Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 1
Il limite minimo di quindici giorni, previsto per la reclusione dall'art. 23, primo comma, cod. pen., è assoluto e perciò irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi, ne' il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 12.11.1998
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " (rel.) N. 3519
3. " IT RI " REGISTRO GENERALE
4. " AR CO " N. 22506/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di PALERMO,
avverso sentenza in data 18.3.1998 del Pretore di TRAPANI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Letta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento della sentenza. OSSERVA
Con sentenza ex art. 444 cpp in data 18.3.1998, il Pretore di Trapani applicava a CE OD la pena di giorni otto di reclusione e L. 100.000 di multa (con pena detentiva sostituita da L. 600.000 di multa) per il reato di cui all'art. 570 c 2 n. 2 cp (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore - In Trapani fino a fine 1995).
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, deducendo "erronea applicazione della legge penale" per violazione del minimo assoluto edittale della pena. Con requisitoria scritta in data 13.7.98, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Palermo è fondato.
Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la reclusione dall'art. 23 c.1 cp, è assoluto e perciò irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi;
ne' il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 cpp (v. per tutte: Cass. VI, sent. 487 del 24.1.97, PM in proc. Scanio).
Si impongono, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Pretura Circondariale di Trapani per l'ulteriore corso (ivi compreso un eventuale nuovo e legittimo "patteggiamento").
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Pretura circondariale di Trapani per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 novembre 1988.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999