Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 643 cod. proc. pen., per contrasto con artt. 3 e 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione anche in relazione alla revoca della misura di prevenzione personale o patrimoniale, con effetto "ex tunc", in rapporto al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse, non comparabili, e non essendo irragionevole una scelta legislativa differenziata.
La mancata previsione del diritto alla riparazione in caso di revoca della misura di prevenzione personale o patrimoniale, con effetto "ex tunc", non può dar luogo al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia previsto dall'art. 267 T.F.U.E. - per conoscere quale sia l'esatta esegesi da dare all'art. 6 T.U.E., che inserisce nei principi generali dell'Unione le norme della CEDU e, segnatamente, l'art. 46 - poiché la materia è regolata interamente dal diritto interno, trattandosi di disciplina non riferibile al diritto dell'Unione europea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2015, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/01/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 110
Dott. ZOSO Liana Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 36969/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA TO, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario, che ha chiesto che "la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso proposto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio".
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6/6/2014, depositata il 16/6/2014, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione del danno da errore giudiziario avanzata da LA NE, ai sensi dell'art. 643 c.p.p, in relazione al decreto emesso dal Tribunale di Trapani il 10/5/1993, revocato con effetto ex tunc dalla Corte d'appello di Palermo con provvedimento del 20/6/2012. 1.1. Questa, in sintesi, la vicenda giudiziaria cui l'istanza era collegata.
A LA NE era stata applicata nel 1993 dal Tribunale di Trapani la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e, successivamente, nel 1994, anche la confisca di alcuni cespiti patrimoniali, perché ritenuto appartenente ad una organizzazione mafiosa.
Nel 1995 il LA veniva però assolto dal reato di cui all'art. 416-bis c.p., (con sentenza divenuta definitiva il 13 dicembre 1995
e, quindi, dopo la definitività del provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale, ma prima della sua concreta applicazione).
In ragione di tale assoluzione, nonché del suo stato di incensuratezza, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, adita dal LA, con sentenza del 6 aprile 2000, riteneva gli elementi a suo carico non sufficienti per l'applicazione delle misure dianzi indicate, con conseguente violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in riferimento alle limitazioni imposte alla libertà di circolazione dell'istante.
In base a tale provvedimento il LA chiedeva la revoca della misura di prevenzione applicatagli nel 1993, ma la Corte di appello, con ordinanza successivamente confermata anche dalla Corte di cassazione, rigettava l'istanza.
A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di efficacia delle pronunce della CEDU nell'ordinamento italiano, il LA riproponeva l'istanza di revoca, ma il Tribunale di Trapani respingeva anche tale seconda istanza, con provvedimento confermato dalla Corte d'appello di Palermo. Questa volta, però, la Corte di cassazione, nuovamente adita dal LA, annullava il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame (Sez. 5^, n. 4463 del 15/11/2011 - dep. 02/02/2012).
Osservava la Suprema Corte che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - nessun dubbio è oramai possibile sull'obbligo della giurisdizione nazionale di conformarsi alle decisioni della Corte Europea per i diritti dell'uomo, con effetto anche sull'istituto della revoca della misura di prevenzione previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.
7. Secondo la Corte, invero, all'istituto previsto da tale articolo devono ritenersi estesi, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, gli effetti integratori dell'art. 630 c.p.p., derivanti dalla citata pronuncia del giudice delle leggi,
attesa la piena assimilazione di tale istituto agli strumenti revocatori e l'identità di ratio che accomuna l'istituto della revisione di cui all'art. 630 c.p.p., con riferimento al procedimento di cognizione, e quello della revoca di cui al citato art. 7, con riferimento al procedimento di prevenzione.
L'integrazione, dunque, dell'art. 7 legge cit., con la previsione, desunta in via interpretativa, di un nuovo caso di revoca della misura di prevenzione, derivante dall'obbligo per il giudice nazionale di conformarsi alle decisioni della Corte Europea per i diritti dell'uomo, legittima, secondo la Suprema Corte, la revisione del procedimento di prevenzione.
Conformandosi a tale principio, la Corte d'appello di Palermo, giudice del rinvio, con decreto del 20/6/2012, disponeva la revoca con effetto ex tunc della misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata al LA, ordinando la restituzione al predetto di un fabbricato e di tre unità immobiliari site in Alcamo, già oggetto di confisca definitiva.
1.2. Successivamente alla ottenuta revoca delle dette misure di prevenzione, il LA ha chiesto la riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito a causa dell'errore giudiziario commesso dai giudici di Trapani con l'applicazione delle stesse, instando pertanto per la condanna del Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 1.690.691,79, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Argomentando dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino ed altro che, nell'affermare la revocabilità ex tunc a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, del provvedimento di confisca emesso ai sensi della
L. 31 maggio 1975, n. 575, art. 2 ter, comma 3, allorché sia affetto da invalidità genetica, ha richiamato a supporto l'interpretazione, già in precedenza invalsa, della revoca di cui al citato L. n. 1423 del 1956, art. 7, come idonea a esplicare anche effetti ex tunc ove invocata al fine di far valere l'inesistenza originaria dei presupposti della misura di prevenzione, svolgendo essa, in tal caso, "una funzione vicariante quella riservata, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, alla revisione" ex art. 630 c.p.p., (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco), funzione costituzionalmente necessaria "per adempiere all'obbligo riparatorio prefigurato dell'art. 24 Cost., u.c.", ha sostenuto il ricorrente che, all'eliminazione del provvedimento ingiusto con funzione riparatoria dell'errore deve necessariamente accompagnarsi, proprio al fine di dare piena attuazione all'obbligo imposto dall'art. 24 Cost., anche la liquidazione di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 643 c.p.p.. 1.3. Tale istanza è stata rigettata, come detto, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza qui impugnata, sulla base delle considerazioni di seguito schematicamente riportate:
- l'istituto invocato dal ricorrente, ossia quello previsto dell'art. 643 c.p.p., essendo espressamente posto in stretta correlazione con l'istituto della revisione delle sentenze, e non anche con quello della revoca ex tunc (c.d. revoca-revisione) di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, non può trovare applicazione in quest'ultima ipotesi, nemmeno in forza di una interpretazione estensiva della norma;
- il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione conseguentemente dedotto dalla difesa del ricorrente è manifestamente infondato atteso che la mancata previsione dello strumento riparatorio ex art. 643 c.p.p., non è in contrasto con i principi costituzionali, ed in particolare con gli artt. 3 e 24 Cost., "poiché residua in favore del singolo una distinta tutela risarcitoria in sede civile prevista dalla della L. n. 117 del 1988, art. 2, che è destinata a regolare situazioni diverse da quelle previste dall'istituto della riparazione" ed inoltre perché "l'art. 24 Cost., stabilisce che "la legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari"".
La Corte d'appello ha inoltre rigettato l'istanza, avanzata dalla difesa del ricorrente con memoria integrativa, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, ora art. 267 T.F.U.E.) sul quesito "se la mancata previsione nell'ordinamento italiano dello strumento riparatorio teso al riconoscimento dei danni cagionati al cittadino dalla omessa applicazione del diritto comunitario sia compatibile con i principi enunciati nel trattato CE", rilevando che la Corte di giustizia ha più volte sottolineato che "spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti a disciplinare le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali volte a garantire la salvaguardia dei diritti conferiti alle persone dall'ordinamento comunitario e non appare contrario alla convenzione che uno Stato limiti lo strumento riparatorio da azionare in sede penale ad alcune ipotesi, residuando in sede civile lo strumento risarcitorio".
La Corte medesima ha inoltre ritenuto inconferente il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 24/11/2011, sulla (in)compatibilità col diritto dell'Unione europea della normativa italiana che regola la responsabilità civile dei magistrati (art. 2, legge n. 117/1988), essendo questa riferita a istituto del tutto diverso da quello in esame, da azionarsi in sede civile e che non può trovare ingresso nel presente procedimento.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione LA NE, per mezzo del proprio difensore, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità, nel caso de quo, del rimedio riparatorio previsto dall'art. 643 c.p.p.. Sostiene che dalla riconduzione, operata dalla giurisprudenza, della revoca L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, tra gli strumenti volti a rimediare agli errori giudiziari, in relazione all'obbligo imposto dall'art. 24 Cost., non può non discendere anche l'applicazione di una accessoria riparazione monetaria dei conseguenti danni, quale quella prevista dall'art. 643 c.p.p., giacché altrimenti la tutela prestata dai primi si rivelerebbe monca. Deduce che la semplice correzione di un errore, mediante l'eliminazione del provvedimento ingiusto, non è di per sè idonea ad assicurare le istanze garantistiche sottese al principio di giusto processo, se ad essa non si accompagna l'ulteriore momento della riparazione dell'errore. Lamenta inoltre che illogicamente la Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale in ragione del solo rilievo che in favore del singolo residua la distinta tutela risarcitoria prevista dalla L. n. 117 del 1988, art. 2, trattandosi di rimedio che, presupponendo necessariamente la colpa grave o il dolo del giudice, non è riferibile alla diversa e più ampia categoria dell'errore giudiziario, e non può dunque assicurare un'effettiva riparazione dei danni conseguenti a quest'ultimo.
2.2. Con il secondo deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni per il chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Assumendo che la decisione sul punto sia motivata, nell'ordinanza impugnata, in ragione dell'assunto secondo cui il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario può ritenersi garantito dallo strumento risarcitorio azionabile in sede civile ai sensi della L. n. 117 del 1988, artt. 2 e segg., deduce che con tale argomentare la
Corte palermitana confonde due istituti profondamente diversi, il secondo in particolare realizzando un minus di tutela rispetto a quello previsto dall'art. 643 c.p.p.. Rileva che in materia di risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione Europea da parte degli Stati membri, la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, ribadendo l'obbligo per il giudice nazionale di garantire la piena efficacia del diritto comunitario ed osservando che "sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuta se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro", giacché il diritto al risarcimento costituisce "il corollario necessario dell'effetto diretto riconosciuto alle norme comunitarie la cui violazione ha dato origine al danno subito". Richiamando inoltre la nota sentenza del 24 novembre 2011 (C-379/10) -con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che la L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, commi 1 e 2, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea in quanto limita tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano "per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo" - sostiene che, con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha inteso fornire delle coordinate che devono guidare l'interprete nella valutazione della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea, indicando, in particolare, come fondamentale elemento sintomatico di detta violazione, la mancata proposizione del rinvio pregiudiziale, il quale costituisce uno strumento volto ad assicurare l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione per una sua corretta ed uniforme applicazione. Ciò posto deduce, nel merito, che l'avere omesso i giudici italiani di dare attuazione alla citata pronuncia della Corte E.d.u. del 2000, integra violazione del diritto dell'Unione, essendo stati i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU da tempo riconosciuti come principi generali del diritto dell'U.E. ed essendo stata peraltro, la c.d. comunitarizzazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, confermata a livello normativo con l'art. F del Trattato di Maastricht (ora art. 6 TUE), secondo cui "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario".
Sostiene che, conseguentemente, l'art. 46 della Convenzione EDU rappresenta norma di diritto Europeo, la cui violazione - acclarata nella specie -obbliga lo Stato che la ha commessa a risarcire il soggetto leso, in conformità a quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia ai sensi del disposto di cui all'art. 10 del Trattato CE (ora art. 4, par. 3, TUE).
2.3. In subordine il ricorrente insiste per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione al quesito già proposto avanti la Corte d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. È infondato il primo motivo di ricorso.
L'art. 643 c.p.p., correla espressamente il diritto ad una riparazione pecuniaria alla revisione delle sentenze di condanna. La chiara lettera della norma non consente una interpretazione estensiva dei presupposti dell'istituto, tale da comprendervi anche i danni conseguenti all'applicazione di misure di prevenzione, la cui originaria illegittimità venga acclarata dalla revoca ex tunc delle stesse L. n. 1423 del 1956, ex art. 7. 4. Il dubbio di incostituzionalità della norma, in subordine e conseguentemente dedotto dal ricorrente, è manifestamente infondato. Tale dubbio poggia sull'assunto di fondo secondo cui l'obbligo di "riparazione degli errori giudiziari" previsto dall'art. 24 Cost., comma 4, comporta, insieme allo strumento volto all'accertamento processuale dell'errore, sempre e comunque, anche una riparazione pecuniaria, ovvero, in altre parole, che riparazione dell'errore giudiziario non possa essere rappresentata dalla sola rimozione dalla realtà giuridica e processuale del provvedimento ingiusto, costituente errore giudiziario, ma richieda imprescindibilmente anche la liquidazione di un indennizzo pecuniario.
Tale tesi non può però essere condivisa.
Anzitutto, sotto il profilo letterale, non può negarsi che l'impugnazione straordinaria volta ad accertare ed eliminare l'errore contenuto in una sentenza definitiva rappresenti essa stessa una forma di riparazione dell'errore giudiziario (Corte cost. n. 28/1969 ha riconosciuto la revisione quale istituto "preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento di sentenze di condanna, che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato"; cfr., anche, Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, che in motivazione rileva che "sin dagli albori degli interventi della Corte costituzionale sull'art. 24 Cost., comma 4, è apparso subito chiaro come tale norma, nel demandare al legislatore la disciplina della riparazione degli errori giudiziari, non può non prescrivergli implicitamente anche di prevedere i mezzi di accertamento di tali errori, conseguentemente costituzionalizzando pure l'istituto della revisione delle decisioni penali di condanna").
In secondo luogo, la stessa lettura sistematica dell'art. 24 Cost., induce a ritenere che l'interesse garantito nel testo costituzionale sia in primo luogo proprio quello legato alla rimozione dell'atto giurisdizionale ingiusto. L'intera disposizione è volta, infatti, a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti: anzitutto, riconosce il diritto di azione come diritto di accesso al giudice e come diritto di conseguire una decisione definitiva idonea a riconoscere un bene della vita;
in secondo luogo, garantisce il diritto di difesa quale situazione giuridica essenziale ed effettiva all'interno del procedimento;
infine, prevede il diritto alla riparazione quale strumento per ottenere l'accertamento - dopo il giudicato - dell'erroneità del prodotto dell'attività giurisdizionale e il ristoro del danno cagionato all'individuo dallo Stato. Sulla scorta di tali considerazioni, non può non concludersi nel senso che dalla disposizione dell'art. 24 Cost., comma 4, devono desumersi in realtà due norme eterogenee:
- l'una riguarda il sistema costituzionale delle impugnazioni straordinarie e prescrive al legislatore di predisporre un rimedio impugnatorio tale da accertare l'ingiustizia della sentenza definitiva;
- l'altra, invece, concerne l'istituto della riparazione in senso stretto e dispone l'obbligo di prevedere uno strumento idoneo a indennizzare il danno subito per effetto della sentenza viziata da un errore giudiziario.
Si tratta però di due istituti distinti e non necessariamente sovrapponibili.
Non vi è motivo, infatti, di pensare che la disposizione in parola prescriva solo l'impugnazione straordinaria diretta ad accertare errori indennizzabili e, per converso, che tutti gli errori riscontrati merce l'impugnazione straordinaria debbano essere oggetto di ristoro pecuniario.
Data tale strutturale diversità e non connaturata cumulabilità, la selezione degli ambiti di applicazione dei due istituti e la fissazione delle condizioni e dei modi di riparazione non possono che ritenersi riservati al legislatore, tenendo conto degli interessi coinvolti nei distinti ambiti processuali, ciò conformemente del resto alla testuale formulazione della norma costituzionale che demanda al legislatore il compito di determinare "le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
È per questo che, ad esempio, non pone problemi di compatibilità con l'art. 24 Cost. comma 4, il fatto che, in ambito civile, non sia previsto specificamente un istituto che consenta di porre riparo al danno cagionato da un atto ingiusto, ma lecito: l'obbligo di risarcimento scatta infatti solo nel caso in cui il giudice si sia reso responsabile di una condotta colposa o gravemente colposa ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, (ipotesi questa riconducibile più propriamente all'art. 28 Cost.). Ma anche in ambito penale non può negarsi persistano margini di apprezzamento discrezionale riservato al legislatore, sia per quel che riguarda le concrete modalità per l'esercizio del diritto alla riparazione (i presupposti e i termini per la proposizione della domanda, la competenza e la procedura, la forma e la misura della riparazione); sia per quanto riguarda la selezione stessa delle situazioni cui limitare l'istituto della riparazione in senso stretto (v. in tal senso, Corte cost. n. 1/1969, cit., che, per tal motivo, ha negato la possibilità di ricondurre all'art. 24 Cost., comma 4, la previsione di un diritto alla riparazione della ingiusta detenzione cautelare;
cfr. anche Cass. pen., Sez. 4^, n. 4700 del 24/10/2000, Merati, Rv. 217910, che ha ritenuto manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24. ult. comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., comma 4, che esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sofferta per più titoli almeno uno dei quali non ingiustamente applicato, rilevando che "la tutela prevista dall'art. 24 Cost., u.c., per la riparazione degli errori giudiziari, pur estensibile alla ingiusta detenzione, non è assoluta, ma soggetta a limiti demandati al legislatore ordinario secondo criteri di ragionevolezza, rispettati dalla anzidetta disciplina"). È dunque da condividere - sia pure alla luce del suesposto, parzialmente diverso, percorso argomentativo - il giudizio di manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 643 c.p.p., per contrasto con l'art. 24 Cost., comma 4, nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione anche in relazione alla revoca, con effetto ex tunc, di misura di prevenzione personale o patrimoniale.
Per le stesse ragioni deve anche escludersi un potenziale contrasto con l'art. 3 Cost., in rapporto al diverso trattamento invece riservato ai casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse e non comparabili e non essendo irragionevole una scelta legislativa che riservi solo a quest'ultima la previsione di una riparazione anche pecuniaria dei danni.
Non giova infine nemmeno il richiamo, per il tramite dell'art. 117 Cost., alle norme della CEDU, e in particolare all'art. 46 della
Convenzione o all'art. 2 del Protocollo n. 4, atteso che nessuna di queste prevede (a differenza dell'art. 5, riguardante il diritto alla libertà e alla sicurezza ove leso da arresto e detenzione illegittima) anche il diritto alla riparazione per il caso di violazione del diritto da essa tutelato.
La violazione dell'art. 2 Prot. 4 alla Cedu, acclarata nella specie dalla citata sentenza della Corte Edu del 6 aprile 2000, determina dunque, bensì, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, l'obbligo per il giudice nazionale di porvi rimedio, e ciò, come detto, attraverso l'istituto della revoca-revisione di cui alla L. n. 1423 del 1956, ma non se ne può ritenere discendere anche un vincolo di tipo costituzionale alla previsione di accessori rimedi riparatori quale quello previsto, per il diverso caso della revisione della sentenza di condanna, dall'art. 643 c.p.p.. In altre parole, il parallelismo posto, per l'identità di ratio che li accomuna, tra l'istituto della revisione delle sentenze di condanna previsto dall'art. 630 c.p.p., e quello della revoca- revisione delle misure di prevenzione ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, giustifica bensì l'estensione anche al secondo della relativa azionabilità per l'esigenza di conformare il giudicato interno ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, trattandosi di aspetto di disciplina intrinseco alla funzione e alla ratio comune dei due istituti, ma non può anche giustificare una interpretazione estensiva alla materia della prevenzione dell'art. 643 c.p.p., essendo questo invece istituto non essenzialmente connaturato al rimedio impugnatorio straordinario e correlato invece al riconoscimento - operato su un piano logicamente distinto e successivo - di una accessoria esigenza riparatoria, mediante indennizzo, frutto di una scelta che, nel bilanciamento degli opposti interessi, è nel nostro ordinamento riservata al legislatore e che non può dirsi, in sè e per sè, imposta dalle norme convenzionali.
a. È infondato anche il secondo motivo di censura.
Rettamente il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea non è stato disposto dalla Corte d'appello (nè può esserlo in questa sede, pur di ultima istanza), stante l'evidente genericità del quesito prospettato e, comunque, l'insussistenza di alcun dubbio interpretativo delle norme richiamate del diritto dell'Unione europea.
Non è affatto necessario, infatti, disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, per conoscere quale sia l'esatta esegesi da dare all'art. 6 TUE, che inserisce nei principi generali dell'Unione europea le norme della CEDU e, dunque, anche quelle sopra più volte menzionate. È ben vero, infatti, che a decorrere dall'1/12/2009, con la definitiva entrata in vigore delle modifiche ai Trattati dell'Unione europea contenute nel Trattato di Lisbona, il sistema della CEDU è stato pienamente incorporato nel Trattato UÈ, donde la possibile opzione ermeneutica favorevole, per un verso, a ritenere che i diritti - e forse anche i principi - indicati nella Carta godono delle stesse prerogative proprie del diritto eurounitario e, come tali, rendono possibile il meccanismo della non applicazione della norma interna con essa contrastante secondo il noto principio della disapplicazione e, per altro verso, che la Carta di Nizza - e con essa i diritti corrispondenti alla CEDU - può ritenersi dotata di valore costituzionale in forza dell'art. 11 Cost., alla stessa stregua delle norme di diritto comunitario.
È vero anche, però, che tale ultima conclusione assume rilievo nei limiti in cui il giudice si trovi a confrontarsi con questioni che attengono al diritto ed. eurounitario, ma non è invece fondatamente invocabile in una materia (quale quella qui trattata) regolata interamente dal diritto interno.
Ed infatti, la Carta di Nizza non ha modificato i confini del diritto comunitario (ora diritto dell'Unione), ciò potendosi chiaramente desumere sia dal contenuto dell'art. 5 par. 2 del TUE come modificato per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ("in virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti"), sia e ancor di più dal contenuto dello stesso art. 6 par. 1 primo capoverso TUE ("Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati") e par. 2, secondo periodo ("L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati").
In tal senso del resto si è espressamente pronunciata anche la Corte Costituzionale, che ha chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, restano valide le considerazioni svolte nelle precedenti pronunce, in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo alla impossibilità, nelle materie in cui non sia applicabile il diritto dell'Unione Europea, di far derivare, dalla qualificazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo quali principi generali del diritto dell'Unione, la riferibilità dell'art. 11 Cost., alla Convenzione europea.
I principi in questione rilevano, dunque, unicamente in rapporto alle fattispecie in cui il diritto dell'Unione è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla sola normativa nazionale. Ciò vale anche per la Carta dei diritti fondamentali, poiché si è inteso evitare nel modo più netto che l'attribuzione alla Carta dello "stesso valore giuridico dei trattati" nell'art. 6, par. 1, TUE, abbia effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione (Corte Cost., 11 marzo 2011, n. 80, vdns. in particolare, parr. 5.3, 5.4 e 5.5)(cfr. in tal senso, di recente, anche Sez. 6^, n. 30059 del 05/06/2014, Lamarmore e altri, non massimata, in motivazione, par. 7.2.1, in fine, ove, per analoghe considerazioni, si è negata la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E. per conoscere quale sia l'esatta esegesi da dare all'art. 6 TUE, che inserisce nei principi generali dell'Unione europea le norme della CEDU, in relazione a un caso in cui si invocavano tra gli altri gli artt. 5 e 6 CEDU e 2 Protocollo addizionale n. 7 CEDU a fondamento di una censura di illegittimità della sentenza in quella sede impugnata, per lesione del diritto dell'imputato - in base a quelle norme asserito - a un doppio grado di giurisdizione di merito).
È dunque da escludere che la pur acclarata violazione dell'art. 2 del protocollo 4 alla Convenzione e dell'art. 46 Cedu comporti, in ragione del loro richiamo tra i principi generali del diritto dell'Unione, l'attivazione automatica di per sè della previsione di cui all'art. 4, par. 3, TUE (già art. 10 Tratt. CE) e del rimedio risarcitorio su di esso configurato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, riguardando tale norma "gli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione". Senza dire che, comunque, tale norma e la sua interpretazione da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia possono, nei casi considerati, fondare una pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato da azionare davanti al giudice civile e comunque del tutto diversa (per presupposti e disciplina processuale) dalla domanda di riparazione nella specie avanzata ai sensi dell'art. 643 c.p.p., la prima concernendo un diritto soggettivo di natura indennitaria derivante da inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (v. Cass. Civ., Sez. U, Ord. n. 20323 del 20/11/2012, Rv. 623924; Cass. Civ., Sez. 3^, n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015