Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, introdotti davanti al pretore e proseguiti - a seguito della soppressione di tale ufficio giudiziario ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998 - davanti al giudice di pace competente, il convenuto era validamente costituito davanti al pretore mediante deposito dell'atto di citazione (o del processo verbale di cui all'art. 312 cod. proc. civ.) con la relazione di notificazione e, se necessaria, la procura, oppure mediante la presentazione di tali documenti al giudice in udienza, a norma dell'art. 314 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 38 legge n. 353 del 1990.(Nella fattispecie la S.C., ritenuta valida la costituzione del convenuto davanti al pretore, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace essendo stato omesso, sull'erroneo presupposto della contumacia del convenuto, la comunicazione al medesimo dell'udienza di prosecuzione ai sensi dell'art. 2, comma secondo, legge n. 479 del 1999)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE AI, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 9, presso l'avv. Dante Crisanti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO CERENOVA in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziario Dott. Vincenzo Di Fani, elettivamente domiciliato in Roma, via Savonarola 39, presso l'avv. SE Palmieri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 8 608 del 15/18.07.00. Udita la relazione della causa svelta nella Pubblica udienza del 29/04/03 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Palmieri per il Consorzio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9.06.94 il Consorzio Cerenova conveniva dinanzi al Pretore di Roma SE RR, per ottenerne la condanna al pagamento di lire 854.976 a titolo di contributi consortili arretrati, oltre accessori.
Il convenuto RR, "comparso - dinanzi al Pretore - a mezzo rappresentante nella prima udienza con riserva di depositare fascicolo e comparsa", deduceva a verbale di nulla dovere, perché il Consorzio aveva cessato ogni attività ed ogni mansione. Dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - e non avendo ancora il convenuto "formalizzato in una comparsa di risposta" il proprio assunto difensivo - sopravveniva la l.s. 479/99 e la causa proseguiva dinanzi al giudice di pace di Roma che, con sentenza 15/18.07.00, dichiarata la contumacia del RR, accoglieva la domanda del Consorzio, condannando il convenuto al pagamento di quanto richiesto ed alle spese di lite.
Ricorre, con atto notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 16.10.00, SE RR, assumendo di essersi costituito alla prima udienza dinanzi al Pretore, depositando la copia della citazione con procura;
di avere successivamente depositato - sempre dinanzi al Pretore - comparsa di risposta e documenti;
lamentando la scomparsa di tali atti, presumibilmente al momento della trasmissione al giudice di pace;
sostenendo la nullità della sentenza, perché era stata omessa, nei suoi confronti, la comunicazione della udienza fissata dal giudice di pace per la prosecuzione e per il tentativo di conciliazione.
Resiste, con controricorso notificato il 19.12.00, il Consorzio Cerenova in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 314 c.p.c. stabiliva: (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando udienza. - Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
La sostituzione di tale articolo ad opera dell'art. 38 l.s. 26.11.90 n. 353 "Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica") comportava che, per la costituzione dinanzi al Pretore, dovevano trovare applicazione le norme dettate per la costituzione dinanzi al tribunale (art. 311 c.p.c.), dal momento che veniva meno la disciplina specifica. Peraltro, l'entrata in vigore della norma sostitutiva fu differita al 01.01.93 dall'art. 50 l.s. 374/91 (istitutiva del giudice di pace) e l'entrata in vigore di tutta la l.s. 353/90 fu prorogata dall'art. 2 della l.s. 477/92; da una serie di d.l. non convertiti - 521/93; 105/94; 235/94; 380/94;
493/94 - ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 3 del d.l. 571/94 (conv. l.s. 673/94). L'ultima proroga venne stabilita dall'art. 9 di 432/95 (conv. l.s. 534/95) che contemporaneamente dispose, ad ulteriore modifica dell'art. 90 l.s. 353/90 e per quanto qui interessa, che: "Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data". È vero che l'art. 43 della l.s. 353/90 aveva anche dettato un nuovo testo dell'art. 319 c.p.c., stabilendo che: (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione", ma l'entrata in vigore di tale norma subiva la stessa sorte dell'art. 314 c.p.c.. Per completezza, va precisato che, mentre l'art. 314 è stato abrogato dall'art. 71 l.s. 51/98, che ha dettato norme in materia di primo grado, l'art. 319 c.p.c., nel testo fissato dall'art. 28 della l.s. 374/91, è di istituzione del giudice unico entrato in vigore il 02.06.99, ma in funzione del giudizio dinanzi al giudice di pace, essendo ormai soppresso l'ufficio pretorio.
In base all'excursus normativo - indubbiamente macchinoso- che precede, si può concludere che la costituzione dinanzi al Pretore, il 6 giugno 1994, poteva avvenire depositando, in cancelleria od in udienza, la citazione e la procura, adempimenti che il procuratore del RR ha pacificatamente svolto poiché la dichiarazione di contumacia da parte del giudice di pace si basa soltanto sul mancato deposito della comparsa di risposta: atto peraltro non necessario alla regolare costituzione in giudizio, in base alla disciplina all'epoca vigente.
In conseguenza, la comunicazione di cancelleria prevista dall'art.
2.2 della l.s. 479/99 ("comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione") doveva essere effettuata anche al procuratore del convenuto RR, perché costituito. Dell'ulteriore attività che il ricorrente assume di aver svolto, al fine di regolarizzare la propria costituzione, non è stata rinvenuta traccia dal giudice di pace, ne' il ricorrente indica elementi atti a corroborare il proprio assunto, ma ciò, a fronte del già evidenziato motivo di accoglimento, è del tutto irrilevante.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia al giudice di pace di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004