Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114

Commentari9

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  • 1Art. 36 disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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  • 2Art. 27 disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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  • 3Cessazione del regime di proroga
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  • 4Art. 21 disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
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  • 5Legge 3 maggio 1982, n. 203
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 17 marzo 2014

    L. 3 maggio 1982, n. 203 (1). Norme sui contratti agrari (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1982, n. 121. (2) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. TITOLO I Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici Capo I – Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto 1. Affitto a coltivatore diretto. La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Durata dei contratti in corso. …

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Giurisprudenza40

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  • 1Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 15246
    Provvedimento: 1 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: "vendita di cose immobili" e pendente tra elettivamente domiciliato in Agrigento, via Diodoro Siculo n. Parte_1 21, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Alaimo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Emilio Amoroso, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto …
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    • vendita di cosa gravata da oneri·
    • garanzia per evizione·
    • collegamento negoziale·
    • art. 1482 c.c.·
    • risarcimento danni·
    • prescrizione azione·
    • azione ex contractu·
    • onere della prova·
    • forma scritta ad substantiam·
    • litisconsorzio necessario

  • 2Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/05/2024, n. 158
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI La Corte, composta dai sigg. Magistrati Dott. Cinzia Caleffi Presidente Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore Dott. Monica Moi Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 140 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi degli anni rispettivamente 2022, promossa da: personalmente e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1 (p.i. e c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Ivano Iai e dall'Avv. [...] P.IVA_1 Francesco Porcu, come da procura in atti; APPELLANTI CONTRO ( ), rappresentata e difesa, …
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    • termine essenziale·
    • usucapione·
    • servitù coattiva·
    • spese di lite·
    • interessi di mora·
    • art. 1350 c.c.·
    • art. 2041 c.c.·
    • contratto preliminare·
    • caparra confirmatoria·
    • ingiustificato arricchimento

  • 3Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 42515
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da Le Colline s.r.l.s., con sede in Tortorici, in persona del suo legale rappresentante Faranda Nicholas avverso l'ordinanza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Francesco Villardita anche in sostituzione dell'Avv. Christian Paris', che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di Nicholas Faranda, quale …
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    • fumus delicti·
    • procura speciale·
    • inammissibilità ricorso·
    • sequestro preventivo·
    • violazione di legge·
    • periculum in mora·
    • rappresentanza processuale·
    • art. 100 cod. proc. pen.·
    • manifesta illogicità motivazione

  • 4Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1431
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI CATANIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.: Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est. Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 867/2023 R.G.A.C.C., promossa da: (nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 ) - n.q. di titolare dell'impresa agricola in ditta omonima con sede in Lentini [...] (P. IVA ) - rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria P.IVA_1 …
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    • acquisto con patto di riservato dominio·
    • art. 115 c.p.c.·
    • contestazione specifica·
    • art. 2697 c.c.·
    • mancata vendita fondi rustici·
    • tardività eccezione·
    • prelazione agraria·
    • retratto agrario·
    • onere della prova·
    • art. 345 c.p.c.

  • 5Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 972
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE In persona del G.O.T. dott.ssa Ilaria Spinelli in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile al n. 2980 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2022 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. ritualmente notificato da (P.Iva: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore Unico con sede legale in Mezzana Bigli (PV) – Via CP_1 Roma n. 43 IIP, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Abela in forza di mandato allegato all'atto di citazione - ATTORE – contro , ente pubblico …
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    • contratto con patto di riservato dominio·
    • violazione obblighi contrattuali·
    • clausola risolutiva espressa·
    • risoluzione contrattuale·
    • sospensione del procedimento·
    • mutamento compagine sociale·
    • opposizione a precetto·
    • validità titolo esecutivo·
    • art. 615 c.p.c.·
    • pregiudizialità
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro ed alla imposta ipotecaria normale, ridotte a meta', se si verifichino le seguenti condizioni:
    a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
    b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprieta' rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;
    c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprieta' contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale ed all'imponibile catastale;
    d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.
    Gli atti, di cui al precedente comma, che, nella ricorrenza delle condizioni e nel periodo di tempo ivi specificati, siano stipulati relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed a quella fissa ipotecaria.
    E' abrogato l' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 , salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.
    L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio, e quella dei requisiti di cui alle lettere b) e d) mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta. Per quanto concerne la lettera c) una commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agricolo nominato dal prefetto determina, in relazione alla diversa destinazione culturale, entro quale limite d'imponibile catastale si riscontri l'idoneita' del fondo a costituire la piccola proprieta' contadina.
    Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprieta' del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 dicembre 1952, n. 2362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di due anni previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, e' ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932".
  • Articolo 2
    Art. 2. ((Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, numero 1760.
    Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo e' elevato al 4,50 per cento, sara' corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.
    Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci.
    Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo))
  • Articolo 3
    Art. 3.
    Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonche' gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, sempreche', avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprieta' contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'articolo 1.
    Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.