Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2011, n. 4463
CASS
Sentenza 15 novembre 2011

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Massime1

Le statuizioni dell'art. 630 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011 - che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione preordinato a garantire la riapertura del processo penale, a seguito di una pronuncia della Corte Edu - debbono ritenersi estese anche all'istituto della revoca della misura di prevenzione di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, stante la sua assimilazione agli strumenti revocatori e, quindi, la sussistenza di una medesima "ratio" tra gli istituti della revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. e quello della revoca di cui al predetto art. 7 l. n. 1423 del 1956, con riferimento al procedimento di prevenzione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione, ritenendo insussistente il "novum" atto a legittimarla, nonostante l'interessato, assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. avesse adito la Corte Edu che aveva ritenuto gli elementi a suo carico - avuto riguardo alla incensuratezza ed alla sentenza definitiva di assoluzione dal delitto associativo - non sufficienti per l'applicazione delle misura di prevenzione predetta, con conseguente sussistenza della violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Convenzione dei diritti dell'uomo, in riferimento alle limitazioni alla libertà di circolazione imposte).

Commentario1

  • 1Negato il diritto all'udienza pubblica: revisione europea? (Cass. 16226/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022

    La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2011, n. 4463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4463
Data del deposito : 15 novembre 2011

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