Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 2
Le comunicazioni dell'autore del reato con terzi, occasionalmente percepite da un ufficiale agente di polizia giudiziaria, non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte dell'operante. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza di un carabiniere che, libero dal servizio, si era casualmente imbattuto nell'autore del reato subito dopo la sua commissione e lo aveva sentito richiedere per telefono, alle proprie interlocutrici, di portargli un'autovettura e gli effetti personali per consentirgli di allontanarsi).
È legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito dopo la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura).
Commentari • 5
- 1. Concussione: sussiste in caso di minaccia implicitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento soggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purchè idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato sussistere la minaccia costrittiva da parte di un pubblico ministero il quale, in cambio dell'attività sollecitata, aveva prospettato alla vittima un suo intervento volto ad escludere l'arresto della nipote ed il sequestro di un locale del fratello della persona offesa, implicitamente prospettando l'intervento opposto in caso …
Leggi di più… - 2. Su cosa possono riferire i testimoni?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 novembre 2022
- 3. Testimonianza indiretta del teste di PG (Cass. 40892/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022
Il vigente ordinamento processuale ammette la cd. testimonianza indiretta e consente al giudice di utilizzare, in mancanza della richiesta di parte di esaminare la fonte primaria, il contenuto delle informazioni che ha riferito il cd. teste "de relato": gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono però deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (salvo che le dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dall'operante "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e …
Leggi di più… - 4. Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019
- 5. Registrare una telefonata di nascosto non è reatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2017, n. 15760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15760 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
15760-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20.01.2017 Dott.ssa Antonella Patrizia MAZZEI -Presidente SENTENZA - Consigliere Dott. Marco VANNUCCI N. 69/2017 Dott. Luigi Fabrizio MANCUSO - Consigliere Dott. Stefano APRILE - Rel. Consigliere - REGISTRO - Consigliere - Dott. Gaetano DI GIURO GENERALE N. 39552/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE ZE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 10 marzo 2016 pronunciata dalla Corte di appello di Potenza;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto dell'assenza del difensore Avv. Giorgio Petrachi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha riformato in parte la sentenza del 17 febbraio 2014 pronunciata dal Tribunale di Matera, dichiarando il ricorrente responsabile del delitto di detenzione e porto continuato di arma comune da sparo (capo A: artt. 81, cpv., cod. pen., 2, 4 e 7, I. n. 865/1967), nonché di minaccia aggravata (capo B: artt. 612, cpv., 61 n. 1, cod. pen.), fatti commessi il 31 agosto 2007, assolvendo il medesimo dal reato di danneggiamento (capo C), nonché prosciogliendolo per prescrizione dal reato di detenzione illegale di munizioni (capo D).
2. Ricorre LE ZE, a mezzo del difensore avv. Giorgio Petrachi, che chiede l'annullamento della sentenza, formulando quattro motivi.
2.1. Osserva, con il primo motivo, che la sentenza è nulla per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità dell'imputato in relazione al capo A, anche con riferimento all'erronea valutazione degli indizi secondo il canone di cui all'articolo 192, cod. proc. pen.. In particolare, viene contestata la riferibilità al ricorrente del veicolo a bordo del quale è stato rinvenuto un bossolo esploso, l'assenza di prova in ordine alla mancata effettuazione dell'accertamento svolto a individuare residui di sparo sulla persona del ricorrente, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste ON circa quanto allo stesso riferito dal ricorrente.
2.1. Osserva, con il secondo motivo, che la sentenza è nulla per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla gravità della minaccia di cui al capo B. In particolare, viene contestata la responsabilità, nonché il fine intimidatorio Partogione della esclusione dei colpi di arma da fuoco. p.a. да 2 4 2.3. Osserva, con il terzo motivo, che la sentenza è nulla per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Osserva, con il quarto motivo, che la sentenza è nulla per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 133, cod. pen., in relazione alla commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
1.1. Preliminarmente, è opportuno rammentare che, come si desume dalle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, ricorrente ha riferito spontaneamente a ON, appartenente all'Arma dei Carabinieri libero dal servizio e incontrato per puro caso, di avere poco prima esploso dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo di una persona e di essersi quindi dato alla fuga poiché temeva che qualcuno avesse potuto annotare il numero di targa del veicolo sul quale si trovava. Nella medesima circostanza ON aveva udito il ricorrente discorrere telefonicamente con due donne alle quali aveva richiesto di portare un'autovettura per consentirgli di allontanarsi, nonché altri effetti personali. Poco dopo, a seguito dell'intervento di una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri, veniva rinvenuta la vettura in uso al ricorrente a bordo della quale venivano trovate due donne, nonché effetti personali del ricorrente. Veniva perquisita l'autovettura in uso al ricorrente: nella stessa veniva rinvenuto un bossolo esploso dello stesso calibro di quelli rinvenuti sul luogo del fatto e del tutto coincidente con le cartucce in seguito rinvenute nell'abitazione del ricorrente (capo D).
1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, nella parte in cui lamentano la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), appaiono inammissibili poiché viene formalmente censurata l'interpretazione della norma (artt. 81, cpv., cod. pen.; 2, 4 e 7, I. n. 865/1967; artt. 612, cpv., 61 n. 1, cod. pen.; 133, cod. pen.), 3 mentre di fatto è criticata la motivazione della sentenza impugnata, tanto che il ricorso si dilunga nell'evidenziare gli elementi che attengono la dedotta - erroneità della motivazione, senza contestare l'applicazione delle norme di legge fatta dalla Corte di appello.
1.3. In relazione al capo A, la sentenza è censurata sotto diversi aspetti, tutti palesemente inammissibili, ma che, per chiarezza espositiva, saranno di seguito distintamente esaminati. In effetti, il ricorrente censura l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste ON, di cui si tratterà al paragrafo seguente n. 1.3.1., nonché il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli altri elementi di prova posti a base dell'affermazione della responsabilità penale per detto capo (di tali aspetti si tratterà al paragrafo n. 1.3.2.).
1.3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso attinente il vizio di motivazione con riferimento al capo A, è opportuno ricordare, con riferimento a quanto percepito da ON mentre il ricorrente conversava con terzi, che «le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un'operazione di polizia non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti che le hanno percepite>> (Sez. 6, Sentenza n. 28109 del 16/04/2010, Cicchinelli, Rv. 247772). La censura proposta è inammissibile. Merita una breve disamina la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da ON, appartenente all'Arma dei Carabinieri libero dal servizio, che ha raccolto le dichiarazioni, non sollecitate, da parte del ricorrente. In proposito è, anche, utile premettere che il ricorrente non aveva assunto, né poteva assumere, la veste di persona sottoposta alle indagini, poiché non era emerso alcun elemento a suo carico tanto che ON non poteva certo supporre che il dichiarante avesse commesso un qualche reato. delleÈ, infatti, inammissibile la doglianza inerente l'utilizzazione dichiarazioni di ON su quanto appreso dal ricorrente in ordine alle vicende concernenti l'esplosione di colpi di arma da fuoco. Correttamente, infatti, il Tribunale e la Corte di appello hanno evidenziato che si è trattato di una dichiarazione non provocata, resa in una conversazione informale che avvenne in un momento in cui ZE non era indagato. 4 一个 Ad avviso del Collegio, la testimonianza di ON rientra negli altri casi» per i quali l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., legittima la testimonianza de auditu dell'ufficiale o agente di p.g.. Si tratta di ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo sono state percepite dall'appartenente alla p.g. al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime. Del resto, anche l'art. 62, cod. proc. pen., che preclude la testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, circoscrive l'operatività del divieto alle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento, con ciò includendovi i soli casi in cui le dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato vengano assunte in occasione del compimento di uno specifico atto del procedimento, sia esso un interrogatorio o un esame o un altro atto, e vengano ricevute da uno dei soggetti investiti di una qualifica processuale ivi inclusa quella di ufficiale o agente di - p.g. -, per una ragione connessa al procedimento. Il divieto in esame opera, infatti, «nel corso del procedimento» e non in pendenza del procedimento. Ciò significa che vengono in considerazione, nell'ottica delineata dall'art. 62, cod. proc. pen., le sole dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato nella sede processuale e ai soggetti deputati istituzionalmente alla loro raccolta, con conseguente inibizione dell'ingresso, nel materiale cognitivo a disposizione del giudice, di fonti surrogatorie o sostitutive dell'eventuale carenza di documentazione formale (Sez. 1, Sentenza del 01/10/1990, n. 3084, Cass. pen. 1991, II, 198). Il divieto di cui all'art. 62, cod. proc. pen., non opera invece laddove, come nel caso in esame, si tratti di dichiarazioni rese fuori del procedimento ovvero prima dell'inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal giudice, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Sez. 6, Sentenza n. 1764 del 09/10/2012 dep. 2013, Naso, Rv. 254180; Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 13/03/2009, Leone, Rv. 244347; Sez. 1, Sentenza n. 35539 del 03/09/2003, Pascolo, Rv. 225778). Le dichiarazioni rese da ON sono quindi pienamente utilizzabili, tanto che il primo motivo di ricorso attinente il vizio della motivazione, sotto tale profilo, è del tutto inammissibile perché generico.
1.3.2. Con riferimento al primo motivo di ricorso attinente il vizio di motivazione con riferimento al capo A, viene, altresì, contestata la riferibilità al 5 ricorrente del veicolo a bordo del quale è stato rinvenuto un bossolo esploso e l'assenza di prova sul fatto a seguito della mancata effettuazione dell'accertamento rivolto a individuare residui di sparo sulla persona del ricorrente. Come si è visto, sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni del teste ON attraverso le quali è stata rinvenuta la vettura in uso al ricorrente con a bordo i suoi effetti personali. A proposito del veicolo sul quale è stato rinvenuto il bossolo esploso è sufficiente rammentare che la motivazione concernente la attribuibilità dello stesso al ricorrente appare supportata da congrua e logica motivazione, mentre la censura mossa è del tutto generica e verte su aspetti di fatto, preclusi in sede di legittimità e perciò inammissibili. Inammissibile e priva di rilievo è la censura concernente la mancata effettuazione dell'accertamento sui residui di sparo, sia perché, come si desume dalla motivazione della sentenza di primo grado, il ricorrente venne invitato a recarsi in caserma per ricevere formale avviso del compimento dell'accertamento irripetibile, ma preferi darsi alla fuga con la propria autovettura;
sia perché dalla mancata effettuazione dell'indicato accertamento non può certo trarsi alcun elemento in favore del ricorrente. A ben guardare, invece, la Corte di appello di Potenza ha correttamente valorizzato, con adeguata e logica motivazione, la precipitosa fuga quale elemento di logica conferma dell'ipotesi accusatoria. La Corte di appello ha esaminato compiutamente e analiticamente confutato, con motivazione immune da vizi logici, le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello proposto dall'odierno ricorrente, ritenendo di superare le questioni poste utilizzando argomentazioni che riguardano esclusivamente aspetti di merito. Nel complesso, con riferimento al puntuale esame delle censure del ricorrente formulate nel giudizio di appello, dal quale esame derivano le sopra riportate considerazioni, va evidenziato che il generico e omnicomprensivo ricorso concerne essenzialmente la ricostruzione fattuale ed è, quindi, inammissibile.
1.4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al capo B e con riguardo alla mancata 6 concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili laddove si consideri che la Corte di appello di Potenza ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di minaccia aggravata facendo specifico riferimento al precedente litigio intercorso tra le parti e all'obiettiva e inequivoca valenza intimidatoria della esplosione di numerosi colpi all'indirizzo dell'abitazione della persona offesa, nonché in merito alle obiettive ragioni che impediscono di riconoscere l'esistenza di circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha esaminato compiutamente e analiticamente confutato, con motivazione immune da vizi logici, le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello proposto dall'odierno ricorrente, ritenendo di superare le questioni poste utilizzando argomentazioni che riguardano esclusivamente aspetti di merito. Tanto premesso, con riferimento al puntuale esame delle censure del ricorrente formulate nel giudizio di appello, dal quale esame derivano le sopra riportate considerazioni, va evidenziato che il generico e omnicomprensivo ricorso concerne essenzialmente la ricostruzione fattuale. Deve, quindi, essere ricordato che al giudice di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio e nessun elemento, tantomeno una porzione di prova, per quanto asseritamente «importante», può essere valutato a prescindere dall'intero contesto. Il rapporto di contraddizione esterna al testo della sentenza impugnata per essere compatibile con giudizio di legittimità, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve essere inteso in senso stretto quale rapporto di negazione sul significante (forma dell'espressione, cioè forma sonora o immagine uditiva), poiché al giudizio di legittimità continua a essere estraneo ogni discorso che attiene al significato (contenuto dell'espressione; nozione mentale che abbiamo di un determinato oggetto) e alla plausibilità della lettura della prova compiuta dai giudici del merito. Osserva, conclusivamente, il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché le censure, a tenore meramente confutativo, tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti, attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito.
1.5. Conclusivamente, deve essere evidenziato che il ricorso è giudicato inammissibile in relazione a tutti i motivi formulati. 7 A causa dell'inammissibilità dei motivi di ricorso, i reati attribuiti al ricorrente non sono estinti per prescrizione, dovendosi tenere in considerazione il lungo periodo di sospensione del procedimento di primo grado per complessivi anni uno, mesi uno, giorni diciassette, da sommare al termine di prescrizione, come prorogato dall'atto interruttivo, pari ad anni sette e mesi sei, con conseguente determinazione del termine massimo di prescrizione da individuarsi nel giorno 18 aprile 2016, dunque in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Stefano Aprile Antonella Patrizia Mazzei Jr.muzz DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8