Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
Le statuizioni dell'art. 630 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011 - che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione preordinato a garantire la riapertura del processo penale, a seguito di una pronuncia della Corte Edu - debbono ritenersi estese anche all'istituto della revoca della misura di prevenzione di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, stante la sua assimilazione agli strumenti revocatori e, quindi, la sussistenza di una medesima "ratio" tra gli istituti della revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. e quello della revoca di cui al predetto art. 7 l. n. 1423 del 1956, con riferimento al procedimento di prevenzione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione, ritenendo insussistente il "novum" atto a legittimarla, nonostante l'interessato, assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. avesse adito la Corte Edu che aveva ritenuto gli elementi a suo carico - avuto riguardo alla incensuratezza ed alla sentenza definitiva di assoluzione dal delitto associativo - non sufficienti per l'applicazione delle misura di prevenzione predetta, con conseguente sussistenza della violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Convenzione dei diritti dell'uomo, in riferimento alle limitazioni alla libertà di circolazione imposte).
Commentario • 1
- 1. Negato il diritto all'udienza pubblica: revisione europea? (Cass. 16226/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022
La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2011, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/11/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 1592
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3664/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA ED N. IL 10/09/1955;
avverso il decreto n. 38/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
La Corte di Cassazione osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.1. A BI NE veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e la confisca di alcuni cespiti patrimoniali dal tribunale di Trapani nel 1993 perché ritenuto appartenente ad una organizzazione mafiosa.
1.2. Senonché nel 1995 -sentenza divenuta definitiva il 13 dicembre 1995 e, quindi, dopo la definitività del provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale, ma prima della sua concreta applicazione- il BI veniva assolto dal reato di cu all'art. 416 bis cod. pen.. 2.1. Il 6 aprile 2000 la corte Europea dei diritti dell'uomo, adita dal BI, premessa la legittimità delle misure di prevenzione previste dalla legislazione italiana, riteneva gli elementi a carico del BI, in considerazione in particolare della sua incensuratezza e del fatto che era stato assolto con sentenza definitiva dal delitto associativo, non sufficienti per l'applicazione delle misure dinanzi indicate, con conseguente violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in riferimento alle limitazioni imposte alla libertà di circolazione dell'istante.
2.2. In base a tale provvedimento il BI chiedeva la revoca della misura di prevenzione applicatagli nel 1993, ma la corte di appello rigettava l'istanza e la corte di cassazione con sentenza del 22 aprile 2004 rigettava il ricorso avverso quest'ultimo provvedimento.
Rilevava la Corte di Cassazione che il presupposto per la revoca è costituito dal novum, ovvero da fatti nuovi, e non da una diversa valutazione degli stessi fatti compiuta dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo; negava, inoltre, la corte di cassazione la efficacia ex se della pronuncia della corte Europea nella giurisdizione nazionale.
3.1. A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di efficacia delle pronunce della CEDU nell'ordinamento italiano, il BI riproponeva una istanza di revoca della misura di prevenzione applicatagli chiedendo che le decisioni della giurisdizione interna si conformassero a quella della giurisdizione sopranazionale.
3.2. Con decreto del 17 settembre 2010, con il quale veniva confermato il decreto del tribunale di Trapani del 17 marzo 2009, la corte di appello di Palermo rigettava nuovamente l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale e della confisca del BI perché, pur ritenendo sussistente l'obbligo per il giudice italiano di conformarsi alla decisione della CEDU attraverso lo strumento della revoca della misura previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, riteneva che la decisione sopranazionale non travolgesse il provvedimento genetico della misura di prevenzione personale e patrimoniale, ma i due provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca -decreti in data 11 giugno 1996 e 21 ottobre 1997-, non essendovi alcuna richiesta di revoca ex tunc del provvedimento genetico da parte del BI.
4.1. Con il ricorso per cassazione BI NE deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'art. 46 della Convenzione dei diritti dell'Uomo, nonché in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, alla L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 46 e alla L. 9 gennaio 2006, n.12. Il ricorrente poneva in evidenza che nelle istanze di revoca era stata esplicitamente avanzata la richiesta di revoca ex tunc del provvedimento che aveva generato la misura di prevenzione personale e conseguentemente di quella patrimoniale e che la L. n. 1423 del 1956, art. 7 era lo strumento giuridico individuato in materia di prevenzione per ottenere la conformazione dei provvedimenti nazionali a quello della giurisdizione sopranazionale.
5.1. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da BI NE sono fondati.
Bisogna in primo luogo rilevare che il presupposto di fatto su cui è fondato il provvedimento impugnato è errato.
Infatti la richiesta di revoca della misura del BI era fondata sulla inconciliabilità tra la pronuncia della CEDU ed il presupposto del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, da cui era scaturita quella patrimoniale;
era, allora evidente, la richiesta di revoca del provvedimento genetico della misura di prevenzione.
5.2. Tanto premesso deve rilevarsi che nessun dubbio è oramai possibile sull'obbligo della giurisdizione nazionale di conformarsi alle decisioni della Corte Europea per i diritti dell'uomo a seguito della sentenza n. 113 del 2011 della Corte Costituzionale, che ha ad oggetto l'art. 630 c.p.p., ma le cui statuizioni debbono trovare applicazione anche con riferimento alle misure di prevenzione, dal momento che l'istituto disciplinato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7 è assimilato agli strumenti revocatori.
Con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Per effetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, l'effetto abrogante deve essere esteso anche all'istituto della revoca della misura di prevenzione previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, tenuto conto, come già detto, della assimilazione di tale istituto agli strumenti revocatori e, quindi, della medesima ratio che connota gli istituti della revisione di cui all'art. 630 c.p.p. con riferimento al procedimento di cognizione e quello della revoca di cui al citato art. 7 con riferimento al procedimento di prevenzione.
Una diversa interpretazione renderebbe non manifestamente infondata una eccezione di incostituzionalità della L. n. 1423 del 1956, art.7. 5.3. L'elemento sopravvenuto che legittima la revisione del procedimento di prevenzione non è, quindi, costituito, nel caso di specie, dal cd. fatto nuovo tradizionalmente inteso e nemmeno dai mutamenti della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di rapporto tra giurisdizione domestica e decisioni della Corte Europea per i diritti dell'uomo, mutamenti che non sarebbero rilevanti, ma dalla abrogazione, o meglio dalla integrazione, di una norma procedurale quale è l'art. 630 cod. proc. pen., integrazione estensibile, come già detto, all'istituto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7. È appena il caso di notare che non può parlarsi nel caso di specie di effetto preclusivo del giudicato, certamente operante anche in relazione alla abrogazione di norme procedurali, determinato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 aprile 2004, perché nella specie non si può tanto parlare di abrogazione di una norma, ma di integrazione della stessa con la previsione di un nuovo caso di revisione della sentenza in precedenza non contemplato dall'art. 630 c.p.p.. 6.1. Per tutte le ragioni indicate il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla corte di appello di Palermo per un nuovo esame. Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012