Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15657 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 56 5 7/0 RiSAR ViSARCIMENTO SEZIO Убі данні Composta daglf Ill.m Sigo Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA G.N. 22639/00 Cron. 31838 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rep.
4.113 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 27/05/03 Dott. Emilio MALPICA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia esecutiva dal . AG sul ricorso proposto da: per diritti €723+2 9 GEN. 2004. FALLIMENTO DAL MAGRO VITTORIO, in persona del suo IL CANCELLIEREANCE YERE curatore e legale rappresentante pro tempore TIZIANA TIZIANI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI F MELIADO' che la difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ, FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND LE GINESTRE A BELLUNO, in persona del suo Amm.re 2003 Geom Angelo OLIVE, elettivamente domiciliato in ROMA 879 VIA VITTORIA 10, presso 10 studio dell'avvoc ato -1- GIANCARLO AG, che lo difende unitamente all'avvocato LUCA DALLE MULE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1596/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato MELIADO' Giovanni F. difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato AG Giancarlo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.22639/00 Oggetto: Risarcimento dei danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9.5.1989 il Condominio Le Ginestre "A" conveniva davanti al tribunale di Belluno l'impresa Dal GR Vittorio, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art.1669 C.C., al risarcimento dei danni risentiti per il rifacimento del muro di scarpata (realizzato a suo tempo dalla impresa predetta), insistente sull'area del condominio, e quantificati in un importo pari al costo delle opere necessarie per il ripristino. Si costituiva la convenuta, che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del condominio, essendo stato concluso il contratto di appalto per l'esecuzione dell'opera con l'immobilaire Splendid, nonchè la prescrizione quinquennale del credito azionato, nel caso che dovesse individuarsi nella fattispecie una responsabilità extracontrattuale, posto che i lavori erano stati eseguiti nel 1981; eccepiva, la prescrizione sia con inoltre, la decadenza e riferimento all'art.1667 C.C. che all'art.1669 2 stesso codice, dal momento che i difetti dell'opera erano stati evidenziati fin dal 1982. Concludeva, ad ogni buon conto, per il rigetto della domanda. Espletata consulenza tecnica, la causa era decisa dal tribunale con sentenza del 16-11-1994, con la quale la convenuta era condannata al pagamento a favore del condominio, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art.1669 c.c., della somma di lire 60.000.000. Proposto appello dalla impresa Dal GR, € riassunta la causa, dopo il fallimento della stessa, dalla curatela, la corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12 novembre 1999, ha accolto il sesto motivo del gravame, e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato l'appellante a pagare all'appellato la somma di lire 60.000.000, " rivalutata ISTAT dal 17-1-1991 al saldo ed a corrispondere gli interessi legali su detta somma, di volta in volta rivalutata annualmente, dal 17-1-1991 al saldo". Ha rigettato gli altri motivi motivi di appello e confermato nel resto l'impugnata sentenza, condannando l'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3 La corte è pervenuta a tale decisione, in quanto ha ritenuto che correttamente il tribunale ha posto a base della statuizione, con la quale ha accolto la domanda, la consulenza tecnica, che si presentava, nella fattispecie, come l'unico mezzo idoneo e utile per individuare la causa del dissesto (non contestato e, quindi, non abbisognevole di essere provato) del muro di contenimento della scarpata, per accertare se i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte о non, e per stabilire, infine, quali opere dovessero essere realizzate per ripristinare la situazione, con conseguente quantificazione dei relativi costi. La corte ha anche osservato che la prova dedotta dall'appellante sulle circostanze accertate dal consulente tecnico, nonché sugli asseriti accordi tra committente ed appaltatore circa la natura ed oltre che il tipo di lavori commissionati, irrilevante, è del tutto generica, siccome non riferita a precisi fatti storici;
ed è pervenuta, quindi, alla conclusione che l'impresa convenuta deve rispondere per l'opera non eseguita a regola d'arte, la quale deve essere interamente ripristanata, e che l'impresa medesima ne deve sopportare, in definitiva, l'intero costo. 4 Ricorre per la cassazione della sentenza la curatela del fallimento Dal GR Vittorio, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, il Condominio Le Ginestre "A", in persona dell'amministratore Angelo Olive. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte di appello basato la sua decisione sulle indagini del consulente esclusivamente tecnico peraltro non approfondite e non univoche - Aly quanto alle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare dalle quali ha tratto l'errato convincimento della imputabilità del dissesto del muro di contenimento della scarpata (a causa della scadente qualità del calcestruzzo di fondazione usato) ai lavori eseguiti dal convenuto non a regola d'arte; e per non avere ammesso la prova sulla circostanza che la finalità del muretto non era comunque quella di fungere da sostegno della scarpata, nonché in merito alle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione del muretto medesimo ed all'esistenza di oggettive concause (naturali ○ non) del dissesto, ed, infine, sulla finalità della costruzione del manufatto. La censura di cui al motivo in esame investe anche la valutazione del danno e la sua quantificazione, basate su elementi soltanto presuntivi desunti dalla consulenza tecnica. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Con tale motivo la ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che, nonostante la dedotta presenza di concause, che aveva chiesto di provare, la corte, senza ammettere i richiesti mezzi istruttori, abbia ritenuto e statuito, in violazione dell'art.2055 c.c., che il dissesto del muretto debba essere imputabile esclusivamente а responsabilità del costruttore. Il ricorso è infondato. Non sussiste il vizio di motivazione della sentenza impugnata denunciato con il primo motivo, risolvendosi sostanzialmente la censura in una critica al metodo adottato dal giudice di appello, che erronenamente ed immotivatamente, per la ricorrente curatela, avrebbe basato la sua decisione esclusivamente sugli accertamenti e le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico 6 con riguardo alla causa o alle cause del dissesto del muro di contenimento della scarpata, alla imputabilità di tale evento al costruttore Dal GR ed alla determinazione e quantificazione del danno ex art.1669 c.c., subito dal condominio. anche Tale censura, oltre che infondata, posto che rispetto alle questioni inammissibile, dibattute in causa, che hanno formato oggetto di altrettanti quesiti posti dal giudice al consulente tecnico, il ricorso a questo, ed alle nozioni di carattere tecnico che soltanto un soggetto professionalmente qualificato può avere, si è reso, nella fattispecie, assolutamente necessario, come ha spiegato convincentemente la corte, una volta assodato che non vi stata contestazione sull'evento (dissesto del muro) produttivo del danno per il condominio. D'altra parte, la ricorrente, pur dolendosi della mancata ammissione dei mezzi di prova in particolare, prova per testi con cui intendeva - --- dimostrare che gli accertamenti del consulente tecnico erano carenti e le conclusioni errate, da un lato, non ha specificato i fatti sui quali i testi stessi avrebbero dovuto deporre, con l'indicazione dei relativi capitoli di prova;
e , 7 dall'altro, ha prospettato circostanze e situazioni, in ordine alle quali i testi sarebbero stati chiamati a formulare inammissibili valutazioni e giudizi (esistenza e concorso di concause del dissesto, tracimazione di acqua dalla strada comunale posta a monte del condominio, congruità del costo presumibile dei lavori di ripristino), piuttosto che a riferire fatti a loro conoscenza, (asseriti accordi ovvero a deporre su fatti intervenuti con la Splendid, committente dei lavori, finalità della costruzione del muretto) non rilevanti ai fini della decisione. In definitiva, correttamente la corte ha fatto ricorso, per decidere la presente controversia, alla consulenza tecnica, fornendo congrua e logica spiegazione delle ragioni per le quali, riesaminando le questioni già sottoposte al vaglio del primo giudice, alla luce degli accertamenti dall'ausiliare, è pervenuta a conformecompiuti soluzione delle questioni medesime. Quanto al secondo motivo, si rileva che la generica violazione o falsa applicazione di norme di diritto con esso denunciata, а parte il richiamo degli artt.1669 e 2055 C.C. e 115 comma 1 c.p.c. ivi contenuto, non consente di individuare l'iter 8 logico-giuridico che, secondo la ricorrente, la corte avrebbe dovuto seguire nel decidere la causa, identificando altri eventuali responsabili dell'evento, per non incorrere nella menzionata violazione di legge. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente curatela alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 75,50, oltre euro 2000,00 per onorari e oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Vincenzo Calfapietra) M The follten IL CANCELLIERE C1 --Paolo Talarico ZC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 20 OTT. 2003 IL CANCELLIEME 01 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 7 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13-5-2004 Serie 4 al n. 14829 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica fart. 278 T.O. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 RO IE 9