Sentenza 20 marzo 2000
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone la trasmissione all'archivio di un documento pervenuto al suo ufficio ed iscritto nel registro "mod. 45", denominato "degli atti non costituenti notizia di reato" di cui al D.M. 30 settembre 1989. In particolare, la scelta del P.M. di iscrivere la segnalazione ricevuta in un registro diverso da quello previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., non può essere censurata in sede di legittimità, non costituendo esercizio di potere giurisdizionale, neppure sotto il profilo della abnormità.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità della struttura sanitaria: natura giuridica e onere della provaAccesso limitatoSolange Manfredi · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2000, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Zumbo ANTONIO Presidente del 08/02/2000
1. Dott. Accattatis VINCENZO Consigliere SENTENZA
2. " Postiglione AMEDEO Consigliere N. 589
3. " Di nubila VINCENZO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Piccialli LUIGI Consigliere N. 30977/89
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova
avverso il provvedimento di archiviazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova del 30.7.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione Letta la requisitoria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in data 7.8.1998, con il quale veniva disposta la trasmissione all'archivio degli atti relativi al decesso di IO MO, già in carcere per rapina.
Osserva il ricorrente che la morte della IO per epatopatia presso l'ospedale Duchessa di Galliera, dove era stata ricoverata il 27.7.1998, aveva dato luogo a varie interrogazioni parlamentari, secondo le quali non sarebbero state apprestate in carcere le cure più opportune prima del ricovero in ospedale e sarebbe stata respinta la richiesta di arresti domiciliari, che avrebbero facilitato le, cure più opportune.
Ritiene il ricorrente che, non risultando esperita indagini, appariva abnorme il provvedimento di archiviazione, senza il controllo dell'organo giurisdizionale competente. Ritiene la Corte che il ricorso appaia inammissibile, alla luce della giurisprudenza recente elaborato nella sentenza della Cassazione (Sentenza n. 2683 dell'11.7.1997 imp. Bove e n. 4300 del 21.1.1998, imp. Ferretti). Non è impugnabile il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone la trasmissione all'archivio di un documento pervenuto al suo ufficio ed iscritto nel registro - mod. 45 - denominato degli atti non costituenti notizia di reato, di cui al D.M. 30 settembre 1989. La scelta del P.M. di iscrivere la segnalazione ricevuta in un registro diverso da quello previsto dallo art. 335 cpp non può essere censurata in sede di legittimità, non costituendo esercizio di potere giurisdizionale, neppure sotto il profilo della abnormità. Nel caso in esame non risulta pervenuta al P.M. alcuna specifica notizia di reato.
Lo stesso P.M. ha ritenuto che il decesso in ospedale per cause naturali, cioè per una grave malattia, preesistente da tempo, non richiedeva la necessità di specifiche indagini per acquisire di propria iniziativa la notizia di eventuali reati e che poteva essere disposto il nulla osta per il seppellimento. Non sembra dunque che si configuri un atto abnorme del P.M.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000