Sentenza 12 aprile 2023
Massime • 1
E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 30499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30499 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI ER, che ha concluso chiedendo: per Di OL NC, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena (relativamente al rito abbreviato) e rigetto nel resto;
per RZ ER, annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
per tutti gli altri ricorrenti, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: la difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese e ad essi si è richiamata;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30499 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/04/2023 l'avv. Romano, anche in sostituzione dell'avv. Renato D'Antuono, in difesa di RA CO e di MA TE, si è riportato ai motivi di impugnazione e ne ha chiesto accoglimento;
l'Avv. Piscino, anche in sostituzione dell'avv. RC OZzini, in difesa di OL NC, di RZ ER e di OZ:zini RC, si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 30/3/2022 in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 15/7/2020, rideterminava la pena irrogata a NC Di OL e a TE MA, riduceva la pena inflitta a IO LE e confermava la sentenza impugnata nei confronti di CO RA, LA PO e ER RZ. 2. CO RA, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del diritto di difesa. Rappresenta che all'udienza del 17/11/2021 la Corte di appello, a fronte della richiesta di parte, acquisiva documentazione senza tuttavia decidere sulla sua ammissibilità, provvedendo solo in sentenza a rigettare la richiesta difensiva, sul presupposto che la necessità della integrazione probatoria non costituisce un potere della parte, ma è rimessa alla valutazione del giudice sulla sua assoluta necessità. In altri termini, la Corte territoriale rigettava la richiesta di acquisizione di documentazione sopravvenuta, erroneamente ritenendola richiesta di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Orbene, l'acquisizione della documentazione aveva ingenerato nel difensore «il legittimo affidamento in punto di utilizzabilità degli elementi di prova per la decisione», con la conseguenza che la difesa era stata impostata tenendo conto anche delle risultanze documentali prodotte ed acquisite. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione all'insussistenza di elementi sufficienti per la affermazione della penale responsabilità. In particolare, eccepisce il travisamento della prova con riferimento agli esiti delle operazioni di captazione, da cui emergerebbe invece la partecipazione del ricorrente ad un solo incontro con il coimputato OL EC, avvenuto in data 6/7/2015, l'estraneità dell'RA a qualsivoglia contesto delinquenziale ed all'estorsione in danno di IU Imperati. In secondo luogo, evidenzia che la mancata valutazione della produzione documentale acquisita all'udienza del 17/11/2021, che ha formato oggetto del primo motivo, ha inciso significativamente sul percorso 2 motivazionale della Corte territoriale, posto che non le ha consentito di confrontarsi con molteplici prove dichiarative, tutte convergenti nel senso della estraneità di CO RA al contesto criminale all'Interno del quale è maturata la condotta estorsiva per cui si procede. In terzo luogo, censura la motivazione della sentenza in relazione alla esistenza del clan RA, ritenuta solo sulla base di una sentenza di condanna molto remota, risalente all'anno 2000, che ne aveva affermato l'esistenza, senza considerare che nessuno dei partecipi dell'epoca risulta coinvolto nei fatti oggetto del presente procedimento e che gli odierni imputati - e per quel che qui interessa CO RA - non risultano tra i partecipi al sodalizio giudicato nel 2000. Evidenzia, infine, che il giudice di secondo grado non si è confrontato con le conversazioni intercettate segnalate dalla difesa, che dimostrano l'estraneità del ricorrente ai fatti in contestazione. 2.2 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla assenza di motivazione sulla censura afferente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alla illegalità della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Con riguardo al primo profilo, osserva che la Corte terril:oriale non ha tenuto conto della incensuratezza dell'imputato e del ruolo minimale svolto nella vicenda estorsiva, oltre che del comportamento processuale. A fronte di espresse censure, la sentenza non offre il benché minimo cenno grafico. In relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso, rileva che la sentenza impugnata non risponde alle censure mosse alla affermazione della esistenza del clan RA, limitandosi a richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non è necessaria l'esistenza del sodalizio, perché inconferente nel caso di specie. Inoltre, tenuto conto che la circostanza in discorso ha natura soggettiva, la Corte territoriale non ha risposto alla doglianza circa la totale assenza di condotte sintomatiche di una partecipazione dell'RA al supposto clan retto dal fratello. Quanto alla pena accessoria, denuncia l'illegalità dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a fronte di una condanna a pena detentiva inferiore a cinque anni di reclusione. 3. NC Di OL, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo l'errore nel calcolo degli aumenti per la continuazione. Ed invero, avendo la Corte territoriale ritenuto le circostanze 3 attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, avrebbe dovuto procedere per i reati posti in continuazione ad aumenti di pena inferiori a quelli effettuati dal giudice di prime cure. 3.1 Con il secondo motivo denuncia l'erronea determinazione della pena finale, posto che, essendo pervenuta all'esito degli aumenti per i reati satellite alla pena di anni sette e mesi cinque di reclusione, la Corte di appello ha determinato la pena finale in anni cinque di reclusione, dunque, operando una diminuzione inferiore al terzo. 4. LA PO, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. In particolare, rilevano che l'impugnata sentenza ha omesso di motivare sulla doglianza difensiva relativa alla ritenuta inutilizzabilità del contenuto probatorio delle conversazioni intercettate in assenza di riscontri. Ed invero, ritengono che le risultanze delle operazioni di captazione siano palesemente lacunose, dunque inidonee ad assurgere a prova della responsabilità del ricorrente. In secondo luogo, eccepiscono la illogicità della motivazione con riferimento alla identificazione del LA delle conversazioni captate nell'odierno ricorrente. Evidenzia all'uopo che nella conversazione avvenuta in data 7/7/2014 viene indicato come o mostro e che nello stesso periodo di tempo era in stato di libertà anche il coimputato «IO SA (altro esponente apicale del clan SA) il cui alias è appunto "LA"» ., che il contenuto della conversazione del 23/7/2014 non è indicativo del coinvolgimento dell'PO nella vicenda estorsiva ascrittagli, in quanto dalla stessa non si evince se l'imprenditore estorto, OL EC, abbia avuto con l'odierno ricorrente un incontro delle stesso tenore di quello intercorso con Di MA GI e se abbia «versato somme di denaro quando a reggere le redini del clan SA vi era l'PO». 4.1 Con il secondo motivo, censurano l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena entro i limiti edittali, segnalando il ruolo marginale ricoperto dall'PO nella vicenda estorsiva in discorso. 5. IO LE, a mezzo dei propri difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione rispetto al devoluto, in quanto la Corte territoriale non ha risposto alle specifiche censure in ordine al trattamento sanzionatorio. 4 5.1 Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. Si evidenzia la illogicità del percorso motivazionale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che si fonda su una valutazione negativa della personalità del ricorrente, desunta da una presunta violazione del regime degli arresti domiciliari, che peraltro non ha determinato l'aggravamento della misura cautelare. Dunque, trattasi di circostanza che non poteva incidere sul trattamento sanzionatorio. 5.2 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 114 n. 1 cod. pen.: la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante nonostante la difesa avesse evidenziato la partecipazione del LE solo alla fase centrale della articolata vicenda per la quale è stato ritenuto responsabile,, limitandosi peraltro a fare da autista allo zio, che era sprovvisto di patente e rimanendo pressoché silente nel colloquio avvenuto dall'RA con la persona offesa. 6. TE MA, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Evidenzia all'uopo che la Corte territoriale, pur riconoscendo all'imputata le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., non riduceva la pena di un terzo, ritenendo i fatti molto gravi. Si tratta, in altri termini, di una motivazione lacunosa che non dà conto delle ragioni che giustificano il mancato riconoscimento della diminuzione nella sua massima estensione. Richiama sul punto giurisprudenza di legittimità, secondo la quale incombe sul giudice, a fronte di una richiesta dell'imputato volta all'ottenimento della più ampia riduzione, di esplicitare anche sommariamente le ragioni a sostegno del rigetto di siffatta richiesta. 7. ER RZ, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 127 e 599 cod. proc. pen. Evidenzia che all'udienza del 17/11/2021 erroneamente fu dichiarata l'assenza del RZ, in quanto l'imputato - detenuto agli arresti domiciliari nel presente procedimento ed in carcere per altra causa -, pur avendo avanzato alla matricola della casa circondariale dove era detenuto tempestiva richiesta di presenziare all'udienza, non veniva tradotto, né veniva predisposti) il collegamento in videoconferenza. Peraltro, all'udienza del 17/11/2021 il procuratore generale aveva svolto la 5 requisitoria. Ritiene, in conclusione, che la mancata traduzione ovvero la mancata partecipazione in videocollegamento dell'appellante integri una nullità assoluta del giudizio di appello, che travolge anche la sentenza. 7.1 Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere i giudici di merito erroneamente identificato la persona offesa della estorsione di cui al capo F) in LO CO, in luogo di TO Casillo. Il CO, escusso dalla difesa, ha escluso categoricamente di essere l'interlocutore del coimputato NC Di OL nella conversazione tra presenti di cui al progressivo n. 1706, precisando di aver avuto contatti con il Di OL solo in occasione di alcuni lavori commissionatigli per il pastificio, certamente non nell'anno 2014. Ritiene, dunque, la difesa che il fatto che emerge dagli atti è diverso da quello contestato, evidenziando altresì la necessità di individuare l'interlocutore del Di OL nella conversazione occorsa in data 17/1/2014. 7.2 Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al concorso di ER RZ nell'estorsione commessa in danno del Pastificio Liguori. Dagli stralci delle conversazioni riportate emerge che fu proprio l'odierno ricorrente a sopportare il peso dell'estorsione, versando quindicimila euro l'anno per ben quattro anni. Sulle specifiche doglianze avanzate sul punto dalla difesa la Corte territoriale si trincera dietro una motivazione apparente e con un salto logico fa riferimento ad un assegno dell'importo di seimila cento euro emesso dal CO in favore della CE costruzioni, ditta facente capo al RZ. Ebbene, già nei motivi di appello, ma anche in questa sede, il difensore riconduce tale titolo nell'ambito dei rapporti commerciali intercorrenti tra le due società, richiamando a sostegno le dichiarazioni rilasciate da tal architetto Miranda. 7.3 Con il quarto motivo denuncia la motivazione apparente in ordine alla dedotta circostanza per cui mai il coimputato Di OL si sarebbe recato dalla persona offesa, per farsi latore delle minacce provenienti dal Di MA, avendo solo millantato la minaccia. In tal senso depongono sia le prove dichiarative che le risultanze della attività di captazione, che convergono tutte nell'escludere che il Di OL si sia recato presso l'azienda del CO per minacciarlo. Orbene, la circostanza che il Di OL abbia rinunciato ai motivi di appello non esonerava la Corte territoriale da esaminare i motivi di appello sul punto, posto che la rinuncia non è ostensibile al RZ;
d'altra parte, il Di OL non ha reso dichiarazioni nel contraddittorio con le altre parti, con la conseguenza che le sue dichiarazioni non sono utilizzabili contra alios. 7.4 Con il quinto motivo lamenta il travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo H). Rileva che trattasi di un travisamento cosiddetto per invenzione, atteso che i giudici dell'appello hanno utilizzato una prova inesistente laddove affermano che l'intimidazione aveva sortito l'effetto richiesto, atteso che 6 il direttore della filiale non procedeva alla chiusura del conto corrente del RZ, che risultava ancora aperto alla data delle dichiarazioni rese dalla vittima. Ebbene, emerge palese l'errore percettivo, atteso che il direttore della filiale aveva chiarito come la chiusura del conto dovesse essere materialmente disposta dalla direzione generale dell'istituto di credito, che mai ebbe a provvedervi. 7.5 Con il sesto motivo si censura l'illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La difesa aveva evidenziato l'offerta reale effettuata dal RZ per fondare la richiesta della circostanza attenuante in discorso, ma la Corte territoriale ha ritenuto l'istanza inammissibile in quanto non motivata. Si duole il difensore che null'altro avrebbe potuto aggiungere, chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza anche su questo specifico punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CO RA va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Ed invero, assorbente risulta il motivo relativo alla mancata valutazione della documentazione acquisita con riserva dalla Corte di appello all'udienza del 17/11/2021. In proposito, ritiene il Collegio che - fatta salva ogni successiva valutazione nel merito - si sia in presenza di elementi sopravvenuti, potenzialmente decisivi, posto che si tratta delle dichiarazioni di un coimputato, escusso nel parallelo giudizio di merito e ritenuto attendibile dal tribunale, che ridimensiona fortemente il ruolo dell'RA. Si versa, dunque, nella ipotesi prevista dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina il caso in cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale abbia ad oggetto nuove prove sopravvenute (o scoperte) dopo il giudizio di primo grado. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che, mentre nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, invece, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, che si desume dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 - 01; Sez. 7 3, n. 13888 del 27/1/2017, D., Rv. 269334 - 01; Sez. 3, n. 47963 del 13/9/2016, F., Rv. 268657 - 01; Sez. 2, n. 41810 del 27/9/2013, Coroneo, Rv. 257339 - 01; Sez. 2, n. 31065 del 10/5/2012, Lo Bianco, Rv. 253526 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341 - 01). L'assunzione di dette prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi essere vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell'utilità processuale e non invece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 1, n. 43380/2022, già citata;
Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, 1_, Rv. 265200; Sez. 2, n. 41810/2013, già citata;
Sez. 2, n. 31065/2012, già citata), tenuto conto che, per comune insegnamento, il secondo comma dell'ad. 603 cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 6, n. 7197 6 del 10/12/2003, Cellini, Rv. 228462 - 01; Sez. 2, n. 45739 del 4/11/2003, Marzullo, Rv. 226977 - 01). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina di cui all'ad. 603, comma 1, cod. proc. pen., non considerando che l'istanza difensiva vedeva su una prova sopravvenuta alla sentenza di primo grado. Il diniego impugnato, dunque, è stato adottato in violazione delle norme di riferimento, posto che la prova testimoniale assunta in diverso procedimento non solo non è prova vietata dalla legge ma, alla luce della prospettazione difensiva, costituisce un elemento probatorio tutt'altro che inutile o irrilevante, contenendo elementi a discarico. In conclusione, l'istanza difensiva non poteva ricevere la perentoria replica negativa offerta dalla Corte territoriale, che invece avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, perché a ciò tenuta ai sensi dell'ad. 603, comma 2, cod. proc. pen. e valutare il materiale probatorio raccolto nell'altro procedimento successivamente alla sentenza di primo grado, al fine di decretarne la rilevanza o meno ai fini del giudizio di responsabilità dell'RA. 1.2 Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti, in ragione della fondatezza della pregiudiziale questione processuale. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di NC Di OL è fondato nei limiti che seguono. 2.1 Il primo motivo non è consentito. Ed invero, la rinuncia all'impugnazione c.d. parziale, che riguardi cioè quelle parti dell'innpugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale (Sezioni Unite n. 12603 del 8 4/11/2015, Celso, Rv. 266245). La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di affermare che la rinuncia a tutti i motivi d'appello, ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, comprende anche quelli concernenti la recidiva - che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 2 n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825) -, il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696) e la sussistenza delle circostanze aggravanti, dovendosi escludere che tali punti della decisione siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, così da poter essere comunque sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta l'abdicazione (Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 03; Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01). 2.2 Il secondo motivo di impugnazione, invece, è fondato. Invero, all'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze e dell'aumento per la continuazione, la Corte territoriale era pervenuta alla pena di anni sette mesi cinque di reclusione ed euro tremilaseicento di multa, poi ridotta erroneamente alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro duemilaquattrocento dì multa. Risulta evidente che la diminuzione per il rito con riferimento alla pena detentiva è stata effettuata in maniera errata, perché inferiore al terzo previsto dalla legge. Trattandosi di mero calcolo, la sentenza impugnata va sul punto annullata senza rinvio e la pena detentiva rideterminata dal Collegio in anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione, mentre nel resto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di LA PO è inammissibile. 3.1 Il primo motivo non è consentito. Va preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., 9 per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso, evidenziando in particolare come la penale responsabilità dell'PO si tragga anche dalla motivazione in ordine alla responsabilità dei coimputati che ebbero a partecipare all'estorsione in danno del EC. I giudici di merito, poi, hanno valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, sia per l'individuazione dell'imputato, sia per la ricostruzione della vicenda estorsiva: quanto al primo profilo, è evidente il riferimento all'odierno ricorrente, LA 'o mostro, in quanto i soggetti intercettati fanno riferimento all'arresto che lo ha visto coinvolto per 10 aver favorito la fuga di DI SA dal Tribunale di Salerno, oltre ad indicarne il cognome (... lo arrestarono a quel LA ... mi pare PO porta di cognome ... che scavò il tunnel quando lui se ne fuggì); quanto al profilo della responsabilità, la Corte territoriale ha posto in risalto l'intercettazione n. 21247 del 23/7/2014, nel corso della quale l'imprenditore estorto esponeva con dovizia di particolari i termini delle pretese economiche avanzate dall'PO fino all'arresto di quest'ultimo, avvenuto pochi giorni prima della conversazione. 3.2 Inammissibile è anche il secondo motivo, già ritenuto tale dalla Corte territoriale perché assertivo e immotivato. In ogni caso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato la assoluta gravità del reato, i precedenti penali da cui l'PO risulta gravato, per fatti di matrice camorristica e il mancato effetto specialpreventivo della carcerazione subita in relazione a detti reati - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Analoghe considerazioni valgono per il mancato contenimento della pena nei minimi edittali. Sul punto, è sufficiente evidenziare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. penj con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale;
ne discende che è inammissibile la censura c:he, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 11 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di IO LE è inammissibile. 4.1 Generico è il primo motivo. La difesa si limita assertivamente ad affermare che la Corte territoriale non ha valutato le questioni devolute con il ricorso, senza specificare altro. 4.2. Non consentiti sono anche gli altri due motivi di ricorso (il secondo ed il terzo), atteso che la rinuncia ai motivi di appello, ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696), non essendo tali punti della decisione connessi a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, con la conseguenza che non possono essere proposti in sede di legittimità (Sez.. 6, n. 5224 del 2/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 03). 5. Il ricorso proposto nell'interesse di TE MA è inammissibile. Ed invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è doglianza che non può essere fatta valere in questa sede, in quanto - come del resto già evidenziato - rientra nella rinunzia ai motivi di appello, non essendo connesso al motivo sulla dosimetria della pena escluso dalla rinuncia. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di ER RZ è inammissibile. 6.1 Il primo motivo non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. Ed invero, l'omessa traduzione dell'imputato, che gli ha impedito di presenziare all'udienza del 17/11/2021, ha sicuramente cagionato una lesione del suo diritto di partecipare al procedimento a suo carico. Si tratta, tuttavia, di stabilire che tipo di vizio si sia verificato. Ritiene il Collegio che certamente non si sia in presenza di una nullità assoluta, atteso che, tenuto conto della attività svolta all'udienza del 17/11/2021, il RZ non ha subito un concreto pregiudizio dalla mancata partecipazione. Deve in proposito osservarsi che, da un lato, l'eventuale rinuncia ai motivi di appello - cui fa riferimento il difensore nel motivo di ricorso che si sta scrutinando - poteva essere effettuata anche nelle udienze successive, non essendo previsto alcun termine di decadenza e, dall'altro, che l'ascolto della requisitoria del procuratore generale non costituisce diritto assoluto dell'imputato. Su quest'ultimo punto, giova evidenziare che la requisitoria è atto a contenuto eminentemente giuridico, rispetto al quale l'ordinamento non conferisce diritti o poteri all'imputato, che non ha nemmeno facoltà di interloquire o di replicare. In altri termini, la replica alle argomentazioni 12 del procuratore generale non costituisce facoltà accessoria del diritto di difesa dell'imputato. Del resto, la partecipazione dell'imputato detenuto al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato è finalizzato a garantire la piena espansione del diritto di autodifesa e l'esercizio di facoltà, sanciti dall'art. 111 Cost., che solo la presenza dell'imputato nel processo è in grado di assicurare. Ciò, naturalmente, presuppone che nell'udienza cui l'imputato detenuto aveva chiesto di partecipare si siano svolte attività istruttorie o più in generale attività per le quali è prevista la facoltà o il diritto dell'imputato di interloquire. Tale interpretazione trova conferma sia nelle norme e principi posti dall'art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i quali postulano la necessaria presenza dell'imputato con riferimento al diritto di ogni accusato di difendersi personalmente e di esaminare o far esaminare i testimoni;
sia nell'art. 14, comma 3, lett. d), e), f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1997, n. 881, che riconosce esplicitamente - per quel che qui interessa - il diritto di ogni individuo accusato di un reato di essere presente al processo al fine di interrogare e fare interrogare testimoni. Ne consegue che la mancata traduzione del RZ all'udienza del 17/11/2021 non ha leso irreversibilmente il suo diritto di difesa, atteso che in detta udienza non furono svolte attività in relazione alle quali l'imputato avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire, tenuto conto che per l'eventuale interlocuzione su questioni giuridiche - dunque, squisitamente tecniche - era regolarmente presente il suo difensore. Trattasi, dunque, al più di una nullità a regime intermedio, che è sanata se non dedotta tempestivamente da chi vi abbia assistito. Orbene, nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza per cui né il difensore, né lo stesso l'imputato, abbiano eccepito alcunché nelle plurime udienze successive, tanto meno nell'ultima, tenutasi in data 30/3/2022, nel corso della quale la difesa ha concluso riportandosi ai motivi di appello, dolendosi della mancata presenza dell'imputato all'udienza del 17/11/2021 solo con i motivi di ricorso per cassazione. Diversamente si sarebbe dovuto opinare nel caso in cui all'udienza camerale del 17/11/2021 fosse stato definito il processo di appello. Del resto, l'arresto delle Sezioni Unite n. 35399 del 24/6/2010, F., Rv. 247836, invocato dal ricorrente, fa riferimento alla mancata partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza in cui il giudice aveva deciso la causa e tutta la giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite citate è relativa ad ipotesi di 13 procedimenti camerali di riesame, che di norma si esauriscono in un'unica udienza. 6.2 Aspecifici sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto il concorso del ricorrente nell'estorsione ai danni del titolare del Pastificio Liguori, del meccanismo di anticipazione delle somme da parte del RZ (rispetto al quale si evidenzia che le conversazioni vanno contestualizzate e lette nel loro complesso) e della circostanza per cui persona offesa della estorsione di cui al capo F) non può che essere il titolare del pastificio. Anzi, il provvedimento impugnato si confronta oltre che con la conversazione n. 1627, anche con le dichiarazioni rese dal Miranda, cioè sui punti su cui la difesa ha particolarmente insistito. Orbene, a fronte del motivato percorso logico argomentativo seguito dalla Corte di appello, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente in questa sede gli stessi motivi sottoposti all'esame del giudice di secondo grado, senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti operata nella impugnata sentenza, che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla circostanza per la quale, secondo la difesa, il coimputato Di VU mai si sarebbe recato dalla persona offesa, per farsi latore delle minacce provenienti dal Di MA. Ebbene, anche sul punto la motivazione della sentenza risponde in maniera logica ed adeguata, rispetto alla quale il difensore chiede una rilettura degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione di secondo grado, in base a parametri valutativi diversi, ritenuti maggiormente plausibili, operazione questa preclusa nel giudizio di legittimità. 6.3 Anche il quinto motivo non è consentito. Ed invero, più che del travisamento della prova (peraltro, è errato il riferimento al capo H, venendo in discussione il reato sub 12), il ricorrente nella sostanza si duole dell'interpretazione che la Corte opera del dato probatorio, che in ogni caso, tenuto conto della dettagliata ricostruzione del contesto dell'intera vicenda, non sarebbe affatto decisivo. 6.4 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo. Ed invero, correttamente i giudici dell'appello hanno ritenuto assertiva e non motivata la semplice richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in assenza di una motivazione quanto meno in ordine all'entità ed alle caratteristiche del danno cagionato, tali da farlo ritenere di particolare tenuità, nonché in relazione alla congruità della offerta reale. 14 7. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da LA PO, IO LE, TE MA e ER RZ segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 8. Va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, atteso che, pur essendo comparsa in udienza, si è limitata a depositare conclusioni scritte e nota spese, riportandosi alle conclusioni. Orbene, rileva il Collegio che la parte civile non ha fornito alcun contributo utile alla decisione, non avendo esplicato alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. La memoria, cui il difensore si è riportato, contiene poche e sciatte clausole di stile, apodittiche e immotivate, che - per essere del tutto generiche - non risultano pertinenti rispetto alle questioni trattate nel presente giudizio;
senza tacere che non risulta specificato nemmeno nei confronti di quali degli imputati e per quali reati è avvenuta la costituzione. Vero è che questo principio è stato affermato nei casi in cui il difensore della parte civile non era comparso in udienza affidando le conclusioni ad una nota fatta pervenire in cancelleria (Sez. 6, n. 28615 del 28/4/2022, Landi, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Musso, Rv. 283118 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/9/2021, A., Rv. 281923 - 01); tuttavia, attesa l'identità della ratio, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per non estenderlo anche ai casi in cui il difensore compaia in udienza e si limiti a riportarsi a note scritte, che - come nel caso di specie - risultano di nessuna utilità alla decisione. Ed invero, «l'impegno cui si ricollega il diritto al ristoro delle spese sostenute non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione» (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01). Tale verifica deve essere condotta in concreto, caso per caso (Sezioni Unite, ord. n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA CO con rinvio 15 per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di OL NC limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina, quanto alla pena detentiva, in anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di PO LA, LE IO, MA TE, RZ ER, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile S.O.S. Impresa Rete per la Legalità della Campania APS. Così deciso in Roma, il giorno 12 aprile 2023.