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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2023, n. 37300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37300 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PA TT, n. a Vercelli il 31/05/1967; avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. FU AL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Stefano Zoccano, sostituto processuale dei difensori e procuratori speciali delle parti civili costituite, PA RI, AT TA, IW NK s.p.a., GO CA, SO UR e SO RC, GO PA e IN RA, GO AN, EL GA, TI CO, IO OB, IO EL, ON AR;
il difensore presente, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, depositando conclusioni scritte e note spese. Udito il difensore del ricorrente, avv. Oliviero Mazza, presente anche in sostituzione dell'avv. Roberto Scheda, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. F Num. 37300 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del Tribunale di Vercelli in data 27 maggio 2020, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di truffa aggravata descritti al capo A, così come numerati fino ad A32, e per quello di abusivo esercizio della professione di promotore finanziario contestato al capo B;
confermava, inoltre, le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado, condannando l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili nel grado di appello. 1.1. Nella conformità verticale del giudizio di merito, i fatti descritti in imputazione hanno ricevuto avallo dimostrativo dibattimentale, confermato dalla Corte preposta al controllo di merito della decisione, che ha ritenuto provate le condotte di abusivismo finanziario (capo B) e le plurime truffe (capo A, fino ad A32) aggravate commesse in danno di investitori che, confidando nella qualifica professionale esibita dall'imputato (soggetto in realtà non abilitato allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario), nel volgere di un decennio (2006-2016), gli avevano affidato consistenti provviste finanziarie e avevano, suo tramite, acceso conti bancari, conti titoli e sottoscritto investimenti, per intero gestiti in totale autonomia dall'imputato (in assenza di controllo da parte degli interessati, che avevano in lui riposto incondizionata fiducia); costui, pure ricorrendo a rendicontazioni fasulle (redatte con programma di videoscrittura su carta intestata agli istituti di credito) traeva in inganno le vittime del raggiro, conseguendo un profitto personale che il Tribunale (confermato anche sul punto dalla Corte territoriale) riteneva di determinare nella misura calcolata dal consulente tecnico del Pubblico ministero (poco più di un milione); mentre il danno complessivo per gli investitori, che subivano anche perdite finanziarie da investimenti avventati, superava i sei milioni. In particolare, TT QU, iscritto all'albo dei promotori finanziari dal 2002 al 2012, già collaboratore di FI fino al 2009, presentandosi agli investitori come promotore per le società EY Futures Limited e IW NK, avvalendosi dell'affidamento derivante dal pregresso effettivo svolgimento di attività analoga presso FI e dalla acquisita competenza tecnica, si faceva rilasciare dalle persone offese le credenziali di accesso ai conti on line, all'uopo accesi presso EY e IW NK, nonché il dispositivo elettronico per generare i codici numerici (il token), necessari per effettuare le negoziazioni via web;
l'imputato modificava i dati indicati dai titolari dei rapporti di conto on line al momento dell'accensione (così estromettendo la clientela dal circuito informativo digitale tra istituti bancari e cliente) ed operava, quindi, sulla provvista depositata dai clienti sui conti accesi presso EY o IW NK mediante investimento su 2 strumenti finanziari ad alta componente di rischio, in prevalenza scommesse sui futuri andamenti dei mercati finanziari (futures), avendo per-converso prospettato ai clienti investimenti a rendimento fisso dell'ordine di almeno il 10% annuo rispetto al capitale investito. Stante l'alterazione dei canali informativi tra banca e clienti e la artificiosa e falsa rappresentazione a questi ultimi dello stato degli investimenti, mediante trasmissione di report dal contenuto mendace, agli intestatari dei conti erano periodicamente restituite (talvolta a richiesta degli stessi interessati) somme di denaro falsamente indicate quali risultati positivi delle "virtuose" operazioni di investimento;
tale liquidità proveniva, viceversa, dal drenaggio operato dal QU nell'alveo degli altri rapporti, cui l'imputato poteva accedere con poteri di movimentazione in via esclusiva e con estromissione di fatto degli stessi titolari. Tale fraudolento meccanismo di operazioni concatenate terminava, afferma la Corte territoriale, allorché cominciarono (dal febbraio 2016) a circolare notizie sulle denunce e le querele sporte da alcuni degli sprovveduti investitori (la prima di CO TI); mentre le ultime tranches di profitto personale, con corrispondente deminutuio patrimonii dei soggetti investitori, ebbero a concretizzarsi nel 2014 e, al più tardi, nel primo semestre dell'anno 2015. Il giudizio di merito ha dato conto, oltre che delle analitiche informazioni offerte dalle dichiarazioni degli offesi, anche delle conclusioni tratte dal consulente tecnico contabile nominato dal Pubblico ministero (rag. Mauro Rollino) che ha classificato tutte le operazioni emerse dalla documentazione bancaria esaminata e ha quantificato in oltre 6,3 milioni il danno cagionato agli investitori e in oltre 1,1 milioni il profitto conseguito dal QU (pagg. 42-46 della sentenza di primo grado). Si è pure dato conto della versione difensiva introdotta a dibattimento dall'imputato, che ha confermato la completa ammissione degli addebiti già resa nel corso delle indagini preliminari, contestando solo di essersi presentato ai clienti come collaboratore dell'istituto di credito IW NK e assumendo, per converso, di avere loro riferito essere un trader libero professionista, precisando di avere scelto la IW NK in quanto all'epoca tra le banche online quella dotata delle migliori piattaforme (in interrogatorio egli ne aveva giustificato la selezione in quanto banca sprovvista di sportelli sul territorio di Biella e Vercelli, dunque più difficilmente accessibile ai clienti che avessero inteso costruire un rapporto diretto con l'istituto bancario) e di essersi accordato con i clienti per una provvigione pari al 50% dell'utile netto degli investimenti (in interrogatorio egli aveva quantificato la provvigione al 10%). Sulla base di elementi dichiarativi (anche confessori), confortati da dati documentali è stata quindi affermata la responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascritti in imputazione. 3 E' stata, quindi, riconosciuta la fattispecie di truffa a "consumazione prolungata", che si perfeziona con il primo -segmento di profitto conseguito per effetto- del raggiro iniziale e si consuma con l'ultima frazione di profitto o con la più recente perdita patrimoniale. Per tal via, la Corte territoriale individuava il dies a quo del termine di prescrizione al febbraio 2016, allorquando cessava la condizione di promiscuità contrattuale che aveva favorito il drenaggio dei patrimoni finanziari oggetto di attività speculativa. 1.2. La medesima logica probatoria ha guidato l'accertamento del fatto descritto al capo B (esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario, di cui all'art. 166 co. 1 lett. a, d.lgs. 58/1998), riconosciuto in ragione delle attività di gestione dei rapporti finanziari svolta dal QU nei confronti della clientela, pur non sussistendo le condizioni di abilitazione professionale per una tale prestazione d'opera intellettuale. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto più grave il reato contestato al capo B, per il quale il legislatore prevede un trattamento sanzionatorio di maggior rigore (massimo edittale di 8 anni di reclusione); sono state negate le circostanze attenuanti generiche e la pena è stata determinata nella misura di anni due di reclusione ed euro 5000 di multa, aumentata per la continuazione con le plurime condotte di truffa ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 8000 di multa (un mese di reclusione ed euro 100 di multa per ciascun episodio satellite di truffa). L'imputato è stato infine condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale con esclusione, quale beneficiaria, della sola IW NK. 2. Avverso la sentenza che, nel rigettare tutti i motivi di gravame, confermava la prima decisione di merito, ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione, anche per travisamento della prova, mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. b, c e d, in riferimento agli artt. 495, commi 2 e 4, 187, 190, 192 cod. proc. pen.), per aver la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame che aveva censurato la decisione processuale di non acquisire (ritenendola superflua, così come i giudici del controllo di merito) la documentazione bancaria cartacea inviata dagli istituti agli investitori, né disposto perizia contabile sulla entità del profitto in concreto conseguito dal QU;
tale deficit di acquisizione probatoria ha riverberato effetti sia sulla individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione 4 dei reati di truffa contestati, sia sulla reale entità del profitto conseguito dall'agente. 2.2. La medesima censura sostanziale regge anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in riferimento alla stessa mancanza istruttoria, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di merito accompagnato la decisione di rifiuto da congruo e logico argomentare;
soprattutto con riferimento ai rapporti bancari "bloccati" (cioè quelli che non prevedevano la facoltà dell'investitore di dirottare su conti di terzi i profitti conseguiti) la documentazione cartacea non ammessa avrebbe consentito di meglio precisare l'effettivo ammontare del danno (da operazioni finanziarie avventate) provocato ed il diverso profitto conseguito dall'agente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 158, 640, cod. pen. e 129 cod. proc. pen.), non avendo la Corte colto che le periodiche condotte di truffa, pur sempre istantanee, erano certamente cessate entro il 2014, al più tardi nel primo semestre del 2015, non avendo l'agente compiuto altri dannosi artifici dopo tali date e non potendo pertanto ritenersi cessata la condotta al febbraio 2016, data di emersione del sospetto di frode. La difesa richiama in proposito giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277114), che ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione esalta i singoli atti decettivi, determinanti il conseguente profitto. 2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia i vizi di motivazione deducibili ai sensi della lett. e, del comma 1, dell'art. 606 del codice di rito, non avendo la Corte di merito accompagnato, con congrua e logica argomentazione, la decisione di individuare nel febbraio 2016 la data di decorrenza del termine di prescrizione per i reati di truffa contestati, essendo incontestabile che gli ultimi atti decettivi, con le relative conseguenze di diminuzione patrimoniale e corrispondente arricchimento si fossero realizzati entro il primo semestre del 2015. 3. All'udienza del 24 agosto 2023 -fissata in periodo feriale la discussione del ricorso in pubblica udienza, in ragione della data prossima (4 ottobre 2023) di ipotizzato decorso del termine di prescrizione per i delitti di truffa consumatisi nel febbraio 2016 (secondo la valutazione operata dai giudici di merito)- le parti presenti concludevano tutte argomentando espressamente le rispettive domande di giustizia. Sulle conclusioni così rassegnate, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando lettura del dispositivo in pubblica udienza. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente darsi atto che nessuno dei motivi di ricorso attinge specificamente la decisione impugnata in ordine alla responsabilità accertata ed alla sanzione irrogata per il delitto di abusivo esercizio dell'attività finanziaria contestato al capo B. La decisione della Corte territoriale deve pertanto ritenersi irrevocabile, tanto sul capo (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, ric. Aiello, Rv. 268965-01), quanto in punto di misura sanzionatoria applicata per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria. 2. I primi due motivi di ricorso, svolti in punto di accertamento della responsabilità per i reati di truffa rubricati sub A (fino ad A32) sono manifestamente infondati e meramente reiterativi di doglianze svolte con i motivi di gravame spesi nel merito, accuratamente vagliati dalla Corte territoriale e respinti con congrue argomentazioni;
né gli argomenti con essi dedotti sono accompagnati da idonea allegazione documentale (necessaria ai fini dell'autosufficienza del ricorso) atta a conferire concretezza alla censura che attiene al carattere indispensabile della prova documentale e di quella peritale, negate in istruttoria;
talché la Corte di legittimità neppure è posta nelle condizioni di verificare la reale esistenza e la consistenza contenutistica di tali documenti cartacei, che si assume siano stati periodicamente inviati agli investitori, fuori dal controllo dell'imputato, che era dominus solo delle comunicazioni via web. Sono, viceversa, ammissibili e fondati gli ultimi due motivi di ricorso, con i quali si censura la legittimità del criterio di individuazione del dies a quo (febbraio 2016) del termine di prescrizione dei distinti reati di truffa, ritenuti nel merito a consumazione cd. "prolungata", contestati ai capi da A ad A32 dell'editto accusatorio. 2.1. Partendo dal dato, incontestato da parte dello stesso ricorrente e, in fatto, pienamente confesso, che questi ha abusivamente esercitato la professione di promotore finanziario, così realizzando una serie di truffe aggravate in danno di soggetti investitori, che avevano fondato sulla pura fiducia i rapporti finanziari intrattenuti con l'imputato e, suo tramite, con gli intermediari finanziari da lui stesso scelti, l'imputato rileva che, facendo difetto alla istruzione dibattimentale l'acquisizione della corrispondenza cartacea tra istituti ed investitori, non sarebbe possibile verificare il grado di ignoranza di questi ultimi rispetto all'andamento dei conti e degli investimenti, tantomeno saggiare l'entità reale del danno (anche del tipo di danno, da investimento avventato e non autorizzato in settori di rischio elevato o da "drenaggio appropriativo") provocato e del corrispondente profitto conseguito;
né, da ultimo, la data dalla quale far decorrere il termine di 6 prescrizione delle distinte e parcellizzate condotte fraudolente. Per altro verso, nella concreta fattispecie non sarebbe- configurabile la fattispecie di truffa a consumazione prolungata o progressiva, che si realizza allorquando la percezione delle singole somme di denaro sia riconducibile a un originario e unico comportamento fraudolento, cosicché il momento della consumazione del reato, da cui far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione, è quello in cui cessa la situazione di illegittimità. Quando, invece, gli artifizi e i raggiri siano attuati in contesti temporali e spaziali diversi, come nel caso del promotore finanziario abusivo, che, nel corso del rapporto con il cliente, lo convinca a farsi consegnare somme di denaro, con la falsa promessa di investirli in prodotti a basso rischio e sicuro rendimento, non sussiste alcun automatismo nella messa a disposizione del proprio patrimonio da parte della vittima, che viene convinta alle singole dazioni per l'effetto di una falsa rappresentazione della realtà non direttamente promanante dal rapporto clientelare con l'abusivo promotore finanziario, ma determinata dagli artifizi e raggiri (nel caso di specie l'andamento dei conti titoli ed investimenti) posti in essere. Devono pertanto ritenersi estinti per prescrizione i reati di truffa di cui al capo A) commessi fino al primo semestre del 2015, data della effettiva cessazione anche dell'ultimo dei profitti conseguiti per effetto dell'affidamento creato nella clientela attraverso condotte fraudolente e decettive in precedenza tenute dall'agente. 2.2. Ebbene, rileva il Collegio che, quanto ai denunziati deficit di acquisizione probatoria, deve ancora una volta ribadirsi che viola il principio della c.d. autosufficienza del ricorso, che lo rende inammissibile per difetto di specificità, il motivo che non sia accompagnato dalla allegazione (o dalla indicazione in specifici atti processuali) della documentazione su cui fonda la doglianza (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Nella presente fattispecie, il motivo neanche riesce a far cogliere (soprattutto a fronte della completa confessione dei fatti contestati) l'interesse alla ulteriore acquisizione documentale rispetto a fatti materiali confessi e circoscritti, con precisione, nell'ammontare del profitto dalla consulenza tecnica svota su incarico del Pubblico ministero, della quale neppure si contesta specificamente alcun 7 errore, di metodo o di calcolo. In proposito, il Collegio intende offrire continuità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che nega la necessità, per il- giudice di merito, di disporre, in casi consimili, accertamento peritale (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058: Non si configura un vizio di motivazione della sentenza che utilizzi i risultati della consulenza tecnica del pubblico ministero escludendo la necessità di una perizia, in difetto di un effettivo e documentato contrasto con la tesi contrapposta prospettata dal consulente dell'imputato). Del resto, la Corte territoriale specificamente argomenta circa la superfluità della richiesta acquisizione documentale e dell'accertamento peritale, in quanto è incontroverso che le vittime furono raggirate proprio dagli artifizi messi in opera dall'imputato, che li convinse ad accreditarlo come unico interlocutore degli intermediari finanziari che avrebbero dovuto gestire gli investimenti affidati alle sue cure. 2.3. Ad ogni buon conto, deve pure ribadirsi che, a fronte della conformità verticale della pronuncia di condanna, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello, in caso di doppia pronuncia conforme di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive, in tema negletto ampliamento istruttorio (documentale e peritale) si scontrano, per un verso, con il vacuo (la difesa non allega, neanche a titolo esemplificativo il contenuto di tali comunicazioni cartacee o il manifesto errore di valutazione della consulenza) e, per altro verso, con la mera portata esplorativa della domanda di prova. 3. Il secondo motivo di ricorso trova le ragioni della sua inammissibilità nelle argomentazioni appena sopra spese. Il ricorrente vorrebbe annettere al nuovo ed ipotetico addendo documentale una determinante efficacia euristica che la Corte di merito ha negato, con argomentazione del tutto logica e convincente. A fronte, infatti, di una chiarissima evidenza dell'occorso, fondata sulla confessione del fatto 8 storico, oltre che sulle evidenze dichiarative degli offesi, i richiesti ulteriori apporti istruttori nulla avrebbe potuto Frnmutare. 3.1. Ed invero, la Corte di merito ha ben spiegato che la consulenza tecnica (incontestata sia nel metodo che nei risultati) aveva già reso ragione del differenziale tra danni da appropriazione e danni da investimenti azzardati, riducendo in misura assai evidente il differenziale tra l'entità del profitto conseguito dall'agente e quella del danno provocato per effetto dell'attività decettiva. 3.2. Mentre, quanto a precisa identificazione della data di consumazione dei reati di truffa, è l'istruttoria già compiuta ad aver indicato la data degli ultimi profitti conseguiti, con il corrispondente altrui danno (primo semestre del 2015); laddove la diversa data di consumazione dei reati c.d. a consumazione prolungata è stata individuata nel febbraio 2016 sulla base di una valutazione in diritto, non in fatto, della fattispecie (pur sempre istantanea e di danno) incriminatrice. 4. Quanto al terzo gruppo di motivi, pur volendo dare continuità al condivisibile approdo interpretativo cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (proprio quella indicata dal ricorrente nei motivi di ricorso -Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277814- seguita da numerose decisioni consonanti, tra le tante, Sez. 5, n. 22258 del 24/2/2022, n.nn.) nella materia in esame, non può certo dimenticarsi che la truffa è reato istantaneo, in cui perfezionamento e consumazione di solito coincidono, e di danno. Occorre cioè che alla condotta decettiva segua un risultato di danno per il soggetto raggirato ed un profitto per l'agente o per altri (Sez. U., n. 18 del 21/6/2000, Franzo ed altri, Rv. 216429: Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.). Non basta, quindi, che l'agente abbia il "potenziale" decettivo tra le mani (nella fattispecie all'esame le "chiavi" della provvista finanziaria), conseguito per effetto degli artifizi volti a raggirare la vittima;
ma occorre che tale potenziale si traduca in atti produttivi di un danno e di un profitto (nei termini, Sez. 2, n. 22957, del 3/3/2021, 9 ric. Bellini, Rv. 281455), alla cui realizzazione è legato il tempo della consumazione del reato, rilevante ai fini-del calcolo del termine-di prescrizione. Il rischio, ragionando diversamente, è di trasformare in permanente un reato istantaneo o in reato di pericolo (per il potenziale decettivo nelle mani dell'agente) un reato di danno, con le nefaste conseguenze che ogni operatore del diritto può cogliere. Talché, anche la truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni diuturne, tutte riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento (Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018), si consuma allo spirare dell'ultima erogazione periodica. Mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, Rv. 260496; Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015, Rv. 262601; Sez. 2, n. 53667 del 2/12/2016, Rv. 269381; Sez. 2, n. 23185 del 02/05/2019, Rv. 275784; Sez. 2, n. 3442 del 27/11/2019). Seguendo tale percorso logico, si è ritenuto che la truffa commessa dal promotore finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da investire in operazioni di trading mobiliare, abbia natura di reato istantaneo e si consumi al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento, quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento, mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo, come nei c.d. piani di accumulo (cfr. la citata Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019). In quest'ultima ipotesi, infatti, la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario e unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato -dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione- è quello in cui si realizza l'ultimo segmento di profitto (cfr. Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Rv. 272250; Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873). 4.1. Orbene, non può non rilevarsi come, nel caso in esame, la Corte territoriale, nel rispondere alla precisa eccezione difensiva ed alla consonante conclusione del P.g., entrambe volte a far calcolare, con riferimento a specifici momenti di profitto e di danno (31 dicembre 2014 e per poche residue operazioni il 30 giugno 2015), i tempi della prescrizione a far data dal momento ultimo della consumazione degli illeciti, abbia offerto una risposta (il permanere della situazione di illeceità, ignota ai disponenti, fino al febbraio 2016) atta a trasformare il delitto istantaneo di danno in delitto permanente di pericolo. La data indicata dalla Corte avrebbe invece potuto, al più, rilevare ai fini, ove mai deducibili, dello scrutinio sulla tempestività della condizione di procedibilità, ma non certo per la identificazione 10 del dies a quo del tempo dell'oblio (misura della legalità nel tempo), che estingue il reato. 4.2. Tenuto conto delle sospensioni rilevanti del corso della prescrizione (64 giorni) e degli eventi interruttivi, attesa la ammissibilità dei motivi di ricorso, ancorché spesi sul tema della prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, ric. Ricci, Rv. 266819 - 01), tutti i delitti di truffa contestati al capo A (fino ad A32) sono ad oggi prescritti, per il decorso di oltre sette anni, mesi 8 e giorni 4 dalla data dell'ultima consumazione. In riferimento a tali reati la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio. 4.3. Segue, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), la eliminazione del segmento di pena già precisamente calcolato per ciascuno di essi (un mese di reclusione ed euro cento di multa, per complessivi anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa) in aumento sulla pena base irrogata per il delitto di cui al capo B (anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa). 4.4. Alla eliminazione degli aumenti di pena, disposti in continuazione per i reati satellite oggi prescritti, consegue che la pena residua (anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa), irrogata per il reato contestato al capo B, rientra oggi nei limiti di legge (artt. 163 e 175 cod. pen.) per la valutazione dei benefici della sospensione condizionale e la non menzione della condanna nel certificato del Casellario rilasciato a richiesta dei privati. 5. L'annullamento va dunque disposto anche con rinvio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, per la valutazione di merito circa la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dei benefici previsti dalla legge, mentre deve ritenersi definitiva la valutazione sulla pena residua, rispetto alla quale, ai sensi dell'art. 94 d.lgs. 150 del 2022, solo in sede esecutiva potrebbe ottenersi l'applicazione di una pena sostitutiva, ricorrendone le condizioni. 6. Alla argomentata (art. 578 cod. proc. pen.) consistenza ontologica degli illeciti contestati al capo A, segue la conferma delle statuizioni civili, oltre la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del concreto apporto offerto alla decisione con gli argomenti di resistenza spiegati in pubblica udienza (Sez. 2, n. 30499 del 12/4/2023, n.m.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di truffa di cui al capo A) perché estinti per intervenuta prescrizione ed elimina il relativo aumento 11 di pena ex art. 81 cod. pen. dichiarando irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità per il reato sub B). Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino ai fini della valutazione sulla concedibilità dei benefici di legge. Conferma le statuizioni civili. Condanna il ricorrente a rifondere alle costituite parti civili le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge per le parti civili PA RI e AT TA, in euro 3686,00 oltre accessori per la parte civile IW BANK spa, in euro 1750,00 oltre accessori per le parti civili AR GO, RC SO e RA SO, in euro 1750,00 oltre accessori per le parti civili PA GO e RA IN, in euro 1750,00 oltre accessori per le parti civili AN GO e GA EL, in euro 2.618,00 oltre accessori per le parti civili TI CO, IO OB, IO EL e ON AR. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 agosto 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. FU AL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Stefano Zoccano, sostituto processuale dei difensori e procuratori speciali delle parti civili costituite, PA RI, AT TA, IW NK s.p.a., GO CA, SO UR e SO RC, GO PA e IN RA, GO AN, EL GA, TI CO, IO OB, IO EL, ON AR;
il difensore presente, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, depositando conclusioni scritte e note spese. Udito il difensore del ricorrente, avv. Oliviero Mazza, presente anche in sostituzione dell'avv. Roberto Scheda, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. F Num. 37300 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del Tribunale di Vercelli in data 27 maggio 2020, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di truffa aggravata descritti al capo A, così come numerati fino ad A32, e per quello di abusivo esercizio della professione di promotore finanziario contestato al capo B;
confermava, inoltre, le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado, condannando l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili nel grado di appello. 1.1. Nella conformità verticale del giudizio di merito, i fatti descritti in imputazione hanno ricevuto avallo dimostrativo dibattimentale, confermato dalla Corte preposta al controllo di merito della decisione, che ha ritenuto provate le condotte di abusivismo finanziario (capo B) e le plurime truffe (capo A, fino ad A32) aggravate commesse in danno di investitori che, confidando nella qualifica professionale esibita dall'imputato (soggetto in realtà non abilitato allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario), nel volgere di un decennio (2006-2016), gli avevano affidato consistenti provviste finanziarie e avevano, suo tramite, acceso conti bancari, conti titoli e sottoscritto investimenti, per intero gestiti in totale autonomia dall'imputato (in assenza di controllo da parte degli interessati, che avevano in lui riposto incondizionata fiducia); costui, pure ricorrendo a rendicontazioni fasulle (redatte con programma di videoscrittura su carta intestata agli istituti di credito) traeva in inganno le vittime del raggiro, conseguendo un profitto personale che il Tribunale (confermato anche sul punto dalla Corte territoriale) riteneva di determinare nella misura calcolata dal consulente tecnico del Pubblico ministero (poco più di un milione); mentre il danno complessivo per gli investitori, che subivano anche perdite finanziarie da investimenti avventati, superava i sei milioni. In particolare, TT QU, iscritto all'albo dei promotori finanziari dal 2002 al 2012, già collaboratore di FI fino al 2009, presentandosi agli investitori come promotore per le società EY Futures Limited e IW NK, avvalendosi dell'affidamento derivante dal pregresso effettivo svolgimento di attività analoga presso FI e dalla acquisita competenza tecnica, si faceva rilasciare dalle persone offese le credenziali di accesso ai conti on line, all'uopo accesi presso EY e IW NK, nonché il dispositivo elettronico per generare i codici numerici (il token), necessari per effettuare le negoziazioni via web;
l'imputato modificava i dati indicati dai titolari dei rapporti di conto on line al momento dell'accensione (così estromettendo la clientela dal circuito informativo digitale tra istituti bancari e cliente) ed operava, quindi, sulla provvista depositata dai clienti sui conti accesi presso EY o IW NK mediante investimento su 2 strumenti finanziari ad alta componente di rischio, in prevalenza scommesse sui futuri andamenti dei mercati finanziari (futures), avendo per-converso prospettato ai clienti investimenti a rendimento fisso dell'ordine di almeno il 10% annuo rispetto al capitale investito. Stante l'alterazione dei canali informativi tra banca e clienti e la artificiosa e falsa rappresentazione a questi ultimi dello stato degli investimenti, mediante trasmissione di report dal contenuto mendace, agli intestatari dei conti erano periodicamente restituite (talvolta a richiesta degli stessi interessati) somme di denaro falsamente indicate quali risultati positivi delle "virtuose" operazioni di investimento;
tale liquidità proveniva, viceversa, dal drenaggio operato dal QU nell'alveo degli altri rapporti, cui l'imputato poteva accedere con poteri di movimentazione in via esclusiva e con estromissione di fatto degli stessi titolari. Tale fraudolento meccanismo di operazioni concatenate terminava, afferma la Corte territoriale, allorché cominciarono (dal febbraio 2016) a circolare notizie sulle denunce e le querele sporte da alcuni degli sprovveduti investitori (la prima di CO TI); mentre le ultime tranches di profitto personale, con corrispondente deminutuio patrimonii dei soggetti investitori, ebbero a concretizzarsi nel 2014 e, al più tardi, nel primo semestre dell'anno 2015. Il giudizio di merito ha dato conto, oltre che delle analitiche informazioni offerte dalle dichiarazioni degli offesi, anche delle conclusioni tratte dal consulente tecnico contabile nominato dal Pubblico ministero (rag. Mauro Rollino) che ha classificato tutte le operazioni emerse dalla documentazione bancaria esaminata e ha quantificato in oltre 6,3 milioni il danno cagionato agli investitori e in oltre 1,1 milioni il profitto conseguito dal QU (pagg. 42-46 della sentenza di primo grado). Si è pure dato conto della versione difensiva introdotta a dibattimento dall'imputato, che ha confermato la completa ammissione degli addebiti già resa nel corso delle indagini preliminari, contestando solo di essersi presentato ai clienti come collaboratore dell'istituto di credito IW NK e assumendo, per converso, di avere loro riferito essere un trader libero professionista, precisando di avere scelto la IW NK in quanto all'epoca tra le banche online quella dotata delle migliori piattaforme (in interrogatorio egli ne aveva giustificato la selezione in quanto banca sprovvista di sportelli sul territorio di Biella e Vercelli, dunque più difficilmente accessibile ai clienti che avessero inteso costruire un rapporto diretto con l'istituto bancario) e di essersi accordato con i clienti per una provvigione pari al 50% dell'utile netto degli investimenti (in interrogatorio egli aveva quantificato la provvigione al 10%). Sulla base di elementi dichiarativi (anche confessori), confortati da dati documentali è stata quindi affermata la responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascritti in imputazione. 3 E' stata, quindi, riconosciuta la fattispecie di truffa a "consumazione prolungata", che si perfeziona con il primo -segmento di profitto conseguito per effetto- del raggiro iniziale e si consuma con l'ultima frazione di profitto o con la più recente perdita patrimoniale. Per tal via, la Corte territoriale individuava il dies a quo del termine di prescrizione al febbraio 2016, allorquando cessava la condizione di promiscuità contrattuale che aveva favorito il drenaggio dei patrimoni finanziari oggetto di attività speculativa. 1.2. La medesima logica probatoria ha guidato l'accertamento del fatto descritto al capo B (esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario, di cui all'art. 166 co. 1 lett. a, d.lgs. 58/1998), riconosciuto in ragione delle attività di gestione dei rapporti finanziari svolta dal QU nei confronti della clientela, pur non sussistendo le condizioni di abilitazione professionale per una tale prestazione d'opera intellettuale. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto più grave il reato contestato al capo B, per il quale il legislatore prevede un trattamento sanzionatorio di maggior rigore (massimo edittale di 8 anni di reclusione); sono state negate le circostanze attenuanti generiche e la pena è stata determinata nella misura di anni due di reclusione ed euro 5000 di multa, aumentata per la continuazione con le plurime condotte di truffa ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 8000 di multa (un mese di reclusione ed euro 100 di multa per ciascun episodio satellite di truffa). L'imputato è stato infine condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale con esclusione, quale beneficiaria, della sola IW NK. 2. Avverso la sentenza che, nel rigettare tutti i motivi di gravame, confermava la prima decisione di merito, ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione, anche per travisamento della prova, mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. b, c e d, in riferimento agli artt. 495, commi 2 e 4, 187, 190, 192 cod. proc. pen.), per aver la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame che aveva censurato la decisione processuale di non acquisire (ritenendola superflua, così come i giudici del controllo di merito) la documentazione bancaria cartacea inviata dagli istituti agli investitori, né disposto perizia contabile sulla entità del profitto in concreto conseguito dal QU;
tale deficit di acquisizione probatoria ha riverberato effetti sia sulla individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione 4 dei reati di truffa contestati, sia sulla reale entità del profitto conseguito dall'agente. 2.2. La medesima censura sostanziale regge anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in riferimento alla stessa mancanza istruttoria, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di merito accompagnato la decisione di rifiuto da congruo e logico argomentare;
soprattutto con riferimento ai rapporti bancari "bloccati" (cioè quelli che non prevedevano la facoltà dell'investitore di dirottare su conti di terzi i profitti conseguiti) la documentazione cartacea non ammessa avrebbe consentito di meglio precisare l'effettivo ammontare del danno (da operazioni finanziarie avventate) provocato ed il diverso profitto conseguito dall'agente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 158, 640, cod. pen. e 129 cod. proc. pen.), non avendo la Corte colto che le periodiche condotte di truffa, pur sempre istantanee, erano certamente cessate entro il 2014, al più tardi nel primo semestre del 2015, non avendo l'agente compiuto altri dannosi artifici dopo tali date e non potendo pertanto ritenersi cessata la condotta al febbraio 2016, data di emersione del sospetto di frode. La difesa richiama in proposito giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277114), che ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione esalta i singoli atti decettivi, determinanti il conseguente profitto. 2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia i vizi di motivazione deducibili ai sensi della lett. e, del comma 1, dell'art. 606 del codice di rito, non avendo la Corte di merito accompagnato, con congrua e logica argomentazione, la decisione di individuare nel febbraio 2016 la data di decorrenza del termine di prescrizione per i reati di truffa contestati, essendo incontestabile che gli ultimi atti decettivi, con le relative conseguenze di diminuzione patrimoniale e corrispondente arricchimento si fossero realizzati entro il primo semestre del 2015. 3. All'udienza del 24 agosto 2023 -fissata in periodo feriale la discussione del ricorso in pubblica udienza, in ragione della data prossima (4 ottobre 2023) di ipotizzato decorso del termine di prescrizione per i delitti di truffa consumatisi nel febbraio 2016 (secondo la valutazione operata dai giudici di merito)- le parti presenti concludevano tutte argomentando espressamente le rispettive domande di giustizia. Sulle conclusioni così rassegnate, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando lettura del dispositivo in pubblica udienza. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente darsi atto che nessuno dei motivi di ricorso attinge specificamente la decisione impugnata in ordine alla responsabilità accertata ed alla sanzione irrogata per il delitto di abusivo esercizio dell'attività finanziaria contestato al capo B. La decisione della Corte territoriale deve pertanto ritenersi irrevocabile, tanto sul capo (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, ric. Aiello, Rv. 268965-01), quanto in punto di misura sanzionatoria applicata per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria. 2. I primi due motivi di ricorso, svolti in punto di accertamento della responsabilità per i reati di truffa rubricati sub A (fino ad A32) sono manifestamente infondati e meramente reiterativi di doglianze svolte con i motivi di gravame spesi nel merito, accuratamente vagliati dalla Corte territoriale e respinti con congrue argomentazioni;
né gli argomenti con essi dedotti sono accompagnati da idonea allegazione documentale (necessaria ai fini dell'autosufficienza del ricorso) atta a conferire concretezza alla censura che attiene al carattere indispensabile della prova documentale e di quella peritale, negate in istruttoria;
talché la Corte di legittimità neppure è posta nelle condizioni di verificare la reale esistenza e la consistenza contenutistica di tali documenti cartacei, che si assume siano stati periodicamente inviati agli investitori, fuori dal controllo dell'imputato, che era dominus solo delle comunicazioni via web. Sono, viceversa, ammissibili e fondati gli ultimi due motivi di ricorso, con i quali si censura la legittimità del criterio di individuazione del dies a quo (febbraio 2016) del termine di prescrizione dei distinti reati di truffa, ritenuti nel merito a consumazione cd. "prolungata", contestati ai capi da A ad A32 dell'editto accusatorio. 2.1. Partendo dal dato, incontestato da parte dello stesso ricorrente e, in fatto, pienamente confesso, che questi ha abusivamente esercitato la professione di promotore finanziario, così realizzando una serie di truffe aggravate in danno di soggetti investitori, che avevano fondato sulla pura fiducia i rapporti finanziari intrattenuti con l'imputato e, suo tramite, con gli intermediari finanziari da lui stesso scelti, l'imputato rileva che, facendo difetto alla istruzione dibattimentale l'acquisizione della corrispondenza cartacea tra istituti ed investitori, non sarebbe possibile verificare il grado di ignoranza di questi ultimi rispetto all'andamento dei conti e degli investimenti, tantomeno saggiare l'entità reale del danno (anche del tipo di danno, da investimento avventato e non autorizzato in settori di rischio elevato o da "drenaggio appropriativo") provocato e del corrispondente profitto conseguito;
né, da ultimo, la data dalla quale far decorrere il termine di 6 prescrizione delle distinte e parcellizzate condotte fraudolente. Per altro verso, nella concreta fattispecie non sarebbe- configurabile la fattispecie di truffa a consumazione prolungata o progressiva, che si realizza allorquando la percezione delle singole somme di denaro sia riconducibile a un originario e unico comportamento fraudolento, cosicché il momento della consumazione del reato, da cui far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione, è quello in cui cessa la situazione di illegittimità. Quando, invece, gli artifizi e i raggiri siano attuati in contesti temporali e spaziali diversi, come nel caso del promotore finanziario abusivo, che, nel corso del rapporto con il cliente, lo convinca a farsi consegnare somme di denaro, con la falsa promessa di investirli in prodotti a basso rischio e sicuro rendimento, non sussiste alcun automatismo nella messa a disposizione del proprio patrimonio da parte della vittima, che viene convinta alle singole dazioni per l'effetto di una falsa rappresentazione della realtà non direttamente promanante dal rapporto clientelare con l'abusivo promotore finanziario, ma determinata dagli artifizi e raggiri (nel caso di specie l'andamento dei conti titoli ed investimenti) posti in essere. Devono pertanto ritenersi estinti per prescrizione i reati di truffa di cui al capo A) commessi fino al primo semestre del 2015, data della effettiva cessazione anche dell'ultimo dei profitti conseguiti per effetto dell'affidamento creato nella clientela attraverso condotte fraudolente e decettive in precedenza tenute dall'agente. 2.2. Ebbene, rileva il Collegio che, quanto ai denunziati deficit di acquisizione probatoria, deve ancora una volta ribadirsi che viola il principio della c.d. autosufficienza del ricorso, che lo rende inammissibile per difetto di specificità, il motivo che non sia accompagnato dalla allegazione (o dalla indicazione in specifici atti processuali) della documentazione su cui fonda la doglianza (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Nella presente fattispecie, il motivo neanche riesce a far cogliere (soprattutto a fronte della completa confessione dei fatti contestati) l'interesse alla ulteriore acquisizione documentale rispetto a fatti materiali confessi e circoscritti, con precisione, nell'ammontare del profitto dalla consulenza tecnica svota su incarico del Pubblico ministero, della quale neppure si contesta specificamente alcun 7 errore, di metodo o di calcolo. In proposito, il Collegio intende offrire continuità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che nega la necessità, per il- giudice di merito, di disporre, in casi consimili, accertamento peritale (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058: Non si configura un vizio di motivazione della sentenza che utilizzi i risultati della consulenza tecnica del pubblico ministero escludendo la necessità di una perizia, in difetto di un effettivo e documentato contrasto con la tesi contrapposta prospettata dal consulente dell'imputato). Del resto, la Corte territoriale specificamente argomenta circa la superfluità della richiesta acquisizione documentale e dell'accertamento peritale, in quanto è incontroverso che le vittime furono raggirate proprio dagli artifizi messi in opera dall'imputato, che li convinse ad accreditarlo come unico interlocutore degli intermediari finanziari che avrebbero dovuto gestire gli investimenti affidati alle sue cure. 2.3. Ad ogni buon conto, deve pure ribadirsi che, a fronte della conformità verticale della pronuncia di condanna, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello, in caso di doppia pronuncia conforme di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive, in tema negletto ampliamento istruttorio (documentale e peritale) si scontrano, per un verso, con il vacuo (la difesa non allega, neanche a titolo esemplificativo il contenuto di tali comunicazioni cartacee o il manifesto errore di valutazione della consulenza) e, per altro verso, con la mera portata esplorativa della domanda di prova. 3. Il secondo motivo di ricorso trova le ragioni della sua inammissibilità nelle argomentazioni appena sopra spese. Il ricorrente vorrebbe annettere al nuovo ed ipotetico addendo documentale una determinante efficacia euristica che la Corte di merito ha negato, con argomentazione del tutto logica e convincente. A fronte, infatti, di una chiarissima evidenza dell'occorso, fondata sulla confessione del fatto 8 storico, oltre che sulle evidenze dichiarative degli offesi, i richiesti ulteriori apporti istruttori nulla avrebbe potuto Frnmutare. 3.1. Ed invero, la Corte di merito ha ben spiegato che la consulenza tecnica (incontestata sia nel metodo che nei risultati) aveva già reso ragione del differenziale tra danni da appropriazione e danni da investimenti azzardati, riducendo in misura assai evidente il differenziale tra l'entità del profitto conseguito dall'agente e quella del danno provocato per effetto dell'attività decettiva. 3.2. Mentre, quanto a precisa identificazione della data di consumazione dei reati di truffa, è l'istruttoria già compiuta ad aver indicato la data degli ultimi profitti conseguiti, con il corrispondente altrui danno (primo semestre del 2015); laddove la diversa data di consumazione dei reati c.d. a consumazione prolungata è stata individuata nel febbraio 2016 sulla base di una valutazione in diritto, non in fatto, della fattispecie (pur sempre istantanea e di danno) incriminatrice. 4. Quanto al terzo gruppo di motivi, pur volendo dare continuità al condivisibile approdo interpretativo cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (proprio quella indicata dal ricorrente nei motivi di ricorso -Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277814- seguita da numerose decisioni consonanti, tra le tante, Sez. 5, n. 22258 del 24/2/2022, n.nn.) nella materia in esame, non può certo dimenticarsi che la truffa è reato istantaneo, in cui perfezionamento e consumazione di solito coincidono, e di danno. Occorre cioè che alla condotta decettiva segua un risultato di danno per il soggetto raggirato ed un profitto per l'agente o per altri (Sez. U., n. 18 del 21/6/2000, Franzo ed altri, Rv. 216429: Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.). Non basta, quindi, che l'agente abbia il "potenziale" decettivo tra le mani (nella fattispecie all'esame le "chiavi" della provvista finanziaria), conseguito per effetto degli artifizi volti a raggirare la vittima;
ma occorre che tale potenziale si traduca in atti produttivi di un danno e di un profitto (nei termini, Sez. 2, n. 22957, del 3/3/2021, 9 ric. Bellini, Rv. 281455), alla cui realizzazione è legato il tempo della consumazione del reato, rilevante ai fini-del calcolo del termine-di prescrizione. Il rischio, ragionando diversamente, è di trasformare in permanente un reato istantaneo o in reato di pericolo (per il potenziale decettivo nelle mani dell'agente) un reato di danno, con le nefaste conseguenze che ogni operatore del diritto può cogliere. Talché, anche la truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni diuturne, tutte riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento (Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018), si consuma allo spirare dell'ultima erogazione periodica. Mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, Rv. 260496; Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015, Rv. 262601; Sez. 2, n. 53667 del 2/12/2016, Rv. 269381; Sez. 2, n. 23185 del 02/05/2019, Rv. 275784; Sez. 2, n. 3442 del 27/11/2019). Seguendo tale percorso logico, si è ritenuto che la truffa commessa dal promotore finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da investire in operazioni di trading mobiliare, abbia natura di reato istantaneo e si consumi al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento, quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento, mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo, come nei c.d. piani di accumulo (cfr. la citata Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019). In quest'ultima ipotesi, infatti, la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario e unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato -dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione- è quello in cui si realizza l'ultimo segmento di profitto (cfr. Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Rv. 272250; Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873). 4.1. Orbene, non può non rilevarsi come, nel caso in esame, la Corte territoriale, nel rispondere alla precisa eccezione difensiva ed alla consonante conclusione del P.g., entrambe volte a far calcolare, con riferimento a specifici momenti di profitto e di danno (31 dicembre 2014 e per poche residue operazioni il 30 giugno 2015), i tempi della prescrizione a far data dal momento ultimo della consumazione degli illeciti, abbia offerto una risposta (il permanere della situazione di illeceità, ignota ai disponenti, fino al febbraio 2016) atta a trasformare il delitto istantaneo di danno in delitto permanente di pericolo. La data indicata dalla Corte avrebbe invece potuto, al più, rilevare ai fini, ove mai deducibili, dello scrutinio sulla tempestività della condizione di procedibilità, ma non certo per la identificazione 10 del dies a quo del tempo dell'oblio (misura della legalità nel tempo), che estingue il reato. 4.2. Tenuto conto delle sospensioni rilevanti del corso della prescrizione (64 giorni) e degli eventi interruttivi, attesa la ammissibilità dei motivi di ricorso, ancorché spesi sul tema della prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, ric. Ricci, Rv. 266819 - 01), tutti i delitti di truffa contestati al capo A (fino ad A32) sono ad oggi prescritti, per il decorso di oltre sette anni, mesi 8 e giorni 4 dalla data dell'ultima consumazione. In riferimento a tali reati la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio. 4.3. Segue, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), la eliminazione del segmento di pena già precisamente calcolato per ciascuno di essi (un mese di reclusione ed euro cento di multa, per complessivi anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa) in aumento sulla pena base irrogata per il delitto di cui al capo B (anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa). 4.4. Alla eliminazione degli aumenti di pena, disposti in continuazione per i reati satellite oggi prescritti, consegue che la pena residua (anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa), irrogata per il reato contestato al capo B, rientra oggi nei limiti di legge (artt. 163 e 175 cod. pen.) per la valutazione dei benefici della sospensione condizionale e la non menzione della condanna nel certificato del Casellario rilasciato a richiesta dei privati. 5. L'annullamento va dunque disposto anche con rinvio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, per la valutazione di merito circa la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dei benefici previsti dalla legge, mentre deve ritenersi definitiva la valutazione sulla pena residua, rispetto alla quale, ai sensi dell'art. 94 d.lgs. 150 del 2022, solo in sede esecutiva potrebbe ottenersi l'applicazione di una pena sostitutiva, ricorrendone le condizioni. 6. Alla argomentata (art. 578 cod. proc. pen.) consistenza ontologica degli illeciti contestati al capo A, segue la conferma delle statuizioni civili, oltre la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del concreto apporto offerto alla decisione con gli argomenti di resistenza spiegati in pubblica udienza (Sez. 2, n. 30499 del 12/4/2023, n.m.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di truffa di cui al capo A) perché estinti per intervenuta prescrizione ed elimina il relativo aumento 11 di pena ex art. 81 cod. pen. dichiarando irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità per il reato sub B). Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino ai fini della valutazione sulla concedibilità dei benefici di legge. Conferma le statuizioni civili. Condanna il ricorrente a rifondere alle costituite parti civili le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge per le parti civili PA RI e AT TA, in euro 3686,00 oltre accessori per la parte civile IW BANK spa, in euro 1750,00 oltre accessori per le parti civili AR GO, RC SO e RA SO, in euro 1750,00 oltre accessori per le parti civili PA GO e RA IN, in euro 1750,00 oltre accessori per le parti civili AN GO e GA EL, in euro 2.618,00 oltre accessori per le parti civili TI CO, IO OB, IO EL e ON AR. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 agosto 2023.