essendo emerso che l'attore fin dal 1974 aveva cessato di coltivare direttamente il fondo, e ciò costituendo inadempimento dell'obbligo contrattuale da lui assunto. Proposto appello principale da TI LV, in persona del suo legale rappresentante UC ES, e appello incidentale da TI AR, limitatamente alla mancata condanna dell'attore alle spese del giudizio, e costituitesi anche le altre parti, che chiedevano il rigetto dell'appello principale, la corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 12-11-1997, ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza impugnata, condannando l'appellante principale alle spese, con le motivazioni che possono così riassumersi: laquanto all'appello principale, ha osservato, corte, che dalla compiuta istruttoria ( in particolare, dalle assunte prove testimoniali) non è risultato confermato l'assunto dell'attore, circa il di lui allontanamento, ad opera dei congiunti, dalla conduzione del fondo, essendo emerso, invece, che fu proprio esso TI LV ad avere abbandonato, fin dal 1978, la volontariamente coltivazione del fondo in questione, essendosi trasferito in S.Margherita d'Adige, ove aveva acquistato una casa. Ed è inammissibile, d'altra parte, in appello, secondo la corte di merito, la prova testimoniale audizione di UC ES, a conferma dei fatti esposti dall'attore - in quanto, dedotta la prova stessa in primo grado e non essendosi provveduto, in quella sede, all'escussione della teste, la relativa istanza non era stata, poi, riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive. Ben a ragione è stata accolta, invece, dal primo giudice la domanda di risoluzione parziale (relativamente, cioè, all'attore) del contratto 12- 1-1972 ex adverso proposta e basata sulla clausola n. 8, che prevedeva appunto la risoluzione di diritto, nel caso che la parte acquirente avesse cessato volontariamente, prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, dal coltivare direttamente il fondo acquistato, in una alla decadenza dai benefici fiscali, come stabilito dal D.L.24-2-1948 5 n.114 e dalle leggi 6-8-1954 n.604 e 26-5-1965 n.590; a nulla rilevando che nella fattispecie la fosse rappresentata da una parte acquirente pluralità di soggetti, dal momento che, configurandosi, in tal caso, un tipico contratto c.d. a parte complessa, nel quale due sono comunque i centri d'interesse, che si identificano rispettivamente nella parte acquirente e nella parte venditrice, è incontestabile che ciascuno dei soggetti dell'una ○ dell'altra parte può essere, peraltro, singolarmente titolare di distinta posizione giuridica nell'ambito della disciplina del contratto medesimo. Nel caso in esame, trattandosi appunto di contratto con pluralità di compratori, era, quindi, perfettamente esperibile, a giudizio della corte di della risoluzione perappello, il rimedio inadempimento (anche) nei confronti di uno solo di essi, e, dunque, nessuna censura merita, in definitiva, la sentenza impugnata, che ha deciso in tali sensi. Parimenti corretta è stata, poi, la disposta compensazione delle spese, avendo il tribunale "giustamente ravvisato la sussistenza in specie dei presupposti di cui all'art.92 c.p.c.", e, pertanto, 6 anche l'appello incidentale è, per il giudice di appello, infondato e, come tale, va rigettato. Ricorre per la cassazione della sentenza UC ES, quale legale rappresentante di TI LV, а ciò autorizzata con provvedimento del G.T. della pretura di Padova, sezione distaccata di Montagnana, del 27-10-1998, deducendo quattro motivi di gravame;
resistono con controricorsi TI AR-CE, TI AL e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, in persona del commissario Prof. Salvatore Buscemi. UC ES e TI AR CE hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente, nella qualità: e/o falsa applicazione di legge1) Violazione (art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 9 D. Lgs.24-2-1948 n. 114, art. 7 L. 6-8-1954 n. 606, e art.28 L. 26-5-1965 n.590), per essere stata pronunciata la risoluzione del contratto in base alla clausola di cui all'art. 8, che non poteva essere inserita nel contratto stesso, poichè in 7 chiaro contrasto con le disposizioni delle leggi sopra indicate, alle quali il contratto faceva espresso riferimento, prevedendosi, nel caso di vendita del fondo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, soltanto la decadenza dai benefici fiscali concessi dalle leggi in materia (legge 26- 5-1965 n.590 e legge 14-8-1971 n.817), e non la nullità del contratto 0 la sua risoluzione. E ciò anche a prescindere dalla circostanza che una clausola del genere di quella di cui al citato art.8 non produce, comunque, automaticamente gli effetti risolutivi del contratto. 2) Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante (art.360 n.5 c.p.c., in relazione all'art.116 c.p.c.), con riferimento alla contestata attendibilità dei testi escussi in primo grado, dei quali l'appellante non è stato posto in grado di conoscere dati ed elementi che consentissero di verificare se essi avessero conoscenza o meno delle circostanze su cui erano chiamati a deporre. 3) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n.3 c.p.c., in relazione alla legge 6-8- 1954 n.604, come modificata dall'art. 31 della legge 26-5-1965 n.590). La censura si riferisce alla 8 statuizione con cui è stato dichiarato risolto il contratto de quo limitatamente al ricorrente, senza tener conto che per la legge n.590 del 1965, art.31, applicabile nella fattispecie, la vendita del fondo con patto di riservato dominio è stata fatta dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina al nucleo familiare composto dai tre acquirenti, unitariamente considerato, ed avuto riguardo alla complessiva forza lavorativa dello stesso, che non poteva essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;
cosicchè la risoluzione del contratto avrebbe potuto e dovuto essere pronunciata ad istanza della venditrice nei confronti di tutti i componenti del nucleo uno di familiare, e non soltanto nei confronti di come invece erroneamente è stata pronunciata essi - unicamente nel caso che fosse venuta meno la forza minima lavorativa prevista nella concreta fattispecie. 4) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante (art.360 n. 5, in relazione all'art. 2934 c.c.), per avere, la corte di appello, omesso di pronunciare 9 sull'eccezione di prescrizione del diritto della venditrice Cassa per la formazione della proprietà contadina di avvalersi della clausola di cui all'art. 8, sollevata dall'appellante, nonostante che il preteso abbandono del fondo da parte di questo sia stato collocato temporalmente nel 1974 dal tribunale, о nel 1978, secondo la corte di appello, vale а dire ben oltre dieci anni prima dell'epoca in cui la Cassa ha invocato l'applicazione della clausola risolutiva (udienza dell'1-4-1992), e, quindi, quando tutti i termini erano ampiamente trascorsi. Il primo motivo è infondato. La risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio del fondo di cui si stata chiesta dalla Cassa per ladiscute è formazione della proprietà contadina sulla base della clausola contenuta nell'art.8 del contratto stesso, che ne prevede appunto la risoluzione nel caso di volontario abbandono del fondo o cessazione diretta da parte della coltivazione dell'acquirente. L'inserimento di detta clausola nel contratto appare pienamente legittima, avuto riguardo anche 10 alla legislazione in materia, richiamata dallo stesso ricorrente, ed alle finalità perseguite;
e la previsione di risoluzione in essa contenuta, nel caso di inadempimento alla menzionata obbligazione a carico dell'acquirente, è, altresì, compatibile con le "sanzioni" di carattere fiscale previste direttamente dalla legge (decadenza dai benefici fiscali) e può ad esse aggiungersi in forza dell'automomia contrattuale riconosciuta alle parti (art.1322 c.c.). Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità della censura con lo stesso mossa alla sentenza impugnata, non essendo state specificate le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere non attendibili i testi escussi in primo grado. E' fondato, invece, il terzo motivo del ricorso, con il quale, come si è ricordato, la ricorrente, nella qualità, censura la sentenza impugnata, che ha confermato la pronuncia del tribunale, di declaratoria di risoluzione nei confronti del solo TI LV del contratto di vendita con patto di riservato dominio, stipulato il 12-1-1972 dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, oltre che con il predetto TI LV, con 11 TI AL e AR CE, rispettivamente padre e fratello del primo. Con la criticata statuizione, basata sull'accertato presupposto che TI LV avesse la coltivazione delvolontariamente abbandonato fondo, acquistato unitamente ai congiunti con i benefici previsti dalla legislazione sullo sviluppo della proprietà coltivatrice - e, segnatamente, dal D.Lgs. 24 bebbraio 1948 n.114 e dalle leggi agosto 1954 n.604 e 26 maggio 1965 n.590, integrata e modificata dalla legge 14 agosto 1971 n.817 il - giudice di appello, partendo dalla qualificazione del contratto de quo come contratto c.d. a parte complessa, che, nel caso, è la parte acquirente, formata da tre soggetti, i quali sarebbero singolarmente titolari di distinte posizioni giuridiche nell'ambito della disciplina del contratto, ha ritenuto, infatti, proprio per la peculiarità della fattispecie, che il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento da parte di uno solo degli acquirenti deve ritenersi esperibile (anche) singolarmente nei confronti dello stesso. Di qui la ricordata decisione di dichiarare della domanda dellaaccoglimento risolto, in 12 venditrice Cassa per la formazione della proprietà contadina, il contratto di vendita soltanto nei confronti di TI LV, resosi inadempiente all'obbligo contrattuale di non abbandonare il fondo о di non cessare la coltivazione diretta dello stesso. Ma la statuizione non è conforme ai principi ed ai criteri che si ricavano dalle norme sulla risoluzione dei contratti, dal momento che, essendo incontestabile che nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del fondo agricolo dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina ai TI è stata inserita, all'art.8, la clausola contenente l'espressa previsione della risoluzione del contratto stesso in caso di abbandono del fondo o di mancata diretta coltivazione del medesimo da parte degli acquirenti, e che altrettanto incontestabilmente tale evento futuro non può che riferirsi al comportamento della parte acquirente unitariamente considerata attese la ratio e le finalità perseguite dalla legislazione in materia, che, ricordate proprio dalla Cassa con il richiamo, tra l'altro, di una decisione di questa Suprema Corte (sent. 7498/96), non è qui il caso di ripetere- la pronunciata risoluzione del contratto per 13 l'inadempimento di uno solo dei tre soggetti della "parte" acquirente all'obbligazione unitaria ed inscindibile assunta dalla parte stessa, di non abbandonare il fondo o di non cessare di coltivarlo direttamente, non risponde chiaramente alla previsione dell'evento dedotto come condizione di risoluzione del contratto e tanto meno alla ratio dell'inserimento della clausola che la contiene nel contratto. In altri termini, una volta apposta al contratto di cui si discute la condizione, per cui esso si sarebbe risolto, se si fosse verificato l'evento sopra ricordato cioè, l'inadempimento per abbandono del fondo ○ cessazione della diretta coltivazione, attribuibile evidentemente alla parte acquirente, composta, nella fattispecie, da tre soggetti ( ved., per l'inadempimento di una parte, posto come condizione, Cass.n.8051/1990 e n.1181/83) il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza della dedotta causa di risoluzione del contratto con riferimento al tipo ed alla natura dell'obbligazione del cui inadempimento si discute, che, si ripete, era quella assunta unitariamente e non singolarmente dai soggetti dell'unica parte acquirente;
con la conseguenza che soltanto nel 14 caso di abbandono ○ cessazione di coltivazione diretta del fondo riconducibile а detta parte, considerata un unicum nello stesso contratto in relazione all'acquisto del fondo pro indiviso, e non ad un solo soggetto, avrebbe potuto, eventualmente, dichiarare la risoluzione del contratto nei confronti dell'unica parte acquirente quindi, nei confronti dei soggetti che la e, compongono. Il quarto motivo è, infine, inammissibile, in quanto la eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione, tardivamente sollevata dall'appellante nella comparsa conclusionale nel giudizio di secondo grado, come si evince dallo stesso ricorso, è stata formalmente proposta, comunque, per la prima volta in questa sede di legittimità, dove è l'accertamento dei fatti sui qualiprecluso l'eccezione stessa si basa. In conclusione, accogliendosi il terzo motivo e rigettandosi gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto;
conseguentemente, decidendosi la causa nel merito, la domanda di risoluzione del contratto de quo proposta dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina va rigettata. 15 Le spese tra le parti vanno, per giusti motivi, compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda di risoluzione del contratto stipulato il 12 gennaio 1972, proposta dalla Cassa per la formazione della 109T 250.000 proprietà contadina;
compensa tra le parti le spese 4567 89000 dell'intero giudizio. TOT. 330000 Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Ота решишь Правни IL CANCELLIERE C1 Paulo Talarico ت مافى DEPOSITATOR ANCELLERIA Roma 6 AGO. 2001 IL CANGELLERE CT Talezic UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 8 OTT. 2001 Serie Registrato in data versale S330.000 l 44537 (lite Trecento p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FICPPOT Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr M. RACCIOHINT L L E D