Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
Le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un'operazione di polizia non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti che le hanno percepite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2010, n. 28109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28109 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 795
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19250/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AS, n. a Roma il 6.8.1977;
avverso la sentenza in data 25 marzo 2008 della Corte di appeLL di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Vincentini Pietro Odoardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 17 maggio 2007, il Tribunale di Roma dichiarava AS CI colpevole del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, per avere detenuto a fine di spaccio kg. 3,038
lordi di hashish (in Roma, il 5 gennaio 2007) e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appeLL di Roma, con la sentenza in epigrafe, riduceva la pena ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, confermando nel resto. Osservava la Corte distrettuale che la responsabilità dell'imputato era da ritenere certa, sulla base sia del rinvenimento fuori della porta di abitazione, celato dietro una lavatrice e sotto sacchi di terra, del quantitativo di stupefacente di cui all'imputazione, sia della testimonianza del M.LL dei Crb. UM, che nel corso di un appostamento davanti all'abitazione del CC, che si trovava in regime di arresti domiciliari, aveva percepito, non visto, il coLLquio di due consumatori di sostanze stupefacenti, tali De CA e IF, i quali si riferivano al "fumo" che erano in procinto di acquistare dal CC e dell'accorgimento posto in essere da quest'ultimo circa il nascondiglio in cui aveva riposto la sostanza stupefacente.
Secondo i giudici di appeLL era infondata l'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza del M.LL UM, formulata dalla difesa in riferimento all'art. 62 c.p.p., in quanto il teste avrebbe riferito circa un coLLquio svoltosi tra persone (il De CA e il IF) che, progettando l'acquisto di droga, avevano la qualità di indiziati di reato: in primo luogo perché non si trattava di dichiarazioni assunte da dette persone, ma percepite a loro insaputa nel corso di una operazione di polizia;
in secondo luogo perché nessun elemento indiziante era ravvisabile a carico di detti soggetti in relazione al reato di acquisto illecito di sostanze stupefacenti.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Vincentini Pietro Odoardo, il quale deduce:
1. Inosservanza degli artt. 62 e 63 c.p.p., avendo il m.LL UM riferito su dichiarazioni apprese da due soggetti che non stavano meramente esprimendo il proposito di un acquisto futuro di sostanze stupefacenti, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appeLL, ma, stando alle dichiarazioni dell'UM, stavano facendo riferimento a un acquisto di stupefacenti già da loro commissionato al CC;
sicché in quel momento essi rivestivano la qualità di indiziati del reato di acquisto di sostanze stupefacenti, ipotesi che si perfeziona con il mero accordo, non richiedendosi il perfezionamento di questo.
2. Mancata assunzione di una prova decisiva, riguardante l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico tra il m.LL UM e il crb. ZI, attraverso cui sarebbe stato possibile accertare se fosse vera la versione dei fatti resa dal ZI, sbrigativamente ritenuta confusa e imprecisa dai giudici di merito, secondo cui il m.LL UM era sopraggiunto sul posto solo in un secondo momento, in quanto da lui chiamato, con il che veniva ad essere smentita la versione dei fatti del M.LL UM circa il coLLquio da lui carpito tra il De CA e il IF.
Ad avviso della Corte il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla prima questione dedotta va rilevato che il ricorrente erroneamente assegna ai coLLqui tra persone presenti estemporaneamente percepiti dagli operanti nel corso di un servizio di p.g. la natura di "dichiarazioni". Qualunque fosse la qualità riconducibile alle persone in tal modo ascoltate (per il vero, ineccepibilmente ritenute non "indagati" o "indagabili", trattandosi di soggetti verosimilmente consumatori di sostanze stupefacenti), è certo che i commenti tra loro intercorsi non costituivano "dichiarazioni", e quindi ben potevano formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti, trattandosi di mere circostanze del fatto cadute sotto la percezione della polizia giudiziaria, non ostandovi ne' il divieto di cui all'art. 162 c.p.p. nè queLL di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4 (v. per tutte Sez. 5, 8 febbraio 2005, Pagliuca, nonché, per l'inquadramento concettuale, Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio). Quanto al secondo motivo, la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale è stata disattesa dalla Corte di appeLL, con motivazione non sindacabile in questa sede, essendosi rilevato che l'acquisizione del traffico telefonico intercorso tra il m.LL UM e il crb. ZI non era idonea ad apportare alcun elemento rilevante ai fini del decidere.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010