Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 885
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, introdotti davanti al pretore e proseguiti - a seguito della soppressione di tale ufficio giudiziario ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998 - davanti al giudice di pace competente, il convenuto era validamente costituito davanti al pretore mediante deposito dell'atto di citazione (o del processo verbale di cui all'art. 312 cod. proc. civ.) con la relazione di notificazione e, se necessaria, la procura, oppure mediante la presentazione di tali documenti al giudice in udienza, a norma dell'art. 314 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 38 legge n. 353 del 1990.(Nella fattispecie la S.C., ritenuta valida la costituzione del convenuto davanti al pretore, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace essendo stato omesso, sull'erroneo presupposto della contumacia del convenuto, la comunicazione al medesimo dell'udienza di prosecuzione ai sensi dell'art. 2, comma secondo, legge n. 479 del 1999)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 885
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

    Testo completo