Sentenza 13 marzo 2009
Massime • 1
È ammissibile la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni, anche di natura confessoria, rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2009, n. 17437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17437 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2009 |
Testo completo
174 37 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/03/2009
SENTENZA
N.1085,09 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CASUCCI GIULIANO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. PRESTIPINO ANTONIO CONSIGLIERE
" N. 009085/2007 2. Dott. GALLO DOMENICO
3. Dott. MANNA ANTONIO "1
4.Dott.DIOTALLEVI GIOVANNI 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/01/1971 1) LE TOMMASO
avverso SENTENZA del 07/11/2006
CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
che ha conclusoper'il rigetho el 1:6680
Udito, per la parte civile, l'Avv.
difensor Avv. Амблий Молода и зго d. pp. Celebri pro Udit il il. fiducia, In in com less I
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+ Con sentenza dell'11.12.1998, la Corte di assise di Catania condannava EO TO, unitamente a UG IT e RE IU, alla pena dell'ergastolo per i reati di omicidio volontario aggravato in danno di RI El DI, e connessi reati in materia di armi, e per il reato di rapina aggravata in danno di Di CA SS.
Sintetizzando per quanto qui interessa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la
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vittima era stata fatta segno di un primo attentato a colpi di arma da fuoco il 9.5.2003, mentre 11
si accingeva ad iniziare la sua attività lavorativa presso un deposito di automezzi in territorio di Belpasso;
riparato all'Ospedale Cannizzaro di Catania a seguito delle ferite riportate, era stato sorpreso il successivo 13 maggio nel suo letto di degenza da due killers, giunti nei pressi del nosocomio a bordo di un'autovettura appositamente rapinata, che gli avevano esploso due colpi di pistola al volto.
Momentaneamente sopravvissuto anche al secondo agguato, l'El DI era stato trasportato per motivi di sicurezza in un ospedale Agrigentino, dove infine decedeva il 19 maggio 1993.
Qualche anno dopo avrebbero fatto luce sull'episodio criminoso diversi collaboratori di giustizia, consentendo anzitutto di ricondurre il movente dell'omicidio alla matrice mafiosa.
L'El DI sarebbe stato infatti considerato negli ambienti del clan guidato da IU
RE, detto il OT, un confidente della polizia, pericoloso per la sicurezza della latitanza del capo.
L'esecuzione dell'omicidio era stata affidata ad un componente della cosca, IT UG, che aveva finito anche lui per collaborare con la giustizia rivelando tutti i retroscena dei fatti.
Il UG precisava di avere personalmente partecipato al primo agguato del 9.5.1993, insieme al nipote SE IU;
a seguito del fallimento dell'attentato, aveva organizzato anche il secondo agguato all'interno dell'Ospedale Cannizzaro, incaricando della sua esecuzione EO TO, che poteva contare sull'appoggio logistico di un dipendente dell'ospedaleoltre allo stesso SE, già coinvolto nel primo tentativo di omicidio;
i due gli avevano poi riferito i particolari dell'esecuzione.
Alle dichiarazioni del UG, si era quindi aggiunto il contributo collaborativo dello stesso
SE. UI, originariamente coimputato nel presente procedimento insieme al EO, era stato sentito come imputato di reato connesso nel proc. Pen. Nr. 8/95 a carico di
EL IU e altri, all'udienza del 23.1.1996.
Proprio in quella sede aveva iniziato concretamente a collaborare, secondo una scelta manifestata poco tempo prima, e la sua collaborazione aveva preso l'incipit proprio con le dichiarazioni relative all'omicidio del RI, del quale si era auto accusato, coinvolgendo nelle sue dichiarazioni anche il EO. Nel corso del procedimento a suo carico, il SE aveva denunciato però seri disturbi psichici, che avevano suggerito la sua sottoposizione a perizia psichiatrica.
Le conclusioni peritali, articolate in due relazioni scritte, sono dettagliatamente illustrate nella sentenza della Corte di Assise di Catania del 26.11.1999.
Il SE risultò affetto da disturbo delirante di tipo persecutorio e di grandezza o paranoia psicoreattiva, condizione che lo poneva nell'incapacità di partecipare coscientemente al processo a suo carico, anche se, secondo la precisazione del perito, un trattamento adeguato avrebbe potuto determinare una remissione della sintomatologia delirante, consentendogli di riacquistare una certa capacità critica e il contatto con la realtà, e di rimuovere l'incapacità.
Circa l'evoluzione del quadro clinico, il perito, riferiva, in sintesi: che la strutturazione delle patologie psichiche dell'imputato nei termini di un disturbo delirante, si era affermata nel periodo compreso tra il 10.12.1996 e il 4.6.1997; che all'epoca in cui aveva reso le dichiarazioni auto ed etero accusatorie sull'omicidio
Mouari nel proc. Nr. 8/95, doveva invece ritenersi che lo stesso imputato, pur in assenza di quadro psicotico, fosse affetto da un disturbo di personalità paranoide querulomanico talmente pervasivo da determinare un vizio parziale di mente;
che all'epoca del fatto omicidiario, infine, il SE, non accusava alcuna patologia mentale, e si trovava in una situazione di completa capacità di intendere e di volere.
La causa dell'insorgenza dei disturbi psichici dell'imputato veniva poi individuata dal perito nella sua difficoltà di adattamento alla vita carceraria.
Sulla scorta delle conclusioni peritali, il giudice di primo grado disponeva la sospensione del A procedimento nei confronti del SE e l'acquisizione delle dichiarazioni dallo stesso rese nel proc. 8/95.
Le dichiarazioni accusatorie provenienti dal UG e dal SE, venivano quindi valorizzate dai giudici della Corte di assise a fondamento del giudizio di responsabilità espresso anche nei confronti del EO, nonostante i problemi di salute mentale del secondo dei due collaboranti, sui quali la difesa aveva particolarmente insistito per inficiarne l'attendibilità.
La corte di Assise di Appello, sez. II, investita del gravame dell'imputato, lo assolveva dal delitto di rapina dell'autovettura usata dai sicari per i trasferimenti in occasione del secondo e definitivo attentato;
e concesse le circostanze attenuanti generiche, determinava la pena per i restanti reati in anni ventisei di reclusione. La sentenza di appello, pronunciata il 6.12.2000, veniva però annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 26.10.2002, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di merito. La Suprema Corte rilevava che erroneamente era stata rigettata la richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato proposta tra gli altri dal EO, e che il giudizio sulla posizione dei ricorrenti avrebbe dovuto essere effettuato anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 co 2 c.p.p., e adottando le regole in materia di utilizzazione delle prove stabilite dagli artt. 438 e ss. c.p.p., e dai comm 2,5 e 6 dell'art. 4 ter DL 7.4.2000
nr. 82..
In sede di rinvio, la 3 sez. della Corte di assise di Appello di Catania, con sentenza del
9.1.2004, confermava nei confronti del EO il quadro delle responsabilità definito con la precedente sentenza di appello ma, applicando la diminuente del rito abbreviato, riduceva la pena ad anni diciassette e mesi quattro di reclusione.
Su ricorso dell'imputato, anche questa sentenza veniva sottoposta al sindacato di legittimità
Le censure proposte contro la sentenza di rinvio, concernevano ancora una volta essenzialmente la questione della valutazione delle dichiarazioni del collaborante SE
IU, sotto un duplice profilo;
da una parte, la difesa ne aveva contestato l'utilizzabilità sulla base delle nuove disposizioni di cui alla L.
7.8.1997 n. 267; dall'altra l'attendibilità, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata doveva ritenersi manifestamente illogica riguardo al positivo giudizio di verifica dell'idoneità di dette dichiarazioni ad essere assunte ad elemento di conferma di quelle del UG, dal momento che il SE era già affetto da gravi disturbi psichici quando aveva deposto nel proc. 8/95.
La Corte di Cassazione, rilevava l'infondatezza del ricorso quanto al primo profilo, ma lo accoglieva riguardo al secondo, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, censurandola per difetto di motivazione relativamente all'attendibilità delle dichiarazioni del SE, ritenuta dai giudici territoriali nonostante che il perito incaricato di accertarne le condizioni di salute mentale all'epoca della sua audizione, avesse affermato che il dichiarante era affetto da un disturbo paranoide querolumanico talmente pervasivo da determinare un vizio parziale di mente.
La Suprema Corte precisava in proposito che non poteva ritenersi decisivo che il perito avesse affermato che la patologia psichica accusata dal SE non incideva sulla sua capacità mnemonica, essendo in questione piuttosto la capacità di riferire i fatti obiettivamente, e senza possibili deformazioni indotte dalla malattia, aspetto quest'ultimo non sufficientemente approfondito dai giudici di merito.
Al giudice del rinvio, la Corte affidava quindi il compito di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante tenendo miglior conto di quanto osservato dal perito, e procedendo, eventualmente, a nuova audizione del SE;
e di accertare, in alternativa, se tali dichiarazioni, ove ritenute intrinsecamente inattendibili, risultassero o meno essenziali ai fini dell'affermazione della colpevolezza del EO, tenuto conto anche egli elementi richiamati dalla sentenza di primo grado come confermativi della dichiarazione del UG.
Infine, la 1^ sez. della Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 7.11.2006, pronunciandosi in sede di rinvio, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati di omicidio e in materia di armi e, con le attenuanti generiche, determinava la pena in anni sedici e mesi otto di reclusione.
Nel corso del giudizio di appello il PG aveva documentato la ripresa e la conclusione del procedimento a carico del SE, producendo la sentenza della Corte di assise di Catania dell'1.6.2001, passata in cosa giudicata 1'8.7.2002 dopo la conferma in appello;
con cui il
SE era stato condannato a pena patteggiata per l'omicidio Mouari;
lo stesso collaborante era stato inoltre esaminato davanti alla Corte di rinvio, previa rinnovazione del dibattimento.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, rilevando la violazione dell'art. 606 lettere c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 627 co 3 c.p.p.,, per avere la sentenza impugnata sostanzialmente riproposto, in violazione delle direttive fissate con il rinvio, le stesse valutazioni sull'attendibilità del SE già censurate dalla Corte di Cassazione con riferimento alle precedenti pronunce di merito.
Nel ricorso si dà atto che nell'ultimo giudizio di rinvio era stato disposto l'esame del
SE, ma si contesta che attraverso una testimonianza “attuale", possano essere ritenute attendibili dichiarazioni di molto anteriori, soprattutto in quanto rese, queste ultime, in una condizione di incapacità a rendere valida deposizione.
La difesa deduce ancora, che la rilevanza della nuova escussione del SE sarebbe inficiata sia dalle modalità utilizzate, il sistema della videoconferenza essendo inidoneo all'
approfondita valutazione dei profili personali del dichiarante, che dall'ottica "riduttiva” dell'esperimento probatorio, sottolineata dalla stessa sentenza impugnata, in quanto il rinnovato esame del SE sarebbe stato essenzialmente volto, secondo i giudici di appello, che definiscono peraltro espressamente ultronea la relativa valenza probatoria, all'esclusiva finalità di tutela degli interessi del EO.
Non sarebbe inoltre possibile affermare che la riacquistata capacità di stare in giudizio del
SE, avuto riguardo alla sua storia clinica, possegga una valenza illimitata nel tempo, quanto alle future condizioni mentali, senza dire che, comunque, le patologie psichiche precedenti avrebbero potuto definitivamente compromettere la capacità di testimoniare dello stesso collaborante. Soltanto nuovi accertamenti peritali, richiesti peraltro con il motivo finale, che ne deduce il mancato espletamento come vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, avrebbero quindi potuto fare chiarezza su queste problematiche.
Con un altro motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle regole processuali di valutazione della prova con riferimento all'individuazione dei riscontri di una chiamata di correo, sostenendo che non potrebbero concorrere, nell'affermazione di un giudizio di responsabilità del EO, le dichiarazioni del UG, nè nella parte riferibile alle informazioni che lo stesso avrebbe appreso proprio dall'imputato, circa la partecipazione di quest'ultimo all'omicidio, in una situazione che per l'identità della fonte diretta renderebbe impraticabile il percorso probatorio di verifica delle testimonianze de relato, né nella parte riferibile alla presunta coincidenza con le dichiarazioni del SE, in quanto condizionata dalla circolarità della prova, proprio il SE essendo la fonte diretta..
Con motivi nuovi, il ricorrente sviluppa ed amplia i motivi del ricorso principale, sia sotto il profilo dogmatico, per quel che riguarda i limiti segnati al giudice del rinvio dall'annullamento della Suprema Corte dovuto a difetto di motivazione della sentenza cassata, che con riferimento alle deduzioni dell'illogicità della sentenza impugnata in ordine alla soluzione data al problema dell'attendibilità del SE, in assenza di nuovi accertamenti peritali.
A questo riguardo, ricorda tra l'altro il ricorrente, i passaggi della precedente consulenza tecnica d'ufficio in cui si sottolineava che alle patologie mentali del collaborante poteva essere associata un certa tendenza ad elaborare in modo distorto e viziato i fatti relativi all'ambiente nel quale il soggetto si trovava;
e si puntualizzava come aspetto secondario dei disturbi psichici del collaborante, l'inclinazione ad una trasformazione delirante della realtà.
Il secondo aspetto approfondito con i motivi aggiunti è quello della dedotta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della tenuta complessiva del quadro probatorio a carico del EO.
Il ricorrente segnala, al proposito, numerose aporie e contraddizioni tra le plurime fonti dichiarative, superate dalla corte territoriale sostanzialmente con formule di stile (il riferimento è, tra le altre, alle testimonianze NE e DA, contrastanti, secondo il ricorrente, su significative circostanze di fatto, con la versione dei collaboratori); ripercorre le dichiarazioni di numerosi altri collaboranti (NG, RE, VA e OS), rilevando che erroneamente la corte territoriale ne avrebbe ritenuto la coerenza con quelle del
UG; ribadisce, inoltre, la sostanziale circolarità della propalazioni accusatorie del
UG;. Con gli ultimi due motivi nuovi, il ricorrente deduce infine il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e dei motivi abietti, e in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
Alla luce delle censure formulate, il ricorrente chiede quindi l'annullamento della sentenza J
impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Sulla questione fondamentale della valenza probatoria delle dichiarazioni del SE, va anzitutto rilevato che il nuovo esame del dichiarante è sicuramente suscettibile di valenza probatoria autonoma, per quanto nella stessa sentenza impugnata si lasci piuttosto intendere che esso sarebbe stato disposto quasi per un surplus di garanzie in favore del EO, e come test di verifica dell'attendibilità del collaborante al momento in cui rese le precedenti dichiarazioni,
"L'ottica esclusiva della tutela dell'imputato EO", come si legge nella sentenza impugnata a proposito del nuovo esperimento istruttorio, rivela neppure troppo larvatamente, il dissenso dei giudici territoriali rispetto alla sentenza di rinvio, peraltro altrove apertamente espresso
(vedi pag. 17), ma ciò non impedisce di prendere in considerazione le nuove dichiarazioni nella loro portata oggettiva e nel confronto con quelle precedenti, al fine di verificare se l'eventuale "riabilitazione" mentale del dichiarante abbia indotto mutamenti e distonie rispetto a quanto già rassegnato ai giudici in condizioni di instabilità psichica, per trarne le valutazioni conseguenti.
E questa è anche l'unica prospettiva di verifica della tenuta dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, in quanto valorizza definitivamente il contributo del dichiarante.
Nella valutazione dell'ultimo contributo del SE, va subito esclusa l'incidenza del sistema di audizione, dedotta dalla difesa in modo aprioristico e generico, con la considerazione che la videoconferenza avrebbe impedito un conveniente apprezzamento dei profili "personali" del dichiarante, che l'esame "dal vivo" avrebbe invece consentito;
il problema pone, infatti, in termini del tutto diversi, perchè la sua soluzione è condizionata dalla valutazione della decisività o meno di nuove indagini specialistiche sulle condizioni di salute mentale del dichiarante, essendo ovvio che nel caso negativo debbano venire in rilievo soltanto i contenuti narrativi dallo stesso offerti.
Ma deve a questo punto convenirsi con i giudici della Corte territoriale, sulla assoluta superfluità di ulteriori perizie psichiatriche nei confronti del SE, alla luce dei due fatti nuovi intervenuti nel corso del giudizio di appello. Si è detto che la posizione del dichiarante era stata stralciata per le sue precarie condizioni di salute mentale, che avevano determinato la sospensione del procedimento a suo carico per incapacità di parteciparvi convenientemente.
Ebbene, la ripresa e la conclusione del processo a carico del SE, documentate dal PG nel corso del giudizio di rinvio, presuppongono un costante monitoraggio specialistico delle sue condizioni di salute mentale, bastando al riguardo rinviare al disposto dell'art. 72 c.p.p.
D'altra parte, il nuovo esame del dichiarante, in quanto caratterizzato, secondo la giusta sottolineatura della sentenza impugnata, (pag. 18), dalla piena coerenza delle sue nuove dichiarazioni con quelle precedenti, ha offerto una inequivocabile conferma delle valutazioni peritali, sul punto costanti, secondo cui i disturbi psichici accusati dall'imputato nel corso dell'esame del 1996, non incidevano sulla sua capacità di rimemorazione dei fatti, rimasti infatti immutati nel suo ricordo anche a distanza di circa dieci anni.
Sotto questo profilo, peraltro, non può non rilevare che all'epoca del fatto omicidiario il
SE fosse del tutto capace di intendere e di volere, essendo quindi in grado di
“immagazzinare" in termini assolutamente coerenti con la realtà il suo contingente vissuto personale, perché ciò gli consentiva di riportarlo fedelmente alla luce, in una condizione di ritrovato equilibrio psichico, quali che fossero i dubbi provvisoriamente connessi a rievocazioni datate in periodi più critici..
E, in definitiva, la positiva evoluzione delle condizioni di salute mentale del dichiarante dà conto, a posteriori, anche dell'ulteriore aspetto della sua precedente patologia segnalato dal perito, quello cioè di un diretto e specifico collegamento con l'insofferenza della condizione carceraria, all'interno della quale erano del resto circoscritte anche le manifestazioni dei disturbi psichici.
Quanto all'osservazione, contenuta nei motivi nuovi, secondo cui non potrebbe comunque accreditarsi il narrato di un soggetto già affetto da patologia psichiatrica caratterizzata da follia ragionante e dall'attitudine ad una trasformazione delirante della realtà, è piuttosto evidente, intanto, che essa si riferisca alla fase più critica delle condizioni di sofferenza mentale del SE, alla quale egli non era ancora approdato quando fu sentito nel procedimento EL (vedi, supra, sulle scansioni temporali del progressivo aggravamento dei problemi psichici del dichiarante dal 1996 in poi;
all'epoca del suo esame, il SE accusava un meno grave disturbo querulomanico, non ancora la patologia delirante di cui parla la difesa); in secondo luogo, essa sconta il pregiudizio della presunta validità soltanto "riflessa" del nuovo esame del dichiarante, come momento di (in tesi implausibile) verifica dell'attendibilità di quelle precedenti, essendo vero piuttosto che i nuovi contributi dibattimentali del SE vanno apprezzati anzitutto in sé e con riferimento alle condizioni personali del dichiarante al momento dell'ultimo esame, solo secondariamente potendo rilevare il confronto con le sue precedenti dichiarazioni, secondo un ulteriore momento di verifica che, peraltro, nella specie, non segnala alcun dato distonico.
Né può tenersi in conto l'ulteriore deduzione difensiva, affidata ai motivi nuovi, diretta a
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segnalare come illuminante di immutate condizioni di alterazione mentale del soggetto, il passaggio dell'ultima deposizione dibattimentale del SE in cui costui avrebbe negato di avere mai sofferto in passato di seri disturbi psichici.
Che taluno possa cercare di prendere le distanze da un passato di disturbi psichiatrici, non è, invero, affatto sconvolgente, senza dire che non appare nemmeno ammissibile e, comunque, concludente, l'estrapolazione di un breve e isolato passaggio nelle dichiarazioni del
SE, oltretutto nel quadro di interlocuzioni segnate, nella parte relativa alla rievocazione dei problemi psichici di quest'ultimo, da un certo fuorviante tono confidenziale, per trarne qualunque inferenza in chiave difensiva.
Appare infine corrispondente ad una evidente e inammissibile petizione di principio il dubbio espresso dalla difesa sulla possibilità che le precedenti sofferenze psichiche del SE abbiano irreversibilmente compromesso le sue condizioni di salute mentale, essendo positivamente emerse, in processo, le indicazioni del contrario, e dovendosi ricordare lo stretto collegamento delle patologie del dichiarante con fattori "esterni" ormai evidentemente non più attivi, in relazione all'evoluzione delle sue esperienze giudiziarie.
In conclusione, la valutazione dell'attendibilità del SE, da parte della Corte territoriale, appare logica, coerente e, soprattutto, adeguata alle indicazioni della sentenza di annullamento, avendo i giudici correttamente seguito il tracciato di verifica imposto al giudizio di rinvio, nella considerazione della sopravvenuta riabilitazione psichica del dichiarante, indirettamente attestata dall'evoluzione delle sue personali vicende processuali, in quanto necessariamente connessa alla positiva evoluzione del quadro clinico, e con il controllo diretto della sua attendibilità attraverso un nuovo esame dibattimentale, capace di far emergere, nella piena esplicazione del contraddittorio tra le parti, qualunque e incoerenza e illogicità, ed eventuali contraddizioni con le precedenti dichiarazioni, ma anche di confermare, com'è in concreto avvenuto, la permanenza, nella memoria del SE, di un inalterato e fedele ricordo dei fatti.
La piena utilizzabilità delle dichiarazioni del SE, relega ormai sullo sfondo l'indicazione contenuta nella sentenza di annullamento circa l'eventuale ricerca di altri elementi di conferma delle dichiarazioni del UG, subordinata proprio alla contraria evenienza della definitiva dispersione del contributo processuale del primo. A questo riguardo, la difesa, con il ricorso principale, ha cercato di mettere in dubbio la stessa possibilità di integrazione delle dichiarazioni del UG e del SE, rilevando la circolarità del loro contributo, nella misura in cui il UG riferirebbe di circostanze apprese dal SE, e l'inutilizzabilità delle indicazioni de relato fornite dal UG con riferimento al resoconto dell'azione criminale offertogli anche dal EO. Sotto il primo profilo, si deve rilevare che, in realtà, il UG ha riferito sull'omicidio dell'El DI, anche circostanze di sua diretta conoscenza, dal momento che, come si è detto, egli ha affermato di essersi incaricato personalmente della fase preparatoria del secondo agguato, e della scelta degli esecutori materiali, tra i quali proprio l'odierno imputato. Ed è evidente il comune nucleo centrale degli autonomi contenuti narrativi di entrambi i dichiaranti, nella parte in cui entrambi indicano comunque l'implicazione del EO, dapprima nella fase della scelta dei killers e poi nella fase dell'esecuzione materiale del delitto. . Sotto il secondo profilo, deve obiettarsi che è ammissibile la testimonianza indiretta nella quale la fonte primaria sia rappresentata dalle dichiarazioni rese a suo tempo dall'imputato al teste, essendo vietata la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento, ma non quella sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice. (cfr. Corte di Cassazione 31/05/2007 SEZ. 5 Capriati
e altri;
nell'occasione, la Corte ha ribadito che in tal caso non trova applicazione la disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen., la quale prevede l'audizione delle fonti dirette, in quanto la fonte non potrebbe essere chiamata a rendere dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli alla sua posizione, con l'ulteriore conseguenza che e' irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale).
Con i motivi nuovi, la difesa ha cercato di contestare l'attendibilità del UG, e la logicità delle contrarie valutazioni della Corte territoriale, ma in questo caso si tratta, piuttosto, di motivi "altri”, come tali inammissibili, trattandosi di profili di censura in nessun modo proposti con il ricorso principale (cfr. Corte di Cassazione 20/05/2008 SEZ. 6 IC. D'Antinol secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilita', i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..), senza dire che si tratta di profili pregiudicati dalla sentenza di annullamento, nella parte in cui sollecita ai giudici del rinvio l'eventuale accertamento dell' esistenza di elementi di conferma delle dichiarazioni del UG diversi da quelle del SE, implicitamente ritenendo il contributo del primo suscettibile di validazione probatoria attraverso conferme estrinseche e, quindi, proveniente da fonte intrinsecamente attendibile.
In ogni caso, la sostanziale coerenza tra le dichiarazioni del UG e quelle del SE, è stata rilevata ed affermata non solo dalla corte territoriale, ma in tutti i precedenti gradi del giudizio di merito, alla stregua di valutazioni, compiutamente riassunte e ulteriormente approfondite nella sentenza impugnata, esenti da vizi logico-giuridici, e alle quali il ricorrente pretenderebbe di sovrapporre alternative valutazioni di merito (e così, ad es, in ordine al particolare del travisamento dei killers, negato dai collaboranti e affermato da alcuni testimoni, ma secondo un'indicazione gravemente sospetta secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, dal momento che sarebbero stati proprio gli autori dell'omicidio a suggerire ai presenti di riferire falsamente il particolare in questione).
Per il resto, la Corte territoriale si è occupata di tutte le divergenze rilevabili nelle dichiarazioni dei due collaboranti, ritenendone marginali a fronte dei ben più significativi punti di convergenza, e spiegabili con il diverso ruolo avuto da ciascuno nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'omicidio, con argomentazioni ancora una volta esenti da vizi logico- giuridici.
Ancora più evidente è l'inammissibilità delle deduzioni svolte dal ricorrente con i motivi nuovi riguardo al difetto di motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza dell'aggravante della premeditazione e in ordine al trattamento sanzionatorio.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13.3 2009.
Il consigliere relatore Il Presidente
CANCELLERIA
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