Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 marzo 1948 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 1982 |
Commentari • 9
- 1. Art. 36 disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatricehttps://www.brocardi.it/
Per ogni omissione, da qualsiasi causa dipenda, risultante negli atti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, che costituisca causa di impedimento ai benefici fiscali, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa sanatoria generale all'acquirente, permutante o enfiteuta con la sola presentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del registro del luogo nel quale è avvenuta la registrazione dell'atto, dei documenti stabiliti dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, …
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Giurisprudenza • 40
- 1. Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 15246Provvedimento: 1 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa RA MA, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: "vendita di cose immobili" e pendente tra Parte_1 elettivamente domiciliato in Agrigento, via Diodoro Siculo n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Alaimo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Emilio Amoroso, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore …Leggi di più...
- vendita di cosa gravata da oneri·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro ed alla imposta ipotecaria normale, ridotte a meta', se si verifichino le seguenti condizioni:
a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprieta' rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;
c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprieta' contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale ed all'imponibile catastale;
d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.
Gli atti, di cui al precedente comma, che, nella ricorrenza delle condizioni e nel periodo di tempo ivi specificati, siano stipulati relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed a quella fissa ipotecaria.
E' abrogato l' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 , salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.
L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio, e quella dei requisiti di cui alle lettere b) e d) mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta. Per quanto concerne la lettera c) una commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agricolo nominato dal prefetto determina, in relazione alla diversa destinazione culturale, entro quale limite d'imponibile catastale si riscontri l'idoneita' del fondo a costituire la piccola proprieta' contadina.
Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprieta' del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 dicembre 1952, n. 2362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di due anni previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, e' ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932". - Articolo 2Art. 2. ((Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, numero 1760.
Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo e' elevato al 4,50 per cento, sara' corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.
Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci.
Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo)) - Articolo 3Art. 3.
Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonche' gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, sempreche', avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprieta' contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'articolo 1.
Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.