Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2015, n. 4662
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Sentenza 16 gennaio 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 643 cod. proc. pen., per contrasto con artt. 3 e 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione anche in relazione alla revoca della misura di prevenzione personale o patrimoniale, con effetto "ex tunc", in rapporto al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse, non comparabili, e non essendo irragionevole una scelta legislativa differenziata.

La mancata previsione del diritto alla riparazione in caso di revoca della misura di prevenzione personale o patrimoniale, con effetto "ex tunc", non può dar luogo al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia previsto dall'art. 267 T.F.U.E. - per conoscere quale sia l'esatta esegesi da dare all'art. 6 T.U.E., che inserisce nei principi generali dell'Unione le norme della CEDU e, segnatamente, l'art. 46 - poiché la materia è regolata interamente dal diritto interno, trattandosi di disciplina non riferibile al diritto dell'Unione europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2015, n. 4662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4662
    Data del deposito : 16 gennaio 2015

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