Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 30499
CASS
Sentenza 12 aprile 2023

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E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 30499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30499
    Data del deposito : 12 aprile 2023

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